Pubblicazione legale:
Il fenomeno della privatizzazione delle funzioni pubbliche ha inciso, innovandola, sull’accezione storica di Pubblica amministrazione.
In assenza di un referente normativo definitorio, infatti, la dottrina e la giurisprudenza erano concordi nell’identificare come P.a. ogni soggetto di diritto pubblico dotato di una organizzazione e una struttura improntate a logiche pubblicistiche.
In linea generale, quindi, è possibile identificare come P.a. soltanto i soggetti di diritto pubblico non economici preposti all’esercizio della funzione pubblica.
Questa accezione di P.a. è frutto del combinato disposto dei principi di riserva di legge, previsto dall’art. 4 l. 70/75, e di legalità ex art. 1 l. 241/90.
Fonte: Salvis Juribus, ISNN 2464-9775 - leggi l'articolo