Avvocato Gerardo Marano a Marigliano

Gerardo Marano

Avvocato Civilista


Informazioni generali

La vocazione e la competenza nel diritto sono i tratti distintivi dello Studio Legale Marano fin dalla sua fondazione, avviata dall’avvocato Gerardo Marano nel 2003. Lo Studio Legale Marano opera nei vari settori del diritto civile, con particolare riferimento al diritto condominiale, ai diritti reali, ai diritti delle obbligazioni, al recupero crediti, alle azioni da risarcimento danni derivanti da colpa medica e da fatto illecito in generale. In ambito stragiudiziale, l’attività di assistenza legale è rivolta principalmente alla redazione di pareri ed alla redazione e/o interpretazione dei contratti

Esperienza


Diritto civile

Diritto condominiale, diritti reali, diritti delle obbligazioni, recupero crediti, azioni da risarcimento danni


Altre categorie:

Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Ricorso al TAR, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Diritto dei trasporti terrestri, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Tutela del consumatore, Mediazione, Negoziazione assistita, Cassazione, Domiciliazioni.


Referenze

Pubblicazione legale

Ristrutturazioni edilizie e "superbonus" fiscale

Pubblicato su IUSTLAB

Il Decreto Legge n. 34/2020 (cd. decreto rilancio), convertito in Legge n. 77, del 17/07/2020, ha incrementato l’aliquota di detrazione fiscale al 110% (cd Superbonus) per alcune tipologie d’interventi edilizi, le cui spese siano sostenute nel periodo compreso tra il 01 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021. La suddetta misura, introdotta dagli artt. 119 e ss del D.L. 34/2020, si affianca alle disposizioni normative che già disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (sismabonus), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) per i quali, se non rientranti nell’ambito del cd Superbonus, restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente (art. 16- bis TUIR, articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013). L’art. 121 del D.L n. 34/2020 ha altresì introdotto la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta del credito d’imposta corrispondente al 110% di quanto pagato per i lavori eseguiti (facoltà sempre consentita, attraverso il riparto in cinque rate annuali di pari importo ma con possibilità di utilizzo della detrazione nei soli limiti delle imposte annuali dovute e con impossibilità di utilizzo dell’eccedenza), per due ulteriori misure alternative e, specificamente: 1) cessione ad un terzo dell’importo della detrazione fiscale: in tal caso il privato paga i lavori e, successivamente all’esborso monetario, cede ad un terzo (banca, assicurazione, ecc.) l’importo corrispondente alla detrazione fiscale spettante, ricevendo in cambio dal terzo esattamente il corrispettivo monetario della detrazione fiscale ceduta, fatta eccezione dell’importo trattenuto dal terzo per l’operazione finanziaria; 2) cd sconto in fattura: in tal caso il privato non paga i lavori attraverso un esborso monetario ma attraverso la cessione anticipata all’impresa appaltatrice dell’importo della detrazione fiscale che spetterebbe sulla base dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti; successivamente, l’impresa esecutrice dei lavori può decidere se utilizzare l’importo corrispondente alla detrazione fiscale ricevuta come proprio credito d’imposta ovvero attraverso il trasferimento di tale importo ad un terzo (banca, assicurazione, ecc.), ricevendo in cambio dal terzo esattamente il corrispettivo monetario della detrazione fiscale ceduta, fatta eccezione dell’importo trattenuto dal terzo per l’operazione finanziaria. La detrazione fiscale spetta per gli interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti ad edifici condominiali, ad edifici plurifamiliari che dispongano di un accesso autonomo dall’esterno nonché ad abitazioni unifamiliari, fatta eccezione delle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli). Al fine di poter beneficiare della detrazione fiscale del 110% (cd Superbonus) è necessario che venga eseguita almeno una delle seguenti tipologie d’interventi (cd. “interventi trainanti” o “interventi principali”): 1) isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici (cd cappotto termine), compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 2) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 3) interventi antisismici di cui ai commi da 1bis a 1septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 (cd. sismabonus). Inoltre, la suddetta detrazione fiscale spetta anche per ulteriori tipologie d’interventi (cd. “interventi trainati” di efficientamento energetico come, ad esempio, la sostituzione d’infissi interni, caldaie, ecc.), a condizione che tali interventi siano stati eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati ai capi 1 e 2 e, sempre nell’ipotesi in cui siano stati eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti precedentemente elencati ai capi 1, 2 e 3, spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di lavori: - installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Dpr n. 412/1993; - installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno ovvero, ove ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Possono beneficiare della suddetta misura: 1) i condomìni; 2) le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni limitatamente ad un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento della detrazione per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio; 3) gli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati; 4) le Cooperative di abitazione a proprietà indivisa; 5) le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale; 6) le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5 co. 2 lett. c del decreto legislativo n. 242/99, limitatamente ai soli immobili o parti d’immobili adibiti a spogliatoi. La Circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate, del 08/08/2020, ha chiarito che riguardo agli interventi eseguiti su parti condominiali (parti comuni di un edificio costituito da due o più unità immobiliari distintamente accatastate e non possedute dal medesimo proprietario o in comproprietà ai medesimi soggetti) la detrazione spetta al singolo condomino limitatamente alla propria quota millesimale mentre per i soggetti che svolgono attività d’impresa, professioni od arti, la detrazione fiscale non spetta limitatamente agli interventi eseguiti sui beni immobili strumentali all’esercizio dell’attività ma spetta, invece, quando il bene partecipa alla spesa in relazione agli interventi da eseguire su parti condominiali. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, qualora un soggetto dovesse essere titolare in più stabili condominiali di più unità immobiliari, alcune accatastate a studio professionale ed altre ad unità abitativa non di lusso, e qualora dovessero essere deliberati lavori condominiali che possano fruire del cd Superbonus: il soggetto privato potrà portare in detrazione sempre il 110% del corrispettivo millesimale dei lavori condominiali eseguiti per la realizzazione del cd cappotto termico, non potrà mai portare in detrazione il corrispettivo dei lavori di efficientamento energetico (ad esempio spesa per infissi, caldaia, ecc.) eseguiti alle abitazioni accatastate a studio professionale, mentre, limitatamente alle unità abitative non di lusso e non accatastate a studio, potrà portare in detrazione il 110 % del corrispettivo dei lavori di efficientamento energetico eseguiti limitatamente a due appartamenti. La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile. In caso di realizzazione d’intervento “trainante” ed eventualmente “trainato” d’isolamento termico sugli involucri, il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore ai seguenti importi: − 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari; − 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari; − 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale, se lo stesso è composto da più di otto unità. La Circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate, del 08/08/2020, ha chiarito che rientrano tra le spese detraibili anche quelle per la coibentazione del tetto, a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno e che, anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco, incida su più del 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente e che gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. In caso di realizzazione d’intervento “trainante” ed eventualmente “trainato” di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici in condominio, il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore ai seguenti importi: - 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; - 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. In caso di realizzazione d’intervento “trainante” ed eventualmente “trainato” di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale su “edifici unifamiliari” o unità immobiliari di “edifici plurifamiliari”, il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro per unità immobiliare. In caso di realizzazione d’intervento “trainante” ed eventualmente “trainato” cd antisismico, il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore ai seguenti importi: -96.000 euro nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari; -96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio. Inoltre, agli importi di spesa soprandicati, va aggiunto un ulteriore limite di spesa fino ad euro 48.000,00 per ogni unità immobiliare (in caso di edifici unifamiliari o plurifamiliari) o complessivo per edifici condominiali in caso d’installazione d’impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo realizzati congiuntamente ad uno degli interventi trainanti individuati dall’art. 119 del D.L. 34/2020 e con cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito. Per espressa previsione normativa, sono detraibili nella misura del 110 per cento, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni. La detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare: − delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione); − degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori). Qualora il contribuente intenda optare per la cessione della detrazione fiscale a terzi o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale diretta, è necessario che la richiesta sia corredata anche dalla seguente ed ulteriore documentazione: 1) - visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus (rilasciato dai soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni come dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro oppure rilasciato dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF); 2) - asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Ai fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro. Sempre nell’ipotesi in cui il contribuente intenda optare per la cessione della detrazione fiscale a terzi o per lo sconto in fattura e, nel corso dell’ordinaria attività di controllo, l’Agenzia delle Entrate ovvero gli ulteriori organi preposti rilevino l’insussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi e delle sanzioni (dal 100% al 200% dei crediti inesistenti o illegittimamente inutilizzati) e, in presenza di concorso nella violazione (ossia in mancanza di buona fede), è prevista anche la responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari del credito, per il pagamento delle suddette somme.

Pubblicazione legale

Il contratto estimatorio

Pubblicato su IUSTLAB

L’uscita dalla drammatica crisi economica, innescata dal coronavirus Codiv-19, non potrà che avvenire attraverso un sostegno alle imprese da parte dello Stato e del sistema creditizio (inteso come sostegno finanziario e semplificazione burocratica), accompagnato da un’attività di “rieducazione” finanziaria in quanto lo stress test, al quale è stata sottoposta tutta la società civile, ha evidenziato in molti casi delle storture del sistema e, nello specifico, l’esistenza di una grande fetta di società fondata sull’affezione ai beni di consumo voluttuari ma priva delle minime risorse economiche per essere autosufficiente in situazioni d’improvvisa difficoltà. Sul piano etico, l’uscita dalla drammatica crisi economica potrà avvenire solo passando da una società fondata sull’egoismo e sull’individualismo ad una società maggiormente fondata su relazioni sociali sane ed autentiche, nonché connotate da minore diffidenza e maggiore “ fiducia” nel prossimo. In questo momento di grave difficoltà, la “ fiducia ” potrebbe forse essere un potente strumento per incoraggiare la ripresa dell’attività commerciale, attraverso la stipulazione di forme contrattuali non sempre prese in considerazione dagli operatori commerciali nella pratica corrente. Difatti, in concomitanza della crisi economica innescata dal coronavirus Codiv-19, molti commercianti al dettaglio hanno preferito disdire i loro ordini di acquisto di merci, fondati su contratti di compravendita, per la “ paura ” di dovere in ogni caso pagare al venditore-fornitore il corrispettivo della merce acquistata, alla consegna o nei termini pattuiti in contratto. A parere dello scrivente, in questa fase emergenziale il contratto di compravendita non si presenta come lo strumento più idoneo per “ iniettare fiducia ” nel settore del commercio al dettaglio di beni mobili non deperibili, in quanto tale tipologia contrattuale potrebbe essere temporaneamente sostituita dal contratto estimatorio, forse più idoneo a soddisfare le esigenze del momento. Il contratto estimatorio, disciplinato a livello normativo dall’art.1556 c.c., prevede che una parte (detto tradens) consegni una o più cose mobili all’altra (detto accipiens) e quest’ultima si obbliga a pagare il prezzo o a restituire le cose nel termine stabilito. A differenza del contratto di vendita, con tale tipologia contrattuale il venditore al dettaglio non è obbligato a corrispondere immediatamente il prezzo della merce al proprio fornitore ma, entro il termine stabilito nel contratto estimatorio, ha facoltà di restituirgli la merce invenduta e pagargli solo quella venduta assumendo, in tal modo, un rischio cd calcolato. Oltre a stipulare nella forma del contratto estimatorio le pattuizioni future, commercianti e fornitori potrebbero anche concordare la reviviscenza dei precedenti ordini non eseguiti, novando i vecchi contratti di vendita con tale diversa tipologia contrattuale, anche al fine di poter mettere in circolazione le giacenze di magazzino ad oggi invendute; con tale diversa tipologia contrattuale, inoltre, il commerciante al dettaglio avrebbe anche la possibilità di determinare un prezzo di vendita con un minore margine di profitto incentivando, nel contempo, i consumi di merce.

Pubblicazione legale

Il procedimento per convalida di sfratto

Pubblicato su IUSTLAB

Il procedimento per convalida di sfratto, regolamentato dall'art. 657 c.p.c. e seguenti, si colloca nell'ambito delle locazioni di beni immobili ed è caratterizzato dalla specialità e dalla sommarietà del rito. Trattasi di procedimento che viene introdotto con atto di citazione, avente effetti di natura sia sostanziale che processuale, nonché avente natura c.d. complessa, perché deve contenere sia ''l'intimazione'' (di licenza o di sfratto) che la ''citazione'' (Cass. 9.3.1981, n. 1323). Trattasi, inoltre, di procedimento che viene definito con un provvedimento di natura giurisdizionale definitivo (convalida) e provvisorio (ordinanza non impugnabile), avente efficacia di cosa giudicata sostanziale. Nell'ambito del procedimento per convalida di sfratto rientrano le seguenti tipologie: A) licenza per finita locazione e sfratto per finita locazione; B) sfratto per morosità. A) LICENZA E SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE La licenza per finita locazione deve essere notificata al conduttore anteriormente alla scadenza del contratto (contrariamente a quanto previsto per lo sfratto per finita locazione, che deve essere notificato successivamente alla scadenza, purché sia esclusa la rinnovazione del contratto). Con la notifica tempestiva dell'atto - che assume anche natura e funzione sostanziale di disdetta, qualora pervenga a controparte nel termine previsto dalla legge - si evita la rinnovazione del contratto. Il relativo procedimento si conclude con una condanna anticipata o c.d. ''condanna in futuro'', in quanto il giudice emette un provvedimento di convalida che produce i suoi effetti solo in epoca successiva alla data della sua emissione, ossia successivamente alla scadenza del contratto. Il mandato alle liti conferito al difensore è riferito non solo alla rappresentanza processuale ma anche alla rappresentanza negoziale dell'istante. Inoltre, se è stata indicata nella licenza per finita locazione una data errata (antecedente a quella legale) il locatore (e per esso il suo difensore) può rettificare il termine finale di cessazione della locazione, ciò costituendo una ''emendatio libelli'' e non una ''mutatio libelli'' (Cass. 10.4.1992, n. 4390). Sia la licenza per finita locazione che lo sfratto per finita locazione presuppongono l'invio della disdetta, ossia la comunicazione rivolta dal locatore al conduttore (da recapitarsi almeno sei mesi prima della scadenza per le locazioni ad uso abitativo ed almeno dodici o diciotto mesi per quelle ad uso diverso) per significare che, alla scadenza prevista in contratto, lo stesso non sarà rinnovato. Diverso dalla disdetta è il diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza, regolamentato dall'art. 3 L. 431/98 per le locazioni ad uso abitativo e dall'art. 29 L. 392/78 per le locazioni ad uso diverso. La disdetta: - essendo atto unilaterale recettizio, si deve provare che sia pervenuta all'indirizzo del destinatario (Cass. 28.9.1998, n. 9696); - può essere contenuta anche in un atto processuale, come l'atto di intimazione di licenza per finita locazione (Cass. 2.8.1995, n. 8443); - sarà onere del destinatario fornire la prova di non avere avuto notizia della disdetta (Cass. 19.12.1997, n. 12866) o che la raccomandata non contenga la dichiarazione di disdetta (Cass. 28.5.1991, n. 6024); - per il principio della libertà di forma (se non è prevista in contratto una particolare forma), la disdetta può essere comunicata anche a mezzo di telegramma o telex (Cass. 12.1.2006, n. 409), o con raccomandata semplice con attestazione dell'ufficio postale di averla consegnata (Cass. 24.1.1995, n. 804), oppure anche in assenza di sottoscrizione, purché sia ratificata dalla parte interessata con l'atto di citazione (Cass. 23.11.1994, n. 9916), oppure con raccomandata a mano (purché il destinatario sottoscriva apposita ricevuta); - può essere validamente comunicata con lettera raccomandata anche da un mandatario incaricato verbalmente dal locatore (Cass. 19.11.1995, n. 9890). Legittimazione attiva - non è necessaria la proprietà del bene, ma solo la sua disponibilità (Cass. 11.11.1994, n. 9491), che non sia di fatto, ma tragga origine da un rapporto o titolo giuridico che comprenda il potere di trasferirne al conduttore la detenzione od il godimento (Cass. 25.8.1982, n. 4714); - in caso di sublocazione (se prevista nel contratto) spetta al locatore nei confronti del conduttore sublocatore; - può agire chi ha acquistato a titolo derivativo la proprietà o l'usufrutto del bene locato (ma non per usucapione, non vi è legittimazione ad esperire l'azione di sfratto: Cass. 26.10.1992, n. 11767); - per successione mortis causa (l'erede o il legatario); - in caso di decesso dell'usufruttuario, il nudo proprietario; - se vi sono più locatori, ciascuno dei comproprietari può agire autonomamente in giudizio, in mancanza di dissenso espresso degli altri locatori; che, se in possesso di una quota maggioritaria, dovrebbero costituirsi in giudizio per opporsi all'azione (Cass. 5.4.1995, n. 4005); - se il trasferimento della proprietà avviene dopo la cessazione del rapporto, ex art. 1602 c.c., legittimazione ad agire ha l'originario locatore (Cass. 5.5.2000, n. 5699). Legittimazione passiva in caso di pluralità di conduttori - in caso di comunione legale tra coniugi, legittimato passivo è solo il coniuge che ha stipulato il contratto (Cass. 17.8.1990, n. 8370); - sussiste litisconsorzio necessario di tutti i conduttori in caso di sfratto per morosità (Cass. 11.11.1984, n. 6504); - in caso di decesso del conduttore, succedono nel contratto il coniuge, gli eredi e parenti ed affini con lui abitualmente conviventi, il convivente more uxorio (Corte Cost., sent. n. 404/1988), nonché, in caso di separazione o scioglimento del matrimonio o degli effetti civili dello stesso, l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare gli sia stato attribuito dal Giudice (Cass. 14.2.1992, n. 1831). Ciò ex art. 6 L. 392/78; - se, dopo la morte, restano nella detenzione dell'immobile soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 6 L. 392/78, nei loro confronti dovrà proporsi azione ordinaria di rilascio per detenzione senza titolo; - in caso di cessione del contratto, ex art. 36 L. 392/78, opponibile al locatore, il cessionario (e non il conduttore originario; ma ciò ove il conduttore non abbia liberato il conduttore cedente dalle obbligazioni: Cass. 5305/96) B) SFRATTO PER MOROSITA' Il locatore può intimare al conduttore sfratto per morosità in caso di: - mancato pagamento del canone (nella domanda di convalida deve ritenersi contenuta anche la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento) trascorsi 20 gg. dal termine concordato in contratto ; - mancato pagamento degli oneri necessari per un importo superiore a due mensilità del canone (art. 5 L. 392/78 - Corte Cost. n. 377/1988 - Corte Cass. 24.11.2004, n. 22369); Il canone deve essere pagato in contanti ed al domicilio del locatore, salvo diversa previsione contrattuale. Non ha valore liberatorio: - l'invio di un vaglia (Cass. 23.1.2006, n. 1226); - l'invio di un assegno (ove tale modalità non sia prevista nel contratto: Cass. 21.12.2004, n. 23695); - il deposito dell'importo dei canoni su di un libretto bancario (Cass. 26.3.81, n. 1770); - l'adempimento dell'obbligazione da parte di un terzo in presenza del rifiuto del locatore (Cass. 13.1.2002, n. 1). Il procedimento per convalida di sfratto non si applica in caso di: a) avvenuta cessazione del rapporto di locazione (non ammissibilità, poi, dello sfratto per morosità); b) occupazione di fatto dell'immobile (senza titolo) se nell'immobile sono rimasti soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 6 della l. 392/78 (subentro nel contratto) (Cass. 22.5.2001, n. 6965). Esempio: erede non convivente; c) diniego motivato di rinnovazione del contratto alla prima scadenza (art. 29 L. 392/78 e art. 3 L. 431/98) - Apposito procedimento previsto dall'art. 30 della L. 392/78 (con ricorso); d) comodato di beni immobili urbani (Cass. 15.1.2003, n. 485); e) affitto di azienda, quando l'oggetto del contratto è costituito da un complesso unitario di beni immobili e mobili organizzati globalmente per la produzione di beni e servizi (Cass. 4.2.2004, n. 1243) - necessità dell'azione ordinaria di cognizione, ex art. 447 bis c.p.c. (rito locatizio); f) contratto di pensione e di alloggio in residence (Cass. 4.2.1987 n. 1067); g) contratto di leasing immobiliare (c.d. contratto tripartito: finanziamento, locazione, promessa di vendita); h) rapporti agrari (Cass. 4.1.2000, n. 77) di competenza esclusiva delle sezioni specializzate agrarie del Tribunale; i) locazione di fatto prevista dall'art. 13, 5° c., L. 431/98, per nullità insanabile del contratto, per mancanza della forma scritta del contratto (art. 1 L. 431/98) o per mancanza di registrazione, ex art. 1, c. 346, L. 311/2004 - c.d. ''legge finanziaria'', a decorrere dal 1.1.2005); j) l'intervenuta risoluzione anticipata del contratto per mutuo consenso delle parti; k) affitto di beni immobili produttivi ex art 1615 c.c., come la concessione dello sfruttamento di un terreno quale cava per estrarre materiale inerte (Cass. n. 6039/98).

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