Avvocato Gabriele Cianci a Udine

Gabriele Cianci

Avvocato a Udine

Informazioni generali

L’avvocato Gabriele Cianci è nato a Roma il 15 maggio 1956 e ha studiato nella scuola media B. Partenio di Spilimbergo. Ha conseguito la maturità classica nel liceo J. Stellini di Udine nel 1975. Ha poi frequentato l’università di Trieste, laureandosi in giurisprudenza nel 1979 con la votazione di 110/110 e lode. Ha superato nel 1981 l’esame di abilitazione alla professione forense presso la corte d’appello di Trieste, risultando primo in graduatoria. E’ iscritto all’ordine degli avvocati di Milano. Sin dal 1996 è abilitato al patrocinio innanzi la corte di cassazione e le altre giurisdizioni superiori.

Esperienza


Diritto dello sport

L'avv. Gabriele Cianci ha assistito e tutelato società calcistiche di serie A e di serie B in vicende e contenziosi anche di grande complessità, che hanno avuto risalto sulla stampa nazionale. Ha sostenuto plurime difese innanzi gli organi giurisdizionali e disciplinari della Federazione Italiana Giuoco Calcio e del CONI. Ha patrocinato anche innanzi il "Tribunal Arbitral du Sport, Court of Arbitration for Sport" con sede in Losanna. E' esperto di contratti per diritti televisivi relativi a manifestazioni sportive. Ha difeso anche calciatori professionisti per far valere i loro diritti nei confronti delle società.


Diritto civile

L'avv. Gabriele Cianci ha trattato con successo pratiche per imprenditori ed aziende medio-grandi, anche con rilevanti importi in gioco, riguardanti: consulenza per gli adempimenti societari di gruppi industriali; redazione di decine di contratti di franchising, per incarico di una nota multinazionale; assistenza di una compagnia turistica; ristrutturazione di una “storica” azienda tessile, con la conseguente riduzione del personale; stipulazione di contratti per diritti televisivi di eventi sportivi; esecuzione giudiziaria di contratti preliminari aventi per oggetto grandi immobili; cause contro istituti bancari; ecc.


Cassazione

L'avv. Gabriele Cianci, dal 1996, è abilitato al patrocinio innanzi la corte di cassazione e le giurisdizioni superiori. E' in possesso di esperienza acquisita in decenni di ricorsi e di udienze, anche in situazioni processuali estremamente complesse. Ha discusso personalmente, in modo approfondito, ricorsi innanzi le sezioni civili e le sezioni penali della suprema corte. In queste circostanze, all’avvocato è richiesta una forte capacità di focalizzazione sugli aspetti nevralgici della controversia, allo scopo di sottoporre ai consiglieri della corte i temi essenziali per il cliente, su cui va posta estrema attenzione giuridica.


Altre categorie

Fallimento e proc. concorsuali, Diritto penale, Diritto commerciale e societario, Fusioni e acquisizioni, Contratti, Omicidio, Diritto bancario e finanziario, Diritto immobiliare, Risarcimento danni, Arbitrato, Truffe, Eredità e successioni, Malasanità e responsabilità medica, Diritto agrario, Mediazione, Franchising, Pignoramento, Antitrust e concorrenza sleale, Separazione, Divorzio, Investimenti, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Diritto del lavoro, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Negoziazione assistita, Usura, Mobbing, Licenziamento, Stalking e molestie, Aste giudiziarie.



Credenziali

Pubblicazione legale

Inefficacia del decreto legge non convertito, disposizione soppressa dalla legge di conversione e successione di leggi penali.

Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, marzo 1984.

Si tratta di un articolo che affronta scientificamente il tema della successione delle leggi penali quando una disposizione più favorevole al reo sia stata soppressa dalla legge di conversione ed abbia perso efficacia sin dall'inizio. Vengono specificamente commentate due pronunce giudiziarie della pretura di Padova in data 27 gennaio 1983 e del pretore di Cervignano in data 16 marzo 1983. Nel caso di decreto legge non convertito, la soluzione negativa (riguardo l'applicabilità della disposizione abolitrice di reato ovvero più favorevole al reo) si fonda, oltre che sul contrasto con il principio di inefficacia ex tunc stabilito dall'art. 77 terzo comma della costituzione, su un argomento di indubbia forza, secondo il quale attraverso il congegno dell'art. 2 del codice penale si potrebbe pervenire a conseguenze aberranti nel caso il governo adotti un decreto che "depenalizzi" singoli reati commessi da propri membri. Anche se tale provvedimento non fosse mai convertito in legge, si realizzerebbe, in pratica, l'impunità per i ministri colpevoli. Nella pubblicazione dell'avv. Gabriele Cianci, risalente al 1984, vengono affrontate problematiche giuridiche, con ampi richiami di dottrina e giurisprudenza, in modo quasi "profetico" poiché il tema sarebbe divenuto di scottante attualità quando, nei primi anni 2000, il governo in carica aveva iniziato a varare le cosiddette leggi "ad personam".

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Lo studio

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Udine (UD)

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