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Avvocato Francesco Paolo Mastrovito a Novara

Francesco Paolo Mastrovito

Avvocato

Informazioni generali

Lo Studio Legale MASTROVITO, con sedi a Novara - Milano - Borgomanero, grazie ai professionisti esperti in aree giuridiche differenti, è in grado di proporre elevati servizi legali nei principali rami del Diritto (Civile - Lavoro - Tributario - Commerciale - Famiglia - Penale - Amministrativo - Previdenziale) sia ad aziende che a privati. Di particolare rilievo, sono le competenze possedute e le esperienze maturate in ambito di Diritto Militare e delle Forze di Polizia (Avvocato militare: Amministrativo Militare - Penale Militare - Previdenziale Militare). E', inoltre, of counsel dello Studio WLT - We Legal & Tax in Milano.

Esperienza


Diritto penale

L’avvocato MASTROVITO si occupa di #Diritto Penale, in particolare di quello #militare (Diritto Penale Militare) Assistito a 360 gradi (pertanto anche nell’ambito amministrativo/disciplinare) personale militare e delle Forze di Polizia (di ogni ordine e grado) coinvolto in #procedimenti penali, ovvero #procedimenti penali militari.


Sostanze stupefacenti

Assiste persone coinvolte in questioni penali relative a sostanze stupefacenti, con particolare riferimento al personale del Comparto Difesa e Sicurezza.


Violenza

Assiste e tutela persone coinvolte in questioni penali, con riferimento alle violenze.


Altre categorie

Stalking e molestie, Diritto militare, Diritto del lavoro, Diritto civile, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Recupero crediti, Contratti, Diritto tributario, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Previdenza, Diritto amministrativo, Ricorso al TAR, Reati contro il patrimonio, Unioni civili, Diritto commerciale e societario, Edilizia ed urbanistica, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Diritto aeronautico, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Le circostanze aggravanti nel diritto penale militare.

Pubblicato su IUSTLAB

Come noto, anche nel diritto penale militare è totalmente operante la normativa comune in tema di imputazione e applicazione di circostanze, ai sensi dell’art. 16 c.p.. In sostanza, nel diritto penale militare si applica anche la disciplina di cui all’art. 59 c.p. (Circostanze non conosciute o erroneamente supposte), nel senso che - chiaramente - le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Ora, analizzando davvero in breve le circostanze aggravanti comuni militari dettate dall’art. 47 c.p.m.p., queste sono: “l ’aver agito per timore di un pericolo, al quale il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi” . In sostanza non si applica la scriminante dello stato di necessità a chi ha - come per i militari - un “particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo”; “ l’essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando” . E’ evidente come il superiore deve per primo dare l’esempio, essendo - tra le tante - un punto di riferimento per il consesso militare. “ l’avere commesso il fatto con le armi di dotazione militare, o durante un servizio militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare ”. Trattasi di distinte circostanze, che possono anche concorrere fra loro. Ora, il legislatore ha voluto rafforzare la tutela di particolari interessi militari, che evidentemente possano riflettersi in senso negativo sull'attività delle Forze armate. “ l’avere commesso il fatto alla presenza di tre o più militari, o comunque in circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico scandalo”. Tale aggravante inerisce al fatto che la presenza di più militari può avere ripercussioni negative sulla disciplina; inoltre ogni forma di pubblicità data al reato militare pone - ovviamente - in detrimento il decoro e il prestigio dell’Istituzione militare. “ l’avere il militare commesso il fatto in territorio estero, mentre vi si trovava per causa di servizio mentre vestiva, ancorché indebitamente, l’uniforme militare ”. Da ciò ne discende il fatto - ormai frequente - che il militare impiegato all’estero rappresenti l’immagine del Paese; così il legislatore ha inteso una simile aggravante in caso di compromissione al prestigio della Nazione. Ebbene, come sopra in sintesi esposto, nell’ordinamento giuridico militare sussistono circostanze aggravanti ccdd. “comuni militari”, che vengono inoltre ad unirsi alle ccdd. circostanze “comuni ordinarie”. Tutto ciò a dimostrazione della peculiarità ( status militis ) del personale militare. #diritto #dirittomilitare #studiolegalemastrovito #militare #avvocato #aggravanti #codicepenalemilitaredipace #avvocatomilitare #dirittopenale #dirittopenalemilitare

Pubblicazione legale

Diffamazione e diffamazione aggravata a mezzo social

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Il reato di diffamazione si colloca all'intersezione tra la tutela dell’onore e della reputazione delle persone e il diritto alla libertà di espressione. Detto delicato equilibrio è disciplinato dagli articoli 595 e seguenti del codice penale, i quali delineano i confini e le conseguenze legali connesse alla diffamazione. La diffamazione sui social media si verifica quando vengono diffuse informazioni dannose, ovvero “commenti” lesivi e in spregio all’onore su una persona tramite piattaforme online come Facebook, Twitter, Instagram o altre. Detta diffamazione assume la qualificazione di “aggravata” in ragione dell'ampia diffusione. Infatti, il messaggio diffamatorio ha - solitamente - una vasta diffusione e raggiunge un grande pubblico (si parla di carattere di indeterminatezza) proprio tramite i social media. #diritto #socialmedia #diffamazione #reato #diritto #dirittopenale #dirittopenalemilitare #Facebook

Pubblicazione legale

Il reato di violata consegna

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INTRODUZIONE Il reato previsto all’art. 120 c.p.m.p. punisce con la reclusione militare fino ad un anno lacondotta del militare che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero che viola la consegna ricevuta. Il presupposto per la configurabilità della fattispecie incriminatrice in esame è quindi la sussistenza di una consegna ricevuta dal militare in servizio. Affinché ricorra il presupposto della condotta tipica del reato de quo occorre che il servizio da svolgere sia regolato, quanto alle finalità ed alle modalità esecutive secondo uno schema normativo valido per tutti i militari che dovranno prestare quel servizio, e che tale schema astratto sia suscettibile di soggettivazione nei confronti del singolo militare mediante un comando che attualizza l’obbligo di intraprendere il servizio e di rispettarne le prescrizioni. LA NOZIONE DI CONSEGNA Di fondamentale importanza al fine dell’integrazione di siffatta fattispecie è l’individuazione della consegna, la cui violazione da parte del militare di servizio integra la condotta criminosa. A tal riguardo l’art. 26 del vigente regolamento di disciplina militare stabilisce che “ la consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l’adempimento di un particolare servizio ”. Al fine di tracciare i confini della “consegna” la cui violazione ha riflessi penali, dottrina e giurisprudenza hanno sottolineato che per aversi “consegna” idonea a configurare il reato di violazione ex art. 120 c.p.m.p. non è sufficiente la “vigenza di disposizioni generali e astratte che disciplinino un determinato tipo di servizio, ma occorre invece un intervento dell’autorità responsabile del servizio che trasmetta la specifica normativa al militare tenuto ad osservarla” (Corte d’App. Mil. sez. Dist. Verona in Rass. Giust.mil. 1984,729). Per la configurazione del reato di violata consegna è pertanto necessaria l’esistenza di una “ consegna precisa, che determini tassativamente e senza spazi di discrezionalità quale debba essere il comportamento del militare in servizio” (per tutte Cass. Pen. sez.I, 15 luglio 1993). Nella misura in cui, infatti, il militare di servizio dispone di poteri discrezionali il contenuto della consegna si restringe, non potendo questa che riguardare le prescrizioni di contenuto inderogabile; potere discrezionale che si ravvisa tutte le volte in cui il militare deve fare ricorso alla propria specifica preparazione professionale o tecnica. ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO In ordine all’elemento soggettivo la fattispecie in esame è punita a titolo di dolo generico, occorre quindi la coscienza e volontà di adottare un comportamento difforme da quello prescritto in consegna. Ne consegue che una condotta colposa del militare (consistita in imprudenza, imperizia onegligenza) non è giuridicamente idonea ad integrare il reato di violata consegna ex art. 120 c.p.m.p. #diritto #dirittopenale #dirittopenalemilitare #militare #esercito # #forzearmate #marinamilitare #aeronauticamilitare #violataconsegna #reatimilitari

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