Pubblicazione legale:
E' noto a tutti gli aspiranti medici che per accedere alla facoltà di Medicina e Chirurgia italiana devono sostenere un difficile test di ingresso che consentirà, soltanto ad alcuni di loro, di conseguire il risultato tanto atteso.
Questi aspiranti medici, peraltro, saranno sicuramente a conoscenza delle recenti vicende giudiziali, massimamente pubblicizzate, che consentono l'iscrizione agli anni successivi al primo senza sostenere l'arduo test d'ingresso.
Acclarati i fatti notori, occorre soffermarsi sul perché dal 2015 c'è un movimento giurisprudenziale, sempre più consistente, che si orienta in questi termini.
In primo luogo, il dato normativo: l'art. 4 della legge n. 264/1999 prevede che "l'ammissione ai corsi [i cui accessi sono programmati a livello nazionale (art. 1) o dalle singole università (art. 2)] è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi".
La norma, quindi, subordina l'ammissione ai corsi al previo superamento di apposite prove con lo scopo di selezionare gli studenti più meritevoli, attraverso quesiti formulati sulla base dei programmi della scuola secondaria, vagliandone, di conseguenza, la predisposizione allo studio delle discipline oggetto del corso di laurea per il quale il candidato concorre.
Nulla, invece, è previsto in merito ai trasferimenti tra Università, il cui principio regolatore è quello del preventivo riconoscimento dei crediti e della presenza di posti liberi presso la Facoltà nella quale lo studente intende trasferirsi.
Alla luce del dato normativo, quindi, lo studente che intende trasferirsi da altra Facoltà (italiana o estera) non deve sostenere alcun test d'ingresso, in quanto la sua predisposizione allo studio delle discipline universitarie è già stata accertata, avendo, il detto studente, frequentato le lezioni dei corsi la cui frequenza è obbligatoria o sostenuto con esito positivo alcuni esami universitari.
Dunque, lo studente che non ha superato i quiz di accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, e per evitare di perdere anni utili si è iscritto in una Facoltà avente materie di corso affini – [a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Odontoiatria, Professioni Sanitarie, Scienze Infermieristiche, Veterinaria, Chimica, Farmacia, Biologia, Scienze biologiche, Biotecnologie della salute]–, può iscriversi direttamente ad anni successivi al primo della Facoltà di Medicina e Chirurgia ovvero come "fuori corso" se ha già ottenuto tutte le frequenze obbligatorie ma deve ancora superare gli esami necessari a completare il percorso formativo, o come "ripetente", se deve anche completare le frequenze obbligatorie.
Questa conclusione è stata avvalorata, per la prima volta, dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 12 del 2015; da allora, molti Tribunali amministrativi regionali seguono questo indirizzo interpretativo, dichiarando illegittimi i dinieghi opposti dalle Università a fronte delle istanze di studenti, già immatricolati, volte a ottenere il trasferimento alla facoltà di Medicina e Chirurgia.
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