Avvocato Francesco Giuseppe Marino a Catania

Francesco Giuseppe Marino

Avvocato Amministrativista e Civilista

Informazioni generali

L'Avv. Marino opera all'interno dello Studio Legale Scuderi Motta, prestando la sua attività di consulenza e assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, in materia di Diritto Amministrativo e Civile, occupandosi in particolare di Urbanistica, Edilizia, Procedimento amministrativo ed enti locali. Ha inoltre maturato esperienza in materia di espropriazioni, concessioni di beni demaniali, tutela dei diritti costituzionali, pubblico impiego e locazioni. Ha patrocinato con successo giudizi innanzi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), specializzandosi in tutela dei diritti dei umani innanzi ogni corte.

Esperienza


Diritto amministrativo

Lo Studio Legale associato con cui collaboro opera sin dal 1964, specializzandosi negli '80 in diritto amministrativo. Oggi, lo studio si occupa di giudizi e consulenze che riguardano 6 basilari macro aree: "Diritti Fondamentali delle Persone", "Pubblica Amministrazione", "Ambiente e Territorio e Paesaggio", "Tutele", "Europa" e "Formazione e Informazione".


Edilizia ed urbanistica

Collaborando con lo studio associato ho maturato una specifica esperienza relativamente alla materia edilizia ed urbanistica, seguendo procedure stragiudiziali e giudiziali, innanzi al giudice ordinario e amministrativo.


Diritti umani

Ho ritenuto di specializzarmi nella tutela dei diritti umani tramite la frequenza del prestigioso "Corso Schuman", che da oltre 20 anni si occupa di approfondire lo studio della tutela dei diritti umani innanzi la Corte EDU (Consiglio d'Europa). Tutela dei diritti umani significa tutela di uno qualunque dei diritti riconosciuti della Convenzione EDU, non solo innanzi la Corte EDU ma anche innanzi i giudici nazionali che, per primi devono tutelare l'interesse del singolo ad una pronta ed urgente tutela di violazioni così importanti e gravi.


Altre categorie

Diritto civile, Recupero crediti, Appalti pubblici, Ricorso al TAR, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Diritto ambientale, Mediazione, Negoziazione assistita, Diritto internazionale ed europeo, Diritto immobiliare, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni e sostituzioni, Diritto del lavoro, Licenziamento, Mobbing, Unioni civili, Divorzio, Contratti, Incidenti stradali, Diritto agrario, Risarcimento danni, Pignoramento, Discriminazione, Immigrazione e cittadinanza, Diritto marittimo, Arte e beni culturali, Diritto militare.



Credenziali

Pubblicazione legale

Concorsi pubblici: la laurea magistrale vale di più di quella triennale

La Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la sentenza del 7 dicembre 2021 numero 12613, si è pronunciata sul valore da attribuire alla laurea magistrale a ciclo unico, presentata quale titolo di accesso a concorso pubblico, in sede di valutazione dei titoli aggiuntivi. Ed infatti, nonostante sia principio assolutamente condiviso in giurisprudenza che il titolo di accesso non vada calcolato in sede di attribuzione del punteggio, ciò risulta iniquo quando sia possibile accedere al concorso con titoli dal valore tra loro manifestamente differente.

Caso legale seguito

Sul potere o meno per il Comune di annullamento della C.I.L.A.

Sentenza del TAR Catania del dicembre 2022

La Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia – Catania, con una recente sentenza in forma semplificata del dicembre 2022, ha ritenuto manifestamente fondato e ha pertanto accolto il ricorso proposto – col patrocinio degli Avvocati Sebastiano Astuto e Francesco Giuseppe Marino – da una cittadina che aveva visto annullarsi dal Comune una C.I.L.A. presentata per l’ottenimento del cd. Superbonus. Il T.A.R. etneo in particolare ha confermato che la comunicazione di inizio dei lavori (C.I.L.) e la comunicazione asseverata di inizio dei lavori (C.I.L.A.) costituiscono un “istituto intermedio tra l’attività di edilizia libera e la S.C.I.A.” per cui non è prevista una fase di controllo sistematico successivo da parte del Comune, ma solo l’esercizio di eventuali poteri sanzionatori. Il Comune non può, invece, annullare e/o inibire la Comunicazione, potere non previsto e non tipizzato dalla legge il quale, ove esercitato, comporta l’illegittimità dell’attività amministrativa.

Pubblicazione legale

Se l’amministrazione interviene dopo la scadenza dei termini, il provvedimento è inefficace.

Tra gli interventi più interessanti ed incisivi alla disciplina del procedimento amministrativo, introdotti col Decreto Semplificazioni 2020 (decreto legge 76/2020 convertito con la legge 120/2020), vanno certamente segnalati quelli in materia di silenzio e rapporti tra amministrazioni. Viene anzitutto previsto (al nuovo comma 8bis inserito all’articolo 2 della legge 241/90), che in determinate ipotesi, i provvedimenti emessi dall’amministrazione dopo la scadenza dei termini fissati dalla legge, siano inefficaci.

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Lo studio

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Via Vincenzo Giuffrida 37
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Via Stoppani 1
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