Avvocato Francesco Giuseppe Marino a Catania

Francesco Giuseppe Marino

Avvocato Amministrativista e Civilista


Informazioni generali

L'Avv. Marino opera in prevalenza all'interno dello Studio Legale Scuderi Motta di Catania, prestando la sua attività di consulenza e assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, in materia di Diritto Amministrativo e di Diritto Civile, occupandosi in particolare di Urbanistica, Edilizia, Diritto Agrario e Diritto di Famiglia. Ha inoltre maturato esperienza in procedimenti relativi a espropriazioni, concessioni di beni demaniali, tutela dei diritti costituzionali, pubblico impiego e successioni.

Esperienza


Diritto amministrativo

Lo Studio Legale associato con cui collaboro opera sin dal 1964, specializzandosi negli '80 in diritto amministrativo. Oggi, lo studio si occupa di giudizi e consulenze che riguardano 6 basilari macro aree: "Diritti Fondamentali delle Persone", "Pubblica Amministrazione", "Ambiente e Territorio e Paesaggio", "Tutele", "Europa" e "Formazione e Informazione".


Edilizia ed urbanistica

Collaborando con lo studio associato ho maturato una specifica esperienza relativamente alla materia edilizia ed urbanistica, seguendo procedure stragiudiziali e giudiziali, innanzi al giudice ordinario e amministrativo.


Diritto civile

Mi occupo sin dalla pratica forense di assistenza giudiziale e stragiudiziale nell'ambito del diritto civile, fornendo consulenza sia relativamente al diritto di famiglia che in materia di diritti di credito, contratti, tutela del consumatore, rispetto dei reciproci vincoli tra immobili, servitù, usucapione, donazione e rispetto dei diritti costituzionalmente tutelati.


Altre categorie:

Appalti pubblici, Ricorso al TAR, Diritto di famiglia, Unioni civili, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Recupero crediti, Contratti, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Diritto dei trasporti terrestri, Incidenti stradali, Diritto ambientale, Tutela degli animali, Diritto agrario, Diritti umani, Mediazione, Negoziazione assistita, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Diniego di accesso agli atti relativi ad un rapporto di adozione

Con la sentenza 8 ottobre 2018 numero 1269 in materia di accesso ai documenti amministrativi, la prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale Toscana ha respinto, ritenendolo infondato, il ricorso per l’accesso agli atti proposto dalla ricorrente la quale, avendo in giovane età abbandonato la figlia subito dopo il parto e volendo successivamente conoscerne l’identità, aveva formulato istanza di accesso agli atti relativi al rapporto di adozione, sia all’Azienda ospedaliera ove partorì che all’Ufficio comunale dell’anagrafe, ricevendone diniego.

Pubblicazione legale

Concorsi pubblici: la laurea magistrale vale di più di quella triennale

La Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la sentenza del 7 dicembre 2021 numero 12613, si è pronunciata sul valore da attribuire alla laurea magistrale a ciclo unico, presentata quale titolo di accesso a concorso pubblico, in sede di valutazione dei titoli aggiuntivi. Ed infatti, nonostante sia principio assolutamente condiviso in giurisprudenza che il titolo di accesso non vada calcolato in sede di attribuzione del punteggio, ciò risulta iniquo quando sia possibile accedere al concorso con titoli dal valore tra loro manifestamente differente.

Caso legale seguito

Sul potere o meno per il Comune di annullamento della C.I.L.A.

Sentenza del TAR Catania del dicembre 2022

La Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia – Catania, con una recente sentenza in forma semplificata del dicembre 2022, ha ritenuto manifestamente fondato e ha pertanto accolto il ricorso proposto – col patrocinio degli Avvocati Sebastiano Astuto e Francesco Giuseppe Marino – da una cittadina che aveva visto annullarsi dal Comune una C.I.L.A. presentata per l’ottenimento del cd. Superbonus. Il T.A.R. etneo in particolare ha confermato che la comunicazione di inizio dei lavori (C.I.L.) e la comunicazione asseverata di inizio dei lavori (C.I.L.A.) costituiscono un “istituto intermedio tra l’attività di edilizia libera e la S.C.I.A.” per cui non è prevista una fase di controllo sistematico successivo da parte del Comune, ma solo l’esercizio di eventuali poteri sanzionatori. Il Comune non può, invece, annullare e/o inibire la Comunicazione, potere non previsto e non tipizzato dalla legge il quale, ove esercitato, comporta l’illegittimità dell’attività amministrativa.

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Lo studio

Francesco Giuseppe Marino
Via Vincenzo Giuffrida 37
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