Avvocato Francesco Paolo Mastrovito a Novara

Francesco Paolo Mastrovito

Avvocato

Informazioni generali

Lo Studio Legale MASTROVITO, con sedi a Novara - Milano - Borgomanero, grazie ai professionisti esperti in aree giuridiche differenti, è in grado di proporre elevati servizi legali nei principali rami del Diritto (Civile - Lavoro - Tributario - Commerciale - Famiglia - Penale - Amministrativo - Previdenziale) sia ad aziende che a privati. Di particolare rilievo, sono le competenze possedute e le esperienze maturate in ambito di Diritto Militare e delle Forze di Polizia (Avvocato militare: Amministrativo Militare - Penale Militare - Previdenziale Militare). E', inoltre, of counsel dello Studio WLT - We Legal & Tax in Milano.

Esperienza


Diritto di famiglia

Lo Studio Legale si occupa con professionalità del Diritto di Famiglia, avendo maturato una pluriennale esperienza in tutte le principali questioni. Si è in grado di offrire consulenza ed assistenza per separazioni e divorzi, si consensuali che giudiziali.


Separazione

Lo Studio Legale Mastrovito ha maturato importanti esperienze in materia di Diritto di Famiglia, con particolare riferimento a Separazioni e Divorzi.


Eredità e successioni

Lo Studio Legale Mastrovito si occupa con professionalità e pluriennale esperienza di questioni successorie. Ha trattato numerosi casi di collazione.


Altre categorie

Divorzio, Diritto militare, Diritto del lavoro, Diritto penale, Diritto civile, Recupero crediti, Contratti, Diritto tributario, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Previdenza, Violenza, Sostanze stupefacenti, Diritto amministrativo, Ricorso al TAR, Stalking e molestie, Unioni civili, Diritto commerciale e societario, Truffe, Edilizia ed urbanistica, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Diritto aeronautico, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Gli accordi prematrimoniali tra tradizione e innovazione: la svolta della Cassazione e le prospettive per il diritto di famiglia

Pubblicato su IUSTLAB

Gli accordi prematrimoniali, tradizionalmente esclusi dal panorama del nostro ordinamento, sono oggi al centro di una significativa evoluzione giurisprudenziale. Per lungo tempo, l’art. 160 c.c. – che vieta deroghe ai diritti e ai doveri derivanti dal matrimonio – è stato interpretato dalla Corte di cassazione come ostativo alla validità di simili intese (Cass. n. 3777/1981, n. 23713/2012, n. 2224/2017). Tale rigida impostazione riflette la tradizione romanistico-canonica, che concepisce il matrimonio quale istituto di rilievo sociale inderogabile, volto a garantire la protezione della parte debole e l’interesse dei figli. In sede comparata, i sistemi di common law hanno invece da sempre riconosciuto i patti prematrimoniali come strumento di pianificazione patrimoniale preventiva del rapporto coniugale, espressione legittima dell’autonomia negoziale. Ed ancora, in materia di diritto internazionale privato, già alla metà degli anni ’90, la crescente diffusione di matrimoni misti e assetti patrimoniali transnazionali impose l’esigenza di un coordinamento normativo in grado di contemperare il rispetto delle disposizioni italiane con il riconoscimento degli accordi validi in altre giurisdizioni. A tal fine, la legge 31 maggio 1995, n. 218, rappresentò una fondamentale riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, stabilendo che il giudice italiano deve applicare la legge straniera competente, salvo il limite inderogabile della salvaguardia dell’ordine pubblico e dei diritti fondamentali dell’ordinamento. Nel diritto interno, la svolta è giunta con la recente ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025 della Prima Sezione civile della Cassazione, che ha riconosciuto la validità degli accordi prematrimoniali in quanto “contratti atipici” ex art. 1322 c.c., condizionati sospensivamente alla separazione o al divorzio. Pertanto, alla luce della giurisprudenza più recente, il limite invalicabile rimane la salvaguardia dei diritti indisponibili, come il mantenimento e la tutela dei figli. Si tratta di un orientamento che si innesta su precedenti aperture isolate (Cass. n. 23713/2012), ma che per la prima volta assume carattere sistematico. Tale evoluzione giurisprudenziale, lungi dal costituire una frattura traumatica con la tradizione giuridica italiana, rappresenta piuttosto l’esito di un processo ordinato di adattamento del diritto ai mutamenti sociali. Essa prefigura un avanzamento verso una disciplina più chiara e moderna dei rapporti familiari, in grado di coniugare le esigenze di autonomia privata con la salvaguardia della funzione costituzionale della famiglia, nella prospettiva di un quadro normativo organico e coerente, idoneo ad assicurare certezza, equilibrio e concreta tutela dei diritti di tutte le parti coinvolte.

Pubblicazione legale

Riforma cartabia: le principali novita’ in materia di separazione e divorzio.

Pubblicato su IUSTLAB

In premessa, appare utile significare che l’aspetto più rilevante della Riforma è sicuramente l’abbreviazione dei tempi necessari per ottenere i provvedimenti giudiziali in materia di separazione e divorzio. Infatti, dall’esame della legge appare evidente che il processo sia strutturato in un’unica fase, in cui tutto deve essere detto e depositato ex ante alla prima udienza. Inoltre, per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico-processualistico è possibile richiedere ed ottenere cumulativamente una sentenza di separazione e di divorzio. Questo significa che nello stesso ricorso il coniuge, ovvero i coniugi congiuntamente, possono chiedere entrambe le pronunce, inserendo subito tutte le domande relative alla separazione personale ed al successivo divorzio, il quale potrà essere pronunciato dal medesimo Giudice (quindi nel ricorso verrà inserita una doppia richiesta di assegno di mantenimento per figli e coniuge, una doppia domanda di affidamento, collocazione e regolamentazione delle visite dei minori ecc.). Per ottenere il divorzio sarà sufficiente che: 1) ci sia stata la separazione: basta anche semplicemente la sentenza “parziale” di separazione che viene emessa già dopo la prima udienza, senza dover attendere la conclusione della causa, purché passata in giudicato; con la “sentenza parziale”, il Tribunale pronuncia immediatamente la separazione senza dover attendere la conclusione del giudizio che proseguirà per le altre questioni, quali: la domanda di addebito, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ecc.; 2) siano trascorsi 6 o 12 mesi a seconda che la separazione sia stata pronunciata a seguito di un giudizio consensuale o giudiziale; durante detto periodo ovviamente i coniugi non si devono essere riconciliati. §§§§§§ La causa di separazione o divorzio giudiziale si introduce sempre con un ricorso che deve contenere tutte le domande e le istanze, comprese quelle istruttorie, tanto da far sì che il Giudice, già alla prima udienza , possa decidere e rendere i provvedimenti conseguenti. In particolare: A) in caso di richieste di “contributi economici” in favore dei figli o del coniuge devono essere obbligatoriamente allegati i documenti che provino le condizioni economiche-patrimoniali-finanziarie dei genitori/coniugi (redditi da lavoro, proprietà immobiliari o mobiliari, partecipazioni societarie, estratti conto bancari, investimenti ecc.). Il convenuto (coniuge a cui è stato notificato il ricorso) dovrà costituirsi in giudizio con un atto, prendendo subito posizione sulle domande, spiegando eccezioni oltre che contestare quelle del ricorrente. Anche il convenuto dovrà depositare tutti i documenti ed indicare i mezzi di prova prima della prima udienza. B) al fine di ottenere le pronunce in ordine all' ”affidamento" dei figli (affidamento condiviso o esclusivo), alla “collocazione” presso un genitore, all’“assegnazione” della casa, è necessario depositare subito tutte le prove. C) anche in caso di richiesta di “addebito” della separazione è necessario, fin da subito, depositare tutta la documentazione poiché il Giudice pronuncia subito sulle istanze istruttorie (foto, video, messaggi, dichiarazione dell’investigatore privato, pagine Facebook, Instagram, lista dei testimoni ecc.). In sintesi, con la riforma Cartabia, il principio di leale collaborazione tra le parti diventa un punto fondamentale che ha lo scopo di far comprendere ai coniugi, specialmente se genitori, l’importanza di giungere ad una decisione celere che tuteli prioritariamente i diritti dei figli. §§§§§§ Alla prima udienza, i coniugi non dovranno più comparire davanti al Presidente del Tribunale per l’udienza presidenziale per poi essere mandati al Giudice istruttore bensì direttamente davanti al Giudice istruttore delegato dal Collegio. Alla prima udienza, il Giudice istruttore, dopo aver preso visione degli atti e dei documenti, tenterà la conciliazione dei coniugi/genitori. In caso negativo, il Giudice istruttore: 1) assumerà i provvedimenti provvisori ed urgenti. Detti provvedimenti provvisori ed urgenti sono esecutivi durante lo svolgimento della causa e sono sempre modificabili, revocabili o appellabili; 2) deciderà sulle istanze istruttorie, fissando un’udienza per sentire i testi ovvero in caso di affidamento e collocazione dei figli, potrà decidere di far fare ad uno psicologo di sua fiducia (Consulente Tecnico d’Ufficio c.d. CTU) una consulenza per comprendere quale sia il genitore più idoneo, fissando una nuova udienza per verificare la relazione. Infine, in caso vi siano dei redditi/guadagni che si presume non siano stati dichiarati, potrà decidere se richiedere specifica indagine fiscale alla Polizia tributaria. Nella separazione e divorzio giudiziale i figli, per i provvedimenti che li riguardano, verranno sempre ascoltati dal Giudice istruttore quando hanno compiuto 12 anni, ma anche di età inferiore quando hanno capacità di discernimento (circa tale possibilità non si possono negare delle perplessità sull'efficacia dello strumento giuridico). Dopo l’eventuale ascolto dei figli, sempre se necessario, il Giudice istruttore decide sull’affidamento dei figli (affidamento condiviso ad entrambi i genitori o affidamento esclusivo ad un solo genitore), la collocazione dei figli presso un genitore e i tempi di permanenza con l’altro genitore. Con la collocazione viene anche assegnata la casa al genitore con il quale il bambino andrà ad abitare. §§§§§§ In presenza di figli minori la Riforma Cartabia ha introdotto la necessità di depositare il “piano genitoriale” con gli impegni quotidiani dei figli, le attività, il calendario di ciascun minore. Nel piano genitoriale dovranno essere indicate le attività, la scuola, la gestione dei pomeriggi o delle vacanze con lo scopo di far conoscere al Giudice tutti gli elementi per stabilire l’affidamento, il collocamento e regolare il diritto di visita dei minori. La previsione dell’ascolto del minore evidenzia come come interesse preminente della riforma Cartabia sia la protezione dei figli minorenni atteso che il Giudice potrà decidere ed emettere provvedimenti anche senza specifica domanda di parte ed ammettere mezzi di prova d’ufficio. Nel caso di mancato rispetto di tale piano, il Giudice potrà sanzionare il genitore inadempiente. §§§§§ Anche per i procedimenti congiunti (separazione consensuale e divorzio congiunto) la riforma Cartabia ha scelto di unificare il rito. Il ricorso per la separazione o il divorzio consensuale dovranno contenere la descrizione delle condizioni economiche dei coniugi/genitori (con una differenza rispetto ai procedimenti giudiziali in cui si devono obbligatoriamente produrre i relativi documenti). La parte più importante del ricorso resta l’accordo sulle condizioni riguardanti i figli (affidamento, collocazione, regolamentazione del diritto di visita, mantenimento ecc.) nonché l’eventuale mantenimento del coniuge. Ovviamente su tutti gli aspetti i genitori/coniugi hanno un’ampia disponibilità di scegliere come meglio regolamentare i rapporti. Anche sulle questioni patrimoniali le parti hanno diffusa libertà, potendo inoltre inserire trasferimenti immobiliari nel ricorso congiunto, così da poter approfittare di importanti agevolazioni fiscali. §§§§§§ Infine, è importante sottolineare come la Riforma Cartabia interessa non solo le cause di separazione e divorzio, ma anche i procedimenti dei figli di coppie non sposate (pertanto conviventi di fatto). La riforma Cartabia ha previsto un rito unico applicabile giustappunto alle coppie non sposate. Alle coppie in questione è stata estesa la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita che, in precedenza, era inammissibile. Quest’ultima pare una buona ipotesi risolutiva, che con l’assistenza di un legale, potrà disciplinare le questioni inerenti i figli in modo davvero risolutivo. #diritto #dirittodifamiglia #separazioni #divorzio #riformacartabia #matrimonio #addebitoseparazione

Pubblicazione legale

Il diritto penale militare: aspetti generali

Pubblicato su IUSTLAB

ll diritto penale militare è una branca del diritto (pubblico) che disciplina i reati commessi all'interno delle forze armate con le relative sanzioni. Questo settore specifico del diritto è canonizzato dal Codice Penale Militare di Pace e dal Codice Penale Militare di Guerra e si occupa di regolare il comportamento dei militari durante il servizio, stabilendo le norme che disciplinano le azioni punibili all'interno dell'ambito militare. Le norme spaziano da reati specifici come violata consegna, insubordinazione, peculato militare. I Tribunali Militari e le Procure Militari sono TRE e hanno sede in Verona, Roma e Napoli.

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