In premessa, appare utile significare che l’aspetto più rilevante della Riforma è sicuramente l’abbreviazione dei tempi necessari per ottenere i provvedimenti giudiziali in materia di separazione e divorzio.
Infatti, dall’esame della legge appare evidente che il processo sia strutturato in un’unica fase, in cui tutto deve essere detto e depositato ex ante alla prima udienza.
Inoltre, per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico-processualistico è possibile richiedere ed ottenere cumulativamente una sentenza di separazione e di divorzio.
Questo significa che nello stesso ricorso il coniuge, ovvero i coniugi congiuntamente, possono chiedere entrambe le pronunce, inserendo subito tutte le domande relative alla separazione personale ed al successivo divorzio, il quale potrà essere pronunciato dal medesimo Giudice (quindi nel ricorso verrà inserita una doppia richiesta di assegno di mantenimento per figli e coniuge, una doppia domanda di affidamento, collocazione e regolamentazione delle visite dei minori ecc.).
Per ottenere il divorzio sarà sufficiente che:
1) ci sia stata la separazione: basta anche semplicemente la sentenza “parziale” di separazione che viene emessa già dopo la prima udienza, senza dover attendere la conclusione della causa, purché passata in giudicato; con la “sentenza parziale”, il Tribunale pronuncia immediatamente la separazione senza dover attendere la conclusione del giudizio che proseguirà per le altre questioni, quali: la domanda di addebito, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ecc.;
2) siano trascorsi 6 o 12 mesi a seconda che la separazione sia stata pronunciata a seguito di un giudizio consensuale o giudiziale; durante detto periodo ovviamente i coniugi non si devono essere riconciliati.
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La causa di separazione o divorzio giudiziale si introduce sempre con un ricorso che deve contenere tutte le domande e le istanze, comprese quelle istruttorie, tanto da far sì che il Giudice, già alla prima udienza, possa decidere e rendere i provvedimenti conseguenti.
In particolare:
A) in caso di richieste di “contributi economici” in favore dei figli o del coniuge devono essere obbligatoriamente allegati i documenti che provino le condizioni economiche-patrimoniali-finanziarie dei genitori/coniugi (redditi da lavoro, proprietà immobiliari o mobiliari, partecipazioni societarie, estratti conto bancari, investimenti ecc.).
Il convenuto (coniuge a cui è stato notificato il ricorso) dovrà costituirsi in giudizio con un atto, prendendo subito posizione sulle domande, spiegando eccezioni oltre che contestare quelle del ricorrente.
Anche il convenuto dovrà depositare tutti i documenti ed indicare i mezzi di prova prima della prima udienza.
B) al fine di ottenere le pronunce in ordine all' ”affidamento" dei figli (affidamento condiviso o esclusivo), alla “collocazione” presso un genitore, all’“assegnazione” della casa, è necessario depositare subito tutte le prove.
C) anche in caso di richiesta di “addebito” della separazione è necessario, fin da subito, depositare tutta la documentazione poiché il Giudice pronuncia subito sulle istanze istruttorie (foto, video, messaggi, dichiarazione dell’investigatore privato, pagine Facebook, Instagram, lista dei testimoni ecc.).
In sintesi, con la riforma Cartabia, il principio di leale collaborazione tra le parti diventa un punto fondamentale che ha lo scopo di far comprendere ai coniugi, specialmente se genitori, l’importanza di giungere ad una decisione celere che tuteli prioritariamente i diritti dei figli.
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Alla prima udienza, i coniugi non dovranno più comparire davanti al Presidente del Tribunale per l’udienza presidenziale per poi essere mandati al Giudice istruttore bensì direttamente davanti al Giudice istruttore delegato dal Collegio.
Alla prima udienza, il Giudice istruttore, dopo aver preso visione degli atti e dei documenti, tenterà la conciliazione dei coniugi/genitori.
In caso negativo, il Giudice istruttore:
1) assumerà i provvedimenti provvisori ed urgenti. Detti provvedimenti provvisori ed urgenti sono esecutivi durante lo svolgimento della causa e sono sempre modificabili, revocabili o appellabili;
2) deciderà sulle istanze istruttorie, fissando un’udienza per sentire i testi ovvero in caso di affidamento e collocazione dei figli, potrà decidere di far fare ad uno psicologo di sua fiducia (Consulente Tecnico d’Ufficio c.d. CTU) una consulenza per comprendere quale sia il genitore più idoneo, fissando una nuova udienza per verificare la relazione.
Infine, in caso vi siano dei redditi/guadagni che si presume non siano stati dichiarati, potrà decidere se richiedere specifica indagine fiscale alla Polizia tributaria.
Nella separazione e divorzio giudiziale i figli, per i provvedimenti che li riguardano, verranno sempre ascoltati dal Giudice istruttore quando hanno compiuto 12 anni, ma anche di età inferiore quando hanno capacità di discernimento (circa tale possibilità non si possono negare delle perplessità sull'efficacia dello strumento giuridico).
Dopo l’eventuale ascolto dei figli, sempre se necessario, il Giudice istruttore decide sull’affidamento dei figli (affidamento condiviso ad entrambi i genitori o affidamento esclusivo ad un solo genitore), la collocazione dei figli presso un genitore e i tempi di permanenza con l’altro genitore.
Con la collocazione viene anche assegnata la casa al genitore con il quale il bambino andrà ad abitare.
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In presenza di figli minori la Riforma Cartabia ha introdotto la necessità di depositare il “piano genitoriale” con gli impegni quotidiani dei figli, le attività, il calendario di ciascun minore.
Nel piano genitoriale dovranno essere indicate le attività, la scuola, la gestione dei pomeriggi o delle vacanze con lo scopo di far conoscere al Giudice tutti gli elementi per stabilire l’affidamento, il collocamento e regolare il diritto di visita dei minori.
La previsione dell’ascolto del minore evidenzia come come interesse preminente della riforma Cartabia sia la protezione dei figli minorenni atteso che il Giudice potrà decidere ed emettere provvedimenti anche senza specifica domanda di parte ed ammettere mezzi di prova d’ufficio.
Nel caso di mancato rispetto di tale piano, il Giudice potrà sanzionare il genitore inadempiente.
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Anche per i procedimenti congiunti (separazione consensuale e divorzio congiunto) la riforma Cartabia ha scelto di unificare il rito.
Il ricorso per la separazione o il divorzio consensuale dovranno contenere la descrizione delle condizioni economiche dei coniugi/genitori (con una differenza rispetto ai procedimenti giudiziali in cui si devono obbligatoriamente produrre i relativi documenti).
La parte più importante del ricorso resta l’accordo sulle condizioni riguardanti i figli (affidamento, collocazione, regolamentazione del diritto di visita, mantenimento ecc.) nonché l’eventuale mantenimento del coniuge.
Ovviamente su tutti gli aspetti i genitori/coniugi hanno un’ampia disponibilità di scegliere come meglio regolamentare i rapporti.
Anche sulle questioni patrimoniali le parti hanno diffusa libertà, potendo inoltre inserire trasferimenti immobiliari nel ricorso congiunto, così da poter approfittare di importanti agevolazioni fiscali.
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Infine, è importante sottolineare come la Riforma Cartabia interessa non solo le cause di separazione e divorzio, ma anche i procedimenti dei figli di coppie non sposate (pertanto conviventi di fatto).
La riforma Cartabia ha previsto un rito unico applicabile giustappunto alle coppie non sposate.
Alle coppie in questione è stata estesa la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita che, in precedenza, era inammissibile. Quest’ultima pare una buona ipotesi risolutiva, che con l’assistenza di un legale, potrà disciplinare le questioni inerenti i figli in modo davvero risolutivo.
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