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Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo

Scritto da: Francesco Giunta - Salvis Juribus, ISNN 2464-9775.




Pubblicazione legale: L’ordinamento giuridico Italiano, a differenza di altri paesi europei, suole distinguere le posizioni giuridiche in diritti soggettivi e interessi legittimi. Le anzidette posizioni giuridiche sono rimesse alla competenza di distinti organi giudiziari: l’art. 103 Cost. esplicita che, in via generale, il giudice amministrativo è competente della posizione giuridica definita “interesse legittimo”. A contrario, dalla lettura della disposizione citata, è possibile desumere come il giudice competente per la posizione giuridica definita “diritto soggettivo” sia quello ordinario. Questa distinzione tra posizioni giuridiche ha, da sempre, suscitato l’attenzione dell’interprete in merito all’individuazione di un criterio di discrimen preposto a individuare correttamente il giudice competente.

Fonte: Salvis Juribus, ISNN 2464-9775. - leggi l'articolo



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Francesco Giunta

Avvocato