Pubblicazione legale:
L’art. 120 c.p.a., a seguito dell’introduzione del comma 2bis a opera dell’art. 204 d.lgs. 50/16, ha previsto un onere di immediata impugnazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente, dei provvedimenti che determinano l’esclusione o l’ammissione dei partecipanti alla procedura di gara.
L’aver introdotto un onere di immediata impugnazione dei provvedimenti anzidetti, manifesta la volontà del legislatore di attribuire efficacia lesiva agli atti di esclusione e ammissione alla gara.
Di conseguenza, gli atti contemplati dalla disposizione normativa dovrebbero essere idonei a incidere la posizione giuridica del privato partecipante alla procedura di gara.
Fonte: Salvis Juribus. ISSN 2464-9775 - leggi l'articolo