Avvocato Francesco Guido a Cosenza

Francesco Guido

Avv. penalista e civilista esperto in diritto di famiglia, assicurazioni, successioni

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Il trust interno

Scritto da: Francesco Guido - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Nel quotidiano svolgimento dell’attività professionale forense mi sono, non di rado, imbattuto nella controversa tematica del “diritto di cittadinanza” nel nostro ordinamento dell’istituto del trust interno, la cui validità è stata fonte di acceso dibattito in dottrina e di pronunce giurisprudenziali contrapposte.

Prima di entrare nel merito dell’oggetto del presente articolo è però d’uopo non dare per scontata la nozione di “trust” e svolgere quindi, per brevi cenni, alcune considerazioni generali in merito all’istituto.

Il riferimento normativo nazionale è la Legge n. 364 del 1989 che introduce il  “trust” nell’ordinamento italiano, recependolo dal diritto comunitario che all’art. 2 della Convenzione dell’Aja viene testualmente riferito ai: “rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato”.

Tanto con notazione che i beni destinati al trust restano scissi dai beni di proprietà del trustee che non può, quindi farli propri, né confonderli con il patrimonio personale.

Il trustee, in altri termini, è il formale intestatario dei beni ma non anche il proprietario.

Ciò non di meno egli ha il potere di amministrarli, gestirli e disporne, sempre in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme civilistiche imposte al trustee dall’ordinamento, con l’obbligo di rendere conto del proprio operato, posto che è responsabile (anche penalmente) delle sorti del compendio dei beni facenti parte del trust.

Nello svolgimento della riflessione in esame è, a mio avviso, imprescindibile fare menzione della nota sentenza della Cassazione Penale n. 50672/2014 che, in tema di trust, trustee ed appropriazione indebita, non ha posto in dubbio la validità del trust interno ed anzi ha gettato le basi per una definizione più precisa dell’istituto.

A tal fine rileva la S.C. che: “devono assumere rilevanza preminente, nell’interpretazione del negozio sia il vincolo di destinazione che grava sui beni (che, determinandone la funzione economico-sociale, ne impedisce la commistione con il patrimonio del trustee ) sia l’esistenza di beneficiari del negozio fiduciario, a favore dei quali deve indirizzarsi tutta l’attività di gestione dei beni e rapporti conferiti nel trust, dovendosi attribuire all’intestazione formale del diritto di proprietà al trustee la valenza di una proprietà temporale, sostanziata dal possesso del bene, sicuramente diversa da quella delineata nell’art. 832 cod. civ. e svincolata dal potere di disporre dei beni in misura piena ed esclusiva”.

Al di là delle considerazioni che precedono, improntate alla definizione generale dell’istituto del trust, lo specifico oggetto della nostra analisi è la verifica in ordine alla possibile validità o meno della speciale figura del trust interno (o c.d. domestico) nel nostro ordinamento.

Per trust interno s’intende quel rapporto giuridico costituito da cittadini residenti in Italia con beni situati nel territorio nazionale, a favore di beneficiari italiani, disciplinato da una legge straniera.

In altri termini è definito interno il trust che non presenta elementi di contatto con ordinamenti giuridici stranieri, eccezion fatta per la legge regolatrice che rappresenta l’unico elemento “esterno” rispetto all’ordinamento italiano.

I problemi interpretativi intorno all’ammissibilità di un siffatto istituto “ibrido” – con elementi oggettivi e soggettivi italiani e legge regolatrice internazionale -   nascono dal conflitto esistente fra la concezione anglosassone di trust e ed i principi dell’ordinamento italiano in tema di rapporti di proprietà, tutela dei terzi e successioni.

Prescindendo però da questa sede i pur necessari approfondimenti dottrinari in tema di trust e del rapporto con l’art. 2740 c.c., conviene, adesso, incentrare l’attenzione su un’altra interessante pronuncia della giurisprudenza di merito che va ben oltre la mera definizione del trust data dalla cennata sentenza della Cassazione Penale, proclamandone, addirittura, in modo espresso la validità.

Si fa riferimento al decreto del Tribunale di Milano, 23 febbraio 2005 che, in tema di omologazione degli accordi di separazione personale tra coniugi, aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, sancisce quanto segue: “può essere omologato un accordo di separazione consensuale prevedente l’istituzione, da parte di uno tra i coniugi, di un trust interno autodichiarato nel quale il disponente, allo scopo di soddisfare le esigenze abitative della figlia minorenne, conferisce un bene immobile di sua proprietà”.

La pronuncia è parsa, fra altre, quella che più nettamente sancisce il diritto di cittadinanza del trust interno nel nostro ordinamento.

Se infatti si considera la tradizionale “prudenza” del giudicante italiano in tema di clausole relative agli accordi di separazione consensuale, appare particolarmente “forte” il richiamo all’ammissibilità del trust interno come strumento di regolazione di quei peculiari rapporti.

Il varrebbe a dire che se ammettessimo il trust interno nella delicata materia dell’omologazione delle clausole di separazione, a maggior ragione non vi è ambito del diritto che ne possa escludere l’utilizzo.

Al di là dello specifico, quanto peculiare, caso che precede, sembra opportuno, pertanto, concludere per l’ammissibilità del trust interno nell’ordinamento italiano, non solo e non tanto in virtù dell’ormai costante indirizzo giurisprudenziale, ma, soprattutto in merito al sempre crescente numero di autori che ritengono ammissibile e – quindi – valido l’istituto in quanto l’elemento necessario di estraneità (al fine di considerarlo esterno, alias non domestico) sia costituito dalla scelta della legge straniera quale regolatrice dei rapporti.

Bibliografia:

P. Perlingieri, V. Rizzo, Negozio fiduciario e Trust in P. Perlingieri, Manuale di diritto Civile, Napoli 2005 

M. F. Giorgianni, N. Fibbi, Quid Iuris? in Diritto Notarile, Collana diretta da L. Genghini, ottobre 2016 


Avv. Francesco Guido - Avv. penalista e civilista esperto in diritto di famiglia, assicurazioni, successioni

Ho esperienza settoriale in materia di diritto penale per colpa medica e reati contro la persona mentre in diritto civile mi occupo di famiglia e minori, volontaria giurisdizione, assicurazioni, successioni e donazioni. Tratto ampia casistica in tema di modifica accordi di separazione e divorzio, nonché separazione tra coniugi e regime di affidamento dei minori. Sono legale di fiducia di un sindacato autonomo in materia di professioni sanitarie. Dopo la laurea presso l'Università di Roma Tor Vergata, ho conseguito la specializzazione ad indirizzo notarile presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro.




Francesco Guido

Esperienza


Diritto del lavoro

Ho avuto modo di occuparmi di numerose vertenze, anche di rilievo pubblico, per lo più a carattere stragiudiziale, riguardanti il diritto del lavoro. Oltre ad essere il legale di fiducia del sindacato autonomo SUL Calabria, in materia di diritto sanitario, rappresento numerosissimi dipendenti dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza (medici, oss, infermieri) in numerose vertenze di diritto sanitario e di lavoro contro l'Azienda medesima. Soltanto lo scorso anno, sempre a titolo di esempio concreto, ho rappresentato, nell'ambito di una vertenza stragiudiziale, 30 dipendenti del Pronto Soccorso dell'A.O di Cosenza.


Diritto sindacale

Da oramai un anno mi onoro di essere stato scelto come legale di fiducia del Sindacato Unitario Lavoratori della Calabria per la provincia di Cosenza. Rappresento attivamente il sindacato sia nei rapporti con le istituzioni (Prefettura), sia nelle vertenze aventi ad oggetto i diritti dei lavoratori ospedalieri nei confronti dell'Azienda Sanitaria di Cosenza, sia per tutto quanto concerne l'assistenza in relazione agli atti a carattere giurisdizionale (Procura della Repubblica di Cosenza).


Sicurezza ed infortuni sul lavoro

Mi occupo da oramai 2 anni dello studio approfondito e quotidiano delle vigenti normative in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, con precipua specificità all'ambito sanitario-ospedaliero. Sempre nell'ambito della sicurezza sul lavoro e salubrità dei locali ove si svolge l'attività lavorativa, rappresento la maggior parte degli operatori del Pronto Soccorso HUB dell'Azienda Ospedaliera "Annunziata" di Cosenza (medici, infermieri, oss).


Altre categorie:

Previdenza, Diritto civile, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Affidamento, Tutela dei minori, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto assicurativo, Diritto penale, Incidenti stradali, Stalking e molestie, Risarcimento danni, Divorzio, Matrimonio, Sostanze stupefacenti, Diritto condominiale, Malasanità e responsabilità medica, Mediazione, Omicidio, Multe e contravvenzioni, Incapacità giuridica, Negoziazione assistita, Tutela del consumatore, Edilizia ed urbanistica, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni.


Referenze

Pubblicazione legale

Diritto sindacale: proclamazione dello "stato di agitazione" dei lavoratori e procedura di "raffreddamento" della Prefettura

Pubblicato su IUSTLAB

Il tentativo obbligatorio di conciliazione, denominato "procedura di raffreddamento", si svolge preventivamente rispetto allo sciopero, a livello aziendale. Se la controversia è locale, i soggetti competenti a svolgere l'attività di conciliazione sono quelli previsti all'art. 2, comma 2 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. Le norme in esame non prevedono alcuna disposizione che limiti o impedisca ad una singola organizzazione sindacale di proclamare lo stato di agitazione in ogni momento ed anche in presenza di identiche rivendicazioni già sottoposte ad identica procedura da parte di altre sigle sindacali. Difatti, qualora prevalesse l'interpretazione contraria, secondo la quale non sarebbe consentito alla singola sigla sindacale di proclamare lo stato di agitazione su vertenze già sollevate da altre sigle sindacali, a risentirne sarebbe l'inviolabile principio di autonomia ed indipendenza delle singole sigle sindacali , la cui azione non può dipendere o venire condizionata dalle rivendicazioni avanzate da altri sindacati. Pertanto al quesito se è possibile per la singola organizzazione sindacale proclamare lo stato di agitazione in ordine ad una vertenza sulla quale sia stata già esperita la "procedura di raffreddamento" da parte di altre sigle sindacali, ancorché detta procedura si sia conclusa con esito negativo, è senz'altro da rispondere in senso affermativo.

Titolo professionale

Covid-19: Emergenza e Diritti. Prevenzione e Precauzione.

Ambiente Diritto - Rivista Scientifica Classe A. Accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - 10/2020

Il convegno si è svolto nella modalità webinair a causa delle vigenti restrizioni che impediscono la formazione in presenza. Le intensissime sessioni si sono svolto nelle giornate del 17 e 18 ottobre 2020, mediante gli autorevoli interventi di insigni giuristi quali avvocati e docenti universitari. Le relazioni hanno avuto ad oggetto la delicatissima quanto attuale tematica delle prevenzione rispetto a condotte pregiudizievoli per il personale sanitario in considerazione degli effetti letali della pandemia. Le riflessioni svolte hanno avuto l'indubbio merito di offrire fondamentali strumenti interpretativi ai giuristi iscrittisi all'evento, ripercorrendo un'ampia e particolareggiata rassegna dei principali orientamenti dottrinari in materia. Si è, in sintesi, affrontato sia il profilo della responsabilità in ambito sanitario con riferimento al contagio da Covid-19, sia le modalità di prevenzione dal contagio medesimo e gli eventuali diritti relativi al "danno" subito dal contagiato.

Intervista pubblica

Chiesti più medici al Pronto Soccorso

Gazzetta del Sud - 11/2020

In qualità di legale di fiducia del SUL Calabria, Sindacato Unitario dei Lavoratori, a far tempo dall'anno 2019 ho sempre seguito con costanza, determinazione e continuativa consulenza un gruppo di circa 40 lavoratoti della sanità, tra medici, infermieri ed oss, interfacciandomi anche personalmente con ciascuno di loro al fine di ascoltarne le problematiche, redigere diffide all'Azienda Ospedaliera di riferimento ed intervenire anche tramite incontri con le istituzioni al fine di risolvere o attenuare le problematiche che affliggono i lavoratori nella propria qualità di sanitari esposti a rischio ogni giorno. Inoltre tali interventi del sottoscritto legale, erano sempre finalizzati anche al miglioramento dei servizi sanitari e ciò nell'interesse di tutti i cittadini. Detta attività si è sempre svolta nel massimo rispetto delle istituzione e delle diverse Direzioni Generali e Sanitarie susseguitesi nel tempo, posto che la maggior parte delle vertenze è stata risolta mediante incontri diretti dello scrivente legale con le figure apicali dell'Azienda Ospedaliera. Attività che, pur nel rispetto degli interlocutori, non ha mai fatto sconti a nessuno, tenendo ben fisso l'obiettivo di migliorare il servizio per tutti i cittadini, di denunciare le criticità, anche pubblicamente ed a mezzo stampa ed, al contempo, di tutelare la posizione lavorativa e la salubrità del luogo di lavoro dei sanitari oltreché, soprattutto, salvaguardarne la sicurezza ed incolumità personale.

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