Pubblicazione legale:
La nozione di molestia nel reato di
atti persecutori – Corte di Cassazione, Sez. II Penale – 04 Giugno 2024 N.
22484
Molestie reato: cosa intendiamo per
“atti persecutori”? Qual è il collegamento tra molestie e atti persecutori?
Quali sono gli strumenti atti a dimostrare l’avvenuta molestia?
Una recentissima sentenza
della Corte di Cassazione (n. 22484 del 04 giugno 2024) fa
chiarezza sul tema.
“In tema di atti persecutori,
rientra nella nozione di molestia qualsiasi condotta che concretizzi una
indebita ingerenza od interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e
di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio
ed ostile, idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica”.
Con il provvedimento di cui sopra,
depositato solo qualche giorno fa, la Corte di Cassazione, stabilisce che la
registrazione fonografica di un colloquio non sia riconducibile alla nozione di
intercettazione, bensì possa essere utilizzata a fini di prova.
La registrazione di un colloquio
svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione operata da un
soggetto partecipante o ammesso ad assistervi, sebbene operata
clandestinamente, costituisce una forma di memorizzazione fonica di un fatto
storico.
Si tratta di prova documentale
rappresentativa di un fatto storicamente avvenuto. L’autore può quindi disporne
legittimamente, anche a fini di prova in caso di procedimento a carico
dell’altro soggetto partecipante alla conversazione.
La registrazione diventa così una
forma di autotutela e garanzia per la propria difesa, previa valutazione della
sua affidabilità.
L’articolo 660 del Codice Penale
italiano tratta del reato di molestie o disturbo alle persone.
L’articolo, quindi, punisce
chiunque molesti o disturbi altre persone in luoghi pubblici o aperti al
pubblico, oppure tramite il telefono, per motivi di petulanza o per altri
motivi biasimevoli. Tale articolo riguarda, quindi, molestie verbali, molestie telefoniche
ed il reato di molestie sessuali. La punizione prevista è l’arresto
fino a sei mesi o un’ammenda fino a 516 euro. Tuttavia, questo reato è
perseguibile solo a querela della persona offesa, il che significa che l’azione
penale viene avviata solo se la vittima presenta una denuncia.
Questo reato può includere vari
tipi di comportamenti, come:
– Telefonate indesiderate ripetute.
– Disturbi arrecati in luoghi pubblici con comportamenti molesti.
– Azioni fastidiose o offensive compiute per petulanza o altri motivi non
giustificabili.
È importante distinguere questo
reato da altri simili, come lo stalking (art. 612-bis cp) o l’ingiuria (art.
594 cp, abrogato nel 2016), che possono comportare conseguenze legali
differenti e richiedono elementi costitutivi diversi.