Pubblicazione legale:
Nel delicato campo della
chirurgia estetica, l'errore tecnico commesso da un chirurgo durante
l'intervento a causa di imprudenza e negligenza può non solo comportare gravi
danni fisici ed estetici ma anche implicare aspetti penali. L'articolo 590
sexies del codice penale italiano può diventare un elemento cruciale nei casi
in cui il chirurgo, per sua negligenza, provochi lesioni gravi al paziente
durante l'operazione.
La sentenza n. 28086/2019 della
Suprema Corte, depositata il 27 giugno 2019, ha riaffermato che la legge
Gelli-Bianco, che introduce la causa di non punibilità, non si applica quando
sono presenti elementi di imprudenza, negligenza ed imperizia nell'utilizzo
degli strumenti chirurgici, causando gravi lesioni personali. In questi casi,
la responsabilità penale del chirurgo può essere accertata.
La Corte di Cassazione, sezione
VI civile, con l'ordinanza n. 8220 del 24 marzo 2021, ha inoltre sottolineato
che, di fronte a menomazioni multiple, il risarcimento dovuto dal medico deve
essere valutato considerando il danno estetico e psicologico nel suo complesso.
Questo approccio più completo riflette la complessità delle conseguenze e può
influenzare la valutazione di eventuali responsabilità penali.
Nel contesto della chirurgia
estetica al volto, la Cassazione penale, sez. IV, con la sentenza n. 32423 del
8 maggio 2008, ha stabilito che il chirurgo plastico può essere ritenuto
responsabile di lesioni colpose se, durante un intervento, causa lesioni alla
persona offesa. Questo è particolarmente rilevante quando manca un'esaustiva
informativa sulla possibilità di complicanze legate all'utilizzo di specifici
prodotti commerciali.
In conclusione, oltre alla
responsabilità civile per danni estetici e psicologici, i chirurghi coinvolti
in interventi estetici devono considerare anche l'aspetto penale delle loro
azioni. La legge è chiara nel richiedere standard elevati di cura e sicurezza
nel settore medico, e la violazione di tali standard può comportare conseguenze
legali significative per i professionisti coinvolti."