Avvocato Francesco Palli a Chiavari

Francesco Palli

Avvocato

Informazioni generali

Studio Legale che si occupa prevalentemente di Diritto Penale, fornendo assistenza giudiziale e stragiudiziale nel settore dei Delitti contro la persona, patrimonio e P.A. Si presta servizio anche nel campo del Diritto dell'Immigrazione, in particolare nelle pratiche di rilascio/rinnovo di permesso di soggiorno e per il riconoscimento della cittadinanza italiana. Viene garantita consulenza ed assistenza in questo settore. Viene altresì fornita assistenza nel ramo del Diritto Civile, in particolare per quanto riguarda il Diritto di Famiglia, recupero crediti/procedure esecutive, successioni ed Amministrazioni di Sostegno.

Esperienza


Diritto di famiglia

Assistenza giudiziale e stragiudiziale nel settore del Diritto di Famiglia. Stesura ricorso per la separazione personale giudiziale/consensuale dei coniugi, nonchè per scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili. Ci si occupa altresì della redazione del contratto di convivenza per le coppie di fatto.


Separazione

Ricorsi per separazioni con e senza prole, sia di coniugi sia di coppie conviventi, nonchè per modifica delle condizioni di separazione. Cause di riconoscimento figli nati fuori dal matrimonio, cause di divisione dei beni coniugali o dei beni in comunione nelle unioni civili e affidamento/mantenimento minori.


Divorzio

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in Ricorsi per scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili, nonchè per modifica delle condizioni di Divorzio.


Altre categorie:

Diritto penale, Immigrazione e cittadinanza, Recupero crediti, Risarcimento danni, Tutela degli anziani, Pignoramento, Domiciliazioni, Matrimonio, Eredità e successioni, Unioni civili, Adozione, Diritto civile, Contratti, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto.



Referenze

Caso legale seguito

Modifica generalità permesso di soggiorno

Permesso di soggiorno per asilo politico

Si è rivolto al mio Studio Legale un soggetto, titolare di permesso di soggiorno per asilo politico, il quale mi ha rappresentato di dover modificare le generalità sui propri documenti. Ciò in ragione del fatto che, a seguito dell'arrivo Italia, lo stesso non parlava correttamente la lingua italiana, pertanto non si è accorto prontamente dell'errore circa le proprie generalità. Tale episodio, seppur apparentemente marginale, si è rivelato più complicato del previsto, in quanto ha determinato una serie di problemi "a catena" anche su tutti gli altri documenti, i quali presentavano inevitabilmente i suddetti errori. Tutto ciò si è rivelato ulteriormente problematico in quanto il mio Assistito, nella sua qualità di soggetto "rifugiato", si trovava impossibilitato a prendere contatti con le Autorità del suo Paese d'origine, come ad esempio il Consolato. Dopo una fase di studio della posizione dell'Assistito, si è proceduto mediante una traduzione legalizzata ed asseverata di una serie di documenti scritti in lingua straniera (ricevuti dallo stesso in precedenza, contenenti le generalità corrette), i quali sono stati presentati presso la Questura competente. Nonostante tali passaggi, ci è stato comunicato di dover necessariamente far apporre un timbro sui documenti di cui sopra, ossia quelli "originali" successivamente tradotti, da parte delle Autorità presenti nel territorio di origine. Allo stato, stiamo avviando le pratiche per procedere in tal senso, auspicando che si possa arrivare alla definizione della vertenza.

Caso legale seguito

Diffamazione aggravata ex art 595 co. 3 C.p.

Diffamazione aggravata tramite l'uso dei Social Network

Si è rivolto al mio Studio Legale un soggetto, vittima di frasi denigratorie su 2Facebook", il quale ha depositato apposita denuncia - querela per i fatti che esporrò. Lo stesso mi ha raccontato di essere stato contattato da un amico, il quale gli ha mostrato un post pubblicato nel succitato portale, contenente una serie di frasi offensive/denigratorie rivolte verso il mio cliente. Tali frasi, seppur non direttamente rivolte allo stesso, in quanto l'autore del post faceva riferimento in maniera indiretta al mio Assistito, contenevano una serie di appellativi lesivi dell'onore e della reputazione della vittima. Quest'ultima, peraltro, dopo aver ricevuto il surriferito testo, ha altresì scoperto di essere stato "bloccato" dall'autore, pertanto non avrebbe potuto nè rispondere nè tantomeno difendersi dalle offese ricevute. Come è stato chiarito dalla Cassazione in più occasioni, qualora le espressioni denigratorie fossero diffuse tramite un Social Network, si potrebbe verificare la sussistenza dell'aggravante di cui al Co. 3 (la cosiddetta diffamazione aggravata a mezzo stampa), in quanto le frasi denigratorie sarebbero pubblicate su un portale accessibile da una pluralità si soggetti, i quali verrebbero a conoscenza delle espressioni lesive dell'onore. A ciò si aggiunge che il mio Assistito non avrebbe potuto "difendersi" dalle stesse, essendo stato bloccato e non potendo accedere alla "bacheca" contenente il post di cui sopra. Sebbene non sia stato indicato in maniera esplicita il nome del mio cliente, l'autore del post lo ha fatto intendere in maniera indiretta, non a caso l'amico lo ha capito poco dopo.

Caso legale seguito

Contratto di convivenza / Ricorso ex art 700 C.p.c.

Contratto di convivenza per regolarizzare uno straniero

Nel caso in esame due soggetti, rispettivamente un cittadino italiano e la partner, priva di regolare permesso di soggiorno, si sono recati presso il mio Studio per stipulare e, conseguentemente, depositare il contratto di convivenza, al fine di costituire una convivenza di fatto. L'obiettivo era incentrato alla regolamentazione della propria "vita di coppia" ai sensi della L. 76/2016 e, successivamente, procedere con la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari. In tali circostanze, tuttavia, si è verificato un problema assai frequente nel panorama italiano. Da una parte, il Comune si è opposto alla registrazione della convivenza, adducendo l'impossibilità di procedere in tal senso per mancanza di residenza anagrafica della donna nel Comune in questione, dall'altra la coppia necessitava di tale iscrizione, per far sì di richiedere il permesso di soggiorno successivamente. Se, da un lato, tale registrazione permette di regolarizzare la presenza nel nostro paese (dopo aver espletato le pratiche in Questura), dall'altro la posizione che assume la P.A. può considerarsi "legittima" o quantomeno corroborata da diverse posizioni assunte dagli Enti sovraordinati. Però tale caso, come già accaduto in altri Comuni, ha aperto uno spiraglio alla coppia mediante la presentazione del cosiddetto Ricorso D'Urgenza ex art 700 C.p.c., il quale permette ai partner di adire l'Autorità Giudiziaria per tutelare la propria posizione. Allo stato, si è in attesa della decisione del Giudice: si veda pronuncia emessa, ad esempio, dai Tribunali di Bari o Milano (molto simili al caso sopradescritto).

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Lo studio

Francesco Palli
Via Martiri Della Liberazione, 4 Int. 2
Chiavari (GE)

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