Avvocato Francesco Sequino a Como

Francesco Sequino

Avvocato dell'immigrazione e matrimonialista. Immigration and family law

Informazioni generali

Sono un avvocato specializzato in diritto dell'immigrazione e di famiglia, fondatore della law firm ITALY LEGAL BRIDGE. Aiuto i miei Clienti ad ottenere visti di ingresso, permessi di soggiorno, cittadinanze italiane per nascita (iure sanguinis), residenza, matrimonio, unioni civili; risolviamo i c.d. buchi di residenza. Offro assistenza nelle delicate vicende familiari, cercando di tutelare innanzitutto l'interesse dei figli. Prediligo un approccio umano ed empatico con il Cliente. La nostra mission è dare il nostro contributo professionale per un'Italia sempre più integrata e multiculturale. Svolgo la mia attività in tutta Italia.

Esperienza


Immigrazione e cittadinanza

Specializzato in diritto dell'immigrazione, la mia pratica si distingue per una profonda sensibilità verso l'integrazione sociale, con focus sulla cittadinanza "iure sanguinis". La mia esperienza di missionario in Brasile ha arricchito la mia prospettiva globale, facendomi comprendere le sfide che si affrontano nel venire in Italia. Aiuto i miei Clienti nell'ottenere visti di ingresso, permessi di soggiorno, risolvere buchi di residenza, ottenere la cittadinanza italiana per nascita, per residenza, matrimonio, unione civile, etc. Nel fare ciò, cerco di avere sempre con il Cliente un approccio innovativo, empatico e molto umano.


Unioni civili

Italy Legal Bridge si occupa anche della tutela dei diritti delle coppie unite civilmente. Aiutiamo le coppie ad unirsi in Italia ed a stabilirsi sul nostro territorio, supportando cittadini italiani e stranieri, sia in Italia che all'estero. Crediamo nell'importanza dei diritti delle coppie omoaffettive e lavoriamo con impegno per garantire alle unioni rispetto e la protezione. Agevoliamo l'ingresso e la permanenza in Italia di partners stranieri che intendono unirsi civilmente con i propri cari in Italia. Affidarsi a noi significa scegliere un partner che ascolta le vostre esigenze e difende con determinazione i vostri diritti.


Matrimonio

Italy Legal Bridge ha esperienza nell'ambito dei matrimoni internazionali, sia in Italia che all'estero. Agevoliamo il ricongiungimento e la coesione familiare, con diverse soluzioni messe al servizio di cittadini italiani e stranieri. Crediamo fortemente nell'importanza della famiglia e lavoriamo con passione per garantire che ognuno nucleo possa ricongiungersi e rimanere unito in Italia. Affidarsi a noi significa scegliere un partner che ascolta le tue esigenze e difende con determinazione i tuoi diritti. Affidarsi a noi significa scegliere un partner che ascolta le vostre esigenze e difende con determinazione i vostri diritti.


Altre categorie

Discriminazione, Diritto internazionale ed europeo, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Adozione, Ricorso al TAR, Diritti umani.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Nuova vittoria al Tribunale di Milano per una coppia di fatto: il Comune deve iscrivere la convivente straniera senza permesso di soggiorno

Ordinanza ex art. 700 cpc del Tribunale ordinario di milano, prima civile, n. RG. 1554/2026 del 27/02/2026

ATTENZIONE: I nomi utilizzati in questo articolo sono nomi di fantasia, al fine di tutelare la riservatezza dei nostri assistiti reali. La nostra law firm ITALY LEGAL BRIDGE ha messo a segno un'altra vittoria cruciale, ottenendo dal Tribunale Ordinario di Milano l'accoglimento totale di un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c.. Abbiamo difeso con successo i diritti di una giovane coppia: Paolo, cittadino italiano, e Nathalia, cittadina brasiliana. Il caso pratico Paolo e Nathalia avevano iniziato una stabile convivenza nel settembre 2025, formalizzata a novembre tramite un patto di convivenza redatto e autenticato dal nostro Studio. Trasmesso il patto al Comune di Milano per la necessaria trascrizione e l'iscrizione anagrafica della cittadina straniera, l'amministrazione ha risposto con un diniego. Questa decisione bloccava a catena il rilascio del permesso di soggiorno da parte della Questura, mettendo Giovanna a rischio di rimpatrio e minacciando gravemente il loro diritto alla coesione familiare. L'azione legale d'urgenza Di fronte a questo cortocircuito burocratico, abbiamo depositato un ricorso d'urgenza chiamando in causa il Sindaco del Comune di Milano in qualità di Ufficiale di Governo. Il Giudice ha sciolto la riserva in tempi rapidissimi, ordinando al Sindaco di provvedere all'immediata iscrizione di Giovanna nella popolazione residente e nel medesimo stato di famiglia del compagno, con relativa annotazione del contratto di convivenza. Inoltre, l'amministrazione soccombente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite. I principi giurisprudenziali affermati Con questa brillante ordinanza esecutiva, il Giudice ha ribadito e rafforzato principi fondamentali per la tutela dei diritti della persona: l'assenza di una preventiva dichiarazione anagrafica non fa venire meno la realtà di fatto della convivenza, che può essere provata con ogni mezzo idoneo. Se un membro della coppia è cittadino italiano, si applica la normativa europea (D.Lgs 30/2007) a tutela della vita familiare, disapplicando le norme più restrittive del Testo Unico Immigrazione. Inoltre, è illegittimo pretendere il possesso di un permesso di soggiorno come requisito per ottenere l'iscrizione anagrafica di un partner extracomunitario. La registrazione anagrafica da parte del Comune è un'attività vincolata e l'amministrazione non ha il potere discrezionale di negarla. Un nuovo precedente a tutela dell'unità familiare Questo provvedimento conferma che il diritto alla vita familiare, sancito anche dall'art. 8 della CEDU, non può essere ostaggio di prassi amministrative illegittime. Nathalia e Paolo potranno ora proseguire il loro percorso di vita insieme in Italia in assoluta serenità. 📞 Hai una storia simile? Se anche tu sei partner di un cittadino italiano, vivi in una situazione precaria o hai ricevuto un diniego per la tua iscrizione anagrafica, non arrenderti. Noi possiamo aiutarti. Cerca subito su internet ITALY LEGAL BRIDGE, la law firm internazionale fondata dall'Avv. Francesco Sequino, e prendi contatto con le nostre sedi di Roma o Como. Affidati con fiducia al nostro team di esperti in diritto dell'immigrazione: vi ringraziamo fin da ora per la fiducia che vorrete accordarci e che siamo certi sarà ricambiata con tutta la nostra professionalità, competenza e passione.

Caso legale seguito

Vittoria importantissima per il nostro Studio: il Tribunale di Roma impone al Comune l’iscrizione anagrafica e della residenza della compagna straniera convivente di un cittadino italiano sprovvista del permesso di soggiorno

Ordinanza ex art. 700 cpc del Tribunale di Roma - Sezione Diritti della persona e Immigrazione Civile - n. 26307 del 29/05/2025

ATTENZIONE: i nomi utilizzati in questo articolo sono nomi di fantasia, al fine di tutelare la riservatezza dei nostri assistiti reali. La nostra law firm ITALY LEGAL BRIDGE ha recentemente ottenuto una sentenza epocale dal Tribunale di Roma, Sezione specializzata in immigrazione, che ha accolto integralmente il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. da noi presentato in difesa dei diritti di due nostri assistiti: Marco, cittadino italiano, e Nadia, cittadina russa, uniti da un forte legame sentimentale e conviventi presso l’abitazione del primo. IL CASO: Nadia era entrata regolarmente in Italia con visto turistico di 90 giorni rilasciato dal Consolato italiano a Mosca. Dopo pochi giorni, la coppia sottoscriveva un formale patto di convivenza autenticato dal legale e Nadia presentava la richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari, oltre alla domanda di iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza di Marco. Il Comune, però, rigettava la domanda, sostenendo che l’iscrizione non era possibile in assenza del permesso di soggiorno già rilasciato. Una prassi che rischiava di trasformare la posizione di Nadia in “irregolare”, nonostante la piena legittimità della sua permanenza e l’evidente coabitazione con il partner convivente di fatto. L'AZIONE LEGALE: La coppia si è così rivolta al nostro Studio ed abbiamo immediatamente promosso un ricorso d’urgenza chiedendo al Tribunale di Roma di riconoscere il diritto all’iscrizione e di ordinare al Comune di procedere senza indugio, prima che venisse senz'altro rigettata anche la domanda di permesso di soggiorno. Dopo una rapidissima istruttoria, il Tribunale ha accolto pienamente il nostro ricorso, disponendo l’immediata iscrizione anagrafica della cittadina straniera. I PRINCIPI IMPORTANTISSIMI AFFERMATI DA QUESTA RECENTISSIMA PRONUNCIA DEL TRIBUNALE DI ROMA: In questa ordinanza esecutiva il Giudice ha stabilito i seguenti principi fondamentali: • L’iscrizione anagrafica ha natura certificativa e non costitutiva: il Comune non può “negare” una realtà di fatto già documentata, come la convivenza stabile; • È sufficiente la ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno per richiedere l’iscrizione anagrafica, anche se si tratta di primo rilascio; • Il contratto di convivenza stipulato e autenticato produce effetti immediati e deve essere registrato, senza ulteriori accertamenti arbitrari; • Il rifiuto dell’amministrazione viola il diritto alla vita familiare sancito dall’art. 8 della CEDU, applicabile anche alle coppie non sposate. Questo provvedimento è un punto di svolta per tutte le coppie miste che si trovano in situazioni precarie o ingiustamente osteggiate dalle pubbliche amministrazioni. UN PRECEDENTE CHE RESTITUISCE DIGNITA' ALL'UNITA' FAMILIARE PER TUTTE LE COPPIE CONVIVENTI MISTE PRESENTI IN ITALIA: Grazie a questa pronuncia, Nadia potrà ottenere ora il suo permesso di soggiorno per motivi familiari, vivere serenamente con il proprio compagno e costruire la loro vita in Italia, nella piena legalità. È una vittoria che va ben oltre il singolo caso: è un segnale per tutti coloro che si sentono abbandonati dalle istituzioni e sviliti dagli eccessivi cavilli burocratici delle nostre amministrazioni, ma credono ancora nel diritto di vivere con chi si ama. 📞 Hai una storia simile? Se anche tu sei partner di un cittadino italiano, vivi in una situazione precaria o hai ricevuto un diniego, non arrenderti. Noi possiamo aiutarti. Cerca subito su internet ITALY LEGAL BRIDGE, la law firm internazionale fondata dall'Avv. Francesco Sequino, e prendi contatto con fiducia con il nostro team di esperti in diritto internazionale privato e dell'immigrazione. Vi ringraziamo fin da ora per la fiducia che vorrete accordarci e che siamo certi sarà ricambiata con tutta la nostra professionalità, competenza e passione. ITALY LEGAL BRIDGE

Caso legale seguito

Accesso in Italia per motivi sportivi sportivi / provino calcistico e rifiuto generico ed immotivato del visto breve: una sentenza che fa giurisprudenza

Non è legittimo il ricorso generico al rischio migratorio per negare il visto, occorrono motivi concreti e circostanziati al soggetto interessato

In un contesto spesso segnato da valutazioni superficiali ed eccessive generalizzazioni, il nostro Studio ha appena ottenuto una decisione di grande rilievo da parte del TAR del Lazio, destinata a tracciare un precedente significativo in materia di rilascio di visti per motivi sportivi. Il caso riguarda un giovane calciatore sudafricano, un promettente atleta tesserato presso una squadra africana di terza divisione, invitato in Italia da un club sportivo italiano per sostenere un provino finalizzato a un possibile ingaggio. Il ragazzo, pienamente in regola sotto ogni profilo, aveva presentato una richiesta di visto Schengen di breve durata (tipo C), allegando una documentazione dettagliata e accurata e sin anche l'autorizzazione del CONI allo stage. Nonostante ciò, l’Ambasciata italiana competente rigettava l’istanza in tempi brevissimi, adducendo esclusivamente un presunto “rischio migratorio”, sulla base di formule prestampate e senza fornire una motivazione calata nel caso concreto. Il diniego, privo di una reale istruttoria, risultava basato su una mera presunzione, in contrasto con i principi fondamentali del diritto amministrativo. La nostra strategia difensiva e il ricorso al TAR Il nostro Studio ha proposto immediatamente ricorso al TAR del Lazio, evidenziando l’assoluta illegittimità del diniego e richiamando i principi cardine della legge n. 241/1990. In particolare, l’art. 10 impone all’Amministrazione un preciso obbligo di valutare il contenuto dell’istanza, valorizzare le circostanze specifiche e motivare in modo individualizzato ogni provvedimento di rigetto. Abbiamo inoltre sostenuto che: • La documentazione allegata era completa, dettagliata e idonea a escludere qualsiasi rischio di immigrazione irregolare; • Il provvedimento dell’Ambasciata si fondava su motivazioni stereotipate e slegate dai fatti; • Il diniego violava il principio di buona amministrazione, configurando un eccesso di potere per difetto di istruttoria; • La decisione aveva conseguenze gravemente pregiudizievoli, privando l’interessato di una concreta opportunità di carriera sportiva. Il successo ottenuto ed una sentenza chiara e innovativa Con l'importantissima Sentenza n. 11241/2025, pubblicata il 9 giugno 2025, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso, pronunciandosi in termini di grande interesse anche per i casi futuri. Il Collegio ha dichiarato l’illegittimità del diniego, sottolineando che: “non è consentito all’amministrazione esprimere valutazioni meramente stereotipate, in assenza di una reale ponderazione dei fatti rappresentati dal richiedente” Ancora più incisivo il richiamo ai doveri imposti dalla legge sul procedimento amministrativo: “ai sensi dell’art. 10 della l. n. 241/1990, l’amministrazione è tenuta a valutare in concreto l’istanza presentata, esaminando la documentazione allegata e motivando adeguatamente il provvedimento finale”. Il TAR ha inoltre respinto la generalizzazione con cui l’Ambasciata ha giustificato il diniego per il solo fatto che in passato altri soggetti, in situazioni analoghe, si sarebbero trattenuti oltre il termine. In altri termini, il comportamento scorretto di terzi non può giustificare una presunzione negativa contro chi, invece, ha fornito ogni garanzia, anche contrattuale, del proprio rientro. Rilevanza per casi futuri, non solo per i trasferimenti degli atleti stranieri Pur riferendosi a un caso specifico di visto sportivo, la pronuncia assume una portata molto più ampia e si presta ad essere utilizzata anche in altri procedimenti amministrativi, sia in fase consolare che in giudizio: • Nei dinieghi di visto per motivi di studio, lavoro subordinato, tirocini, corsi di formazione o perfino ricongiungimento familiare temporaneo, quando la motivazione sia generica o apodittica; • Nei casi in cui le Ambasciate si limitano a formulare giudizi negativi automatici senza prendere in esame la documentazione allegata; • Per fondare richieste cautelari e urgenze nei ricorsi al TAR, basandosi sul periculum legato a occasioni professionali, formative o familiari irripetibili. Conclusione Questa vittoria non è solo un successo per il nostro Assistito, ma rappresenta un segnale forte contro l’automatismo dei dinieghi, a favore di una gestione più equa e personalizzata delle domande di visto. Il diritto d’ingresso per finalità lecite e documentate non può essere sacrificato sull’altare della generalizzazione, ma va protetto con strumenti giuridici solidi ed efficaci. Un piccolo passo in avanti verso un mondo più giusto ed inclusivo ed un altro buon motivo per andare avanti, con fiducia e passione, nella nostra mission. Italy Legal Bridge, di cui l'avv. Francesco Sequino è fondatore, ha già assistito ed assiste da anni, con professionalità e competenza, molti Clienti che si sono rivolti al nostro studio con fiducia ed ottimismo, dichiarandosi soddisfatti dell'alto livello dei servizi legali ricevuti

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