Pubblicazione legale:
Con la sentenza del 18 gennaio 2019 numero 68 in materia di acquisizione sanante, la seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania ha accolto le istanze dei ricorrenti, chiarendo che la valutazione degli interessi in conflitto che l’Amministrazione deve compiere ai sensi dell’articolo 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 (c.d. Testo Unico sulle Espropriazioni per Pubblica Utilità), non è una semplice facoltà ma bensì una potestà, cioè l’esercizio obbligatorio di un potere funzionalizzato alla cura dell’interesse pubblico.
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