Il breve saggio prende in esame un istituto ben poco noto anche agli addetti ai lavori, perché privo di una definizione normativa e di una regolamentazione codicistica: il “livello”. Con tale sostantivo ci si riferisce a diverse fattispecie: un diritto reale di godimento, un onere reale gravante sul fondo e, in generale, una serie di rapporti di diritto agrario, caratterizzati dalla concessione in godimento di un terreno, a opera di un proprietario latifondista, a favore di un “utilista”, che si impegna a coltivarlo, a miglioralo e pagarne un canone (chiamato anch’esso “livello”).
Accade spesso che, dall’esame dei certificati catastali1, da visure ipotecarie, o da un “vecchio” atto di provenienza emerga la sussistenza, a carico di un fondo, di “oneri livellari”, sorti in forza di rapporti contrattuali sconosciuti e lontanissimi nel tempo, le cui prestazioni, del pari, non sono più eseguite da tempi immemori. Ci si chiede, pertanto:
a) chi sia il vero proprietario del fondo: il concedente o il livellario;
b) se sia possibile la cancellazione del livello;
c) quale stabilità abbia l’acquisto di un terreno (ma, non raramente, anche di una casa di abitazione edificata sul fondo), ove l’alienante sia lo stesso livellario o assegnatario, che, di fatto, si ritenga e si presenti al futuro acquirente come pieno proprietario.
Fonte: Rivista per la consulenza in agricoltura n. 74/2022. - leggi l'articolo
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