Pubblicazione legale:
L’uscita dalla
drammatica crisi economica, innescata dal coronavirus Codiv-19, non potrà che
avvenire attraverso un sostegno alle imprese da parte dello Stato e del sistema
creditizio (inteso come sostegno finanziario e semplificazione burocratica),
accompagnato da un’attività di “rieducazione” finanziaria in quanto lo stress
test, al quale è stata sottoposta tutta la società civile, ha evidenziato in
molti casi delle storture del sistema e, nello specifico, l’esistenza di una
grande fetta di società fondata sull’affezione ai beni di consumo voluttuari ma
priva delle minime risorse economiche per essere autosufficiente in situazioni
d’improvvisa difficoltà.
Sul piano etico,
l’uscita dalla drammatica crisi economica potrà avvenire solo passando da una
società fondata sull’egoismo e sull’individualismo ad una società maggiormente
fondata su relazioni sociali sane ed autentiche, nonché connotate da minore
diffidenza e maggiore “fiducia” nel prossimo.
In questo
momento di grave difficoltà, la “fiducia” potrebbe forse essere un
potente strumento per incoraggiare la ripresa dell’attività commerciale,
attraverso la stipulazione di forme contrattuali non sempre prese in
considerazione dagli operatori commerciali nella pratica corrente. Difatti, in
concomitanza della crisi economica innescata dal coronavirus Codiv-19, molti
commercianti al dettaglio hanno preferito disdire i loro ordini di acquisto di
merci, fondati su contratti di compravendita, per la “paura” di dovere
in ogni caso pagare al venditore-fornitore il corrispettivo della merce
acquistata, alla consegna o nei termini pattuiti in contratto. A parere dello
scrivente, in questa fase emergenziale il contratto di compravendita non si
presenta come lo strumento più idoneo per “iniettare fiducia” nel
settore del commercio al dettaglio di beni mobili non deperibili, in
quanto tale tipologia contrattuale potrebbe essere temporaneamente sostituita
dal contratto estimatorio, forse più idoneo a soddisfare le esigenze del
momento.
Il contratto estimatorio, disciplinato a livello normativo dall’art.1556 c.c., prevede che una parte (detto tradens) consegni una o più cose mobili all’altra (detto accipiens) e quest’ultima si obbliga a pagare il prezzo o a restituire le cose nel termine stabilito. A differenza del contratto di vendita, con tale tipologia contrattuale il venditore al dettaglio non è obbligato a corrispondere immediatamente il prezzo della merce al proprio fornitore ma, entro il termine stabilito nel contratto estimatorio, ha facoltà di restituirgli la merce invenduta e pagargli solo quella venduta assumendo, in tal modo, un rischio cd calcolato.
Oltre a stipulare nella forma del contratto estimatorio le pattuizioni future, commercianti e fornitori potrebbero anche concordare la reviviscenza dei precedenti ordini non eseguiti, novando i vecchi contratti di vendita con tale diversa tipologia contrattuale, anche al fine di poter mettere in circolazione le giacenze di magazzino ad oggi invendute; con tale diversa tipologia contrattuale, inoltre, il commerciante al dettaglio avrebbe anche la possibilità di determinare un prezzo di vendita con un minore margine di profitto incentivando, nel contempo, i consumi di merce.