Caso legale:
La Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia – Catania, con una recente sentenza in forma semplificata del dicembre 2022, ha ritenuto manifestamente fondato e ha pertanto accolto il ricorso proposto – col patrocinio degli Avvocati Sebastiano Astuto e Francesco Giuseppe Marino – da una cittadina che aveva visto annullarsi dal Comune una C.I.L.A. presentata per l’ottenimento del cd. Superbonus.
Il T.A.R. etneo in particolare ha confermato che la comunicazione di inizio dei lavori (C.I.L.) e la comunicazione asseverata di inizio dei lavori (C.I.L.A.) costituiscono un “istituto intermedio tra l’attività di edilizia libera e la S.C.I.A.” per cui non è prevista una fase di controllo sistematico successivo da parte del Comune, ma solo l’esercizio di eventuali poteri sanzionatori.
Il Comune non può, invece, annullare e/o inibire la Comunicazione, potere non previsto e non tipizzato dalla legge il quale, ove esercitato, comporta l’illegittimità dell’attività amministrativa.
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