Avvocato Gerardo Marano a Marigliano

Gerardo Marano

Avvocato Civilista


Informazioni generali

La vocazione e la competenza nel diritto sono i tratti distintivi dello Studio Legale Marano fin dalla sua fondazione, avviata dall’avvocato Gerardo Marano nel 2003. Lo Studio Legale Marano opera nei vari settori del diritto civile, con particolare riferimento al diritto condominiale, ai diritti reali, ai diritti delle obbligazioni, al recupero crediti, alle azioni da risarcimento danni derivanti da colpa medica e da fatto illecito in generale. In ambito stragiudiziale, l’attività di assistenza legale è rivolta principalmente alla redazione di pareri ed alla redazione e/o interpretazione dei contratti

Esperienza


Diritto civile

Diritto condominiale, diritti reali, diritti delle obbligazioni, recupero crediti, azioni da risarcimento danni


Altre categorie:

Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Ricorso al TAR, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Diritto dei trasporti terrestri, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Tutela del consumatore, Mediazione, Negoziazione assistita, Cassazione, Domiciliazioni.


Referenze

Pubblicazione legale

Il contratto estimatorio

Pubblicato su IUSTLAB

L’uscita dalla drammatica crisi economica, innescata dal coronavirus Codiv-19, non potrà che avvenire attraverso un sostegno alle imprese da parte dello Stato e del sistema creditizio (inteso come sostegno finanziario e semplificazione burocratica), accompagnato da un’attività di “rieducazione” finanziaria in quanto lo stress test, al quale è stata sottoposta tutta la società civile, ha evidenziato in molti casi delle storture del sistema e, nello specifico, l’esistenza di una grande fetta di società fondata sull’affezione ai beni di consumo voluttuari ma priva delle minime risorse economiche per essere autosufficiente in situazioni d’improvvisa difficoltà. Sul piano etico, l’uscita dalla drammatica crisi economica potrà avvenire solo passando da una società fondata sull’egoismo e sull’individualismo ad una società maggiormente fondata su relazioni sociali sane ed autentiche, nonché connotate da minore diffidenza e maggiore “ fiducia” nel prossimo. In questo momento di grave difficoltà, la “ fiducia ” potrebbe forse essere un potente strumento per incoraggiare la ripresa dell’attività commerciale, attraverso la stipulazione di forme contrattuali non sempre prese in considerazione dagli operatori commerciali nella pratica corrente. Difatti, in concomitanza della crisi economica innescata dal coronavirus Codiv-19, molti commercianti al dettaglio hanno preferito disdire i loro ordini di acquisto di merci, fondati su contratti di compravendita, per la “ paura ” di dovere in ogni caso pagare al venditore-fornitore il corrispettivo della merce acquistata, alla consegna o nei termini pattuiti in contratto. A parere dello scrivente, in questa fase emergenziale il contratto di compravendita non si presenta come lo strumento più idoneo per “ iniettare fiducia ” nel settore del commercio al dettaglio di beni mobili non deperibili, in quanto tale tipologia contrattuale potrebbe essere temporaneamente sostituita dal contratto estimatorio, forse più idoneo a soddisfare le esigenze del momento. Il contratto estimatorio, disciplinato a livello normativo dall’art.1556 c.c., prevede che una parte (detto tradens) consegni una o più cose mobili all’altra (detto accipiens) e quest’ultima si obbliga a pagare il prezzo o a restituire le cose nel termine stabilito. A differenza del contratto di vendita, con tale tipologia contrattuale il venditore al dettaglio non è obbligato a corrispondere immediatamente il prezzo della merce al proprio fornitore ma, entro il termine stabilito nel contratto estimatorio, ha facoltà di restituirgli la merce invenduta e pagargli solo quella venduta assumendo, in tal modo, un rischio cd calcolato. Oltre a stipulare nella forma del contratto estimatorio le pattuizioni future, commercianti e fornitori potrebbero anche concordare la reviviscenza dei precedenti ordini non eseguiti, novando i vecchi contratti di vendita con tale diversa tipologia contrattuale, anche al fine di poter mettere in circolazione le giacenze di magazzino ad oggi invendute; con tale diversa tipologia contrattuale, inoltre, il commerciante al dettaglio avrebbe anche la possibilità di determinare un prezzo di vendita con un minore margine di profitto incentivando, nel contempo, i consumi di merce.

Pubblicazione legale

Coronavirus Codiv-19 ad adempimento delle obbligazioni contrattuali

Pubblicato su IUSTLAB

La diffusione del Coronavirus COVID-19 rischia di contagiare l’economia nazionale e produrre effetti ancor più dannosi e letali di quelli prodotti dal suddetto virus in ambito strettamente sanitario. Infatti, la diffusone del contagio e l’adozione delle misure restrittive alla libera circolazione delle persone e delle merci, giustificata dalla legittima tutela del diritto alla salute (sul punto vedasi: DPCM del 08/03/2020 – 09/03/2020 – 11/03/2020 – 22/03/2020), sta già comportando un aumen to del rischio da c.d. inadempimento contrattuale da parte di quelle imprese italiane e da parte di quei consumatori che hanno assunto, in buona fede, delle obbligazioni commerciali rispetto alle quali l’epidemia sembrerebbe avere effetti sospensivi o addirittura estintivi rispetto all’adempimento delle prestazioni, con ripercussioni drammatiche sui livelli occupazionali e sul tenore di vita futuro dei cittadini. I n materia di obbligazioni, i parametri normativi di riferimento sono rappresentati dall’art. 1175, 1218 e 1256 del codice civile i quali, sinteticamente, prevedono: 1) che le parti di un’obbligazione (ad es. le parti di un contratto) devono comportarsi secondo correttezza e buona fede (art. 1175 cc); 2) che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.); 3) che l’obbligazione si estingue senza conseguenze risarcitorie quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile oppure, se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo nell’adempimento finché perdura la causa non imputabile (art. 1256 c.c.).     Premesso quanto sopra, il debitore di un’obbligazione non può addurre a propria scusante qualsiasi tipo di difficoltà per esimersi dall’adempimento della propria prestazione in quanto, in virtù del principio della buona fede e correttezza, lo stesso è tenuto ad adoperarsi per superare le difficoltà del caso atteso che, per superare la presunzione di responsabilità da inadempimento posta a suo carico, deve provare che la mancata esecuzione della propria prestazione sia dipesa da “ causa a lui non imputabile” , ossia “da fattori a lui estranei che non siano riconducibili ad un difetto di diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere e, d’altro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo” (Cass. Civ., Sez. II, 08/11/2002 n. 15712). Nel caso di contratti a prestazioni corrispettive (come ad es. la compravendita di beni, servizi turistici, servizi di ristorazione, spettacoli ed eventi sportivi, ecc.) entrambe le parti contrattuali assumono contemporaneamente la posizione di creditore e debitore (ad esempio: - in un contratto di vendita di bomboniere per eventi il negoziante assume l’obbligo di consegnare le bomboniere al cliente ed il diritto di esigere il prezzo di tali beni mentre il cliente-consumatore assume l’obbligo di pagare il prezzo al negoziante ed il diritto di ricevere le bomboniere, ecc.) ragion per cui, qualora una parte si rifiuti di adempiere la propria prestazione, sorgono delle difficoltà sul piano pratico per comprendere se tale comportamento configuri un’ipotesi d’inadempimento colpevole (con il consequenziale obbligo di risarcire la controparte che offre di eseguire la propria controprestazione oppure l’abbia già eseguita) ovvero configuri un’ipotesi d’inadempimento deri vante da causa non imputabile (che comporta la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c., con la consequenziale liberazione dall’obbligo di adempiere le obbligazioni reciproche senza conseguenze risarcitorie). “Gli ordini ed i divieti dell’autorità legislativa ed amministrativa” di eseguire l’obbligazione dovuta (es. ordinanza di chiusura di scuola privata in virtù del DPCM 04-03-2020) sicuramente liberano il debitore dall’obbligo temporaneo o definitivo di adempiere la propria prestazione, in quanto rappresentano ipotesi d’inadempimento derivante da causa non imputabile, con la conseguenza che entrambe le parti del contratto sono liberate dall’adempimento della propria prestazione (pertanto: la scuola privata non sarà tenuta ad offrire i propri servizi all’alunno nel periodo in cui sia ordinata la chiusura ed i genitori dell’alunno non saranno tenuti al pagamento della retta nel periodo in cui non verrà svolto il servizio). In riferimento “ agli ordini ed i divieti dell’autorità legislativa ed amministrativa”, derivanti dal contagio da COVID-19, è opportuno segnalare che il D.L. n. 9 del 02/03/2020 ha disciplinato, mediante l’art. 28, la materia dei contratti di trasporto aereo, ferroviario e marittimo, nella acque interne e terrestri, stipulati: a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo ; b) dai soggetti residenti , domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, ossia nelle zone rosse , con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi durante questo periodo di divieto; c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo di permanenza, quarantena o ricovero; d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, ossia nelle zone rosse , con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo; e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura , a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti; f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio , acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. Ebbene, solo ed esclusivamente nelle ipotesi sopraindicate (a cui devono aggiungersi i viaggi programmati dal 10/03/2020 al 03/04/2020, in cui è stato introdotto il divieto di circolazione per tutti i cittadini italiani per effetto del DPCM 09-03-2020) è prevista la possibilità di richiedere il rimborso del biglietto entro trenta giorni (sulla decorrenza del termine vedasi: art. 28 D.L. 9/2020), allegando il titolo di viaggio, con diritto di ottenere la restituzione del prezzo corrisposto oppure un voucher da utilizzare entro un anno dall’emissione (diritto applicabile anche alle ipotesi di acquisto di pacchetti turistici). Inoltre, a mente dell’art. 88 del decreto legge n. 18 del 17/03/2000, a seguito dell'adozione delle misure interdittive alla circolazione di cui all'articolo 2, comma l, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. Per l’effetto, i soggetti acquirenti avranno l’obbligo di presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legge , apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto ed il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della suddetta istanza, dovrà provvedere all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione. A parere dello scrivente “gli ordini ed i divieti dell’autorità legislativa ed amministrativa” non rappresentano esimente per l’imprenditore quando la misura restrittiva si riferisce ad un componente della filiera (cd supply chain). Così, ad esempio, l’indisponibilità della componentistica di ferramenta di manifattura cinese, se da un lato esonera l’impresa cinese dall’obbligo di consegna del materiale ad un mobilificio italiano, stante l’impossibilità di garantire la produzione perché lo stabilimento trovasi in aree coinvolte dalla quarantena per il coronavirus, non può impedire la consegna di mobili, in quanto il mobilificio italiano (al quale non sia stata ordinata la chiusura dell’attività da parte dell’Autorità) potrebbe procurarsi la medesima componentistica utilizzando l’ordinaria diligenza, ossia rivolgendosi a fornitori di nazionalità diversa. Sempre a parere dello scrivente, la disdetta di un evento determinata dal mero stato di paura e preoccupazione non esime il consumatore dall’obbligo di eseguire la prestazione derivante dal contratto precedentemente stipulato. Così, ad esempio, in caso di annullamento della data fissata per il battesimo o per la comunione il consumatore ha comunque l’obbligo di pagare al rivenditore il corrispettivo relativo all’acquisto delle bomboniere precedentemente ordinate (quando questi ne offra la consegna), non potendo invocare l’esimente della causa non imputabile. La sospensione unilaterale del rapporto di lavoro su iniziativa del datore è giustificata ed esonera lo stesso dall’obbligo di pagamento della retribuzione, ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo quando derivi da un fatto sopravvenuto non prevedibile e non evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendali ovvero a contingenti di difficoltà di mercato ( Cass. Civ., Sez. Lav., 16/06/2003, n.9635; Cass. Civ., Sez. Lav., 22/10/1999 n. 11916). Così, ad esempio, in caso di emergenza da contagio di Coronavirus ed in assenza di ordine di chiusura dello stabilimento disposta dall’Autorità, il datore può continuare ad assicurare i livelli di produzione standard attraverso l’utilizzo dell’ordinaria diligenza, consistente nella riduzione della presenza sul posto di lavoro a quelle unità strettamente necessarie e consistente nell’incentivo temporaneo a forme di lavoro agile come il cd smart working (peraltro disposto per ogni tipo di rapporto subordinato dall’art. 2 lett. r DPCM 08/03/2020), al fine di evitare affollamenti sul posto di lavoro e maggiori possibilità di contagio. In riferimento alle obbligazioni pecuniarie e, soprattutto, in riferimento all’obbligo di pagamento del canone di locazione dell’inquilino per i contratti ad uso commerciale, si rappresenta che le conseguenze economiche negative del coronavirus, derivanti da una contrazione del fatturato aziendale determinata da una limitazione della libertà di circolazione dei consumatori, non esimono il conduttore dall’obbligo di eseguire la propria obbligazione di pagamento del canone, in quanto non rappresentano una causa non imputabile. Al contrario, l’ordine di sospensione delle attività commerciali, disposto con DPCM del 11/03/2020 e del 22/03/2020, a parere dello scrivente , potrebbe legittimare il conduttore di un locale, nel contempo esercente di una delle attività interessate dal suddetto provvedimento, a sospendere per una causa a lui non imputabile il pagamento del canone di locazione, limitatamente all’arco temporale interessato dalla sospensione dell’attività (dal 12-23/03/2020 al 03/04/2020). In tal caso, la sospensione del pagamento del canone non è giustificata da difficoltà economiche ma solo dall’impossibilità di godere del bene immobile, limitatamente ad un arco temporale, secondo le modalità determinate nel contratto di locazione, in quanto la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. III, 10/07/2018 n. 18047; Cass. Civ., Sez. III, 20/12/2007 n. 26958) ha statuito che il concetto d’impossibilità sopravveuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte. In ogni caso, in virtù del rispetto del principio della buona fede ed al fine di non far ricadere le conseguenze dell’inadempimento sul locatore, è preferibile (qualora possibile) che il conduttore paghi il canone di locazione per il mese di marzo pur in caso di chiusura temporanea dell’attività commerciale, per poi fruire del credito d’imposta del 60% del canone di locazione, riconosciuto per negozi e botteghe dal decreto legge n. 18/2020. Sempre in riferimento alle obbligazioni, si rappresenta che il contagio da coronavirus presenta delle problematiche sul piano operativo non solo nell’ipotesi in cui una delle parti non adempia la propria prestazione ma anche nell’ipotesi in cui una delle pari offra di eseguire la propria prestazione a delle condizioni eccessivamente onerose, rispetto a quelle inizialmente pattuite e praticate. Tale situazione non può mai verificarsi nei contratti ad affetti istantanei (come il contratto di compravendita) ma solo nei contratti ad esecuzioni continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita (come ad esempio il contratto di fornitura continuativa di materiali), in cui è prevista la possibilità per la parte di richiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, ai sensi dell’art. 1467 c.c., se la prestazione dell’altra parte è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili. Ai fini della risoluzione, la norma richiede che la prestazione sia diventata eccessivamente onerosa per effetto di eventi straordinari (ossia eccezionali) ed imprevedibili (ossia che i contraenti non avessero messo in conto in base alle loro conoscenze ed esperienze) e richiede ancora che l’onerosità vada oltre quell’alea che superi la normale tollerabilità. In conclusione, gli effetti giuridici del COVID-19 sui contratti stipulati da imprese e consumatori nazionali dovranno essere valutati caso per caso tenendo conto di una pluralità di fattori tra cui, a titolo esemplificativo: - l’applicabilità o meno della legge italiana alla singola fattispecie; - i fatti che hanno determinato il ritardo dell’adempimento oppure l’inadempimento; - l’assenza di rimedi alternativi; - le clausole contrattuali. Proprio al fine di evitare contestazioni, è opportuno che i contratti vengano redatti in modo puntuale e preciso, attraverso una specifica regolamentazione delle situazioni che possono verificarsi in caso d’inadempimento oppure in caso di ritardo nell’adempimento di una delle parti.

Pubblicazione legale

Ristrutturazioni edilizie e "superbonus" fiscale

Pubblicato su IUSTLAB

Il Decreto Legge n. 34/2020 (cd. decreto rilancio), convertito in Legge n. 77, del 17/07/2020, ha incrementato l’aliquota di detrazione fiscale al 110% (cd Superbonus) per alcune tipologie d’interventi edilizi, le cui spese siano sostenute nel periodo compreso tra il 01 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021. La suddetta misura, introdotta dagli artt. 119 e ss del D.L. 34/2020, si affianca alle disposizioni normative che già disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (sismabonus), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) per i quali, se non rientranti nell’ambito del cd Superbonus, restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente (art. 16- bis TUIR, articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013). L’art. 121 del D.L n. 34/2020 ha altresì introdotto la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta del credito d’imposta corrispondente al 110% di quanto pagato per i lavori eseguiti (facoltà sempre consentita, attraverso il riparto in cinque rate annuali di pari importo ma con possibilità di utilizzo della detrazione nei soli limiti delle imposte annuali dovute e con impossibilità di utilizzo dell’eccedenza), per due ulteriori misure alternative e, specificamente: 1) cessione ad un terzo dell’importo della detrazione fiscale: in tal caso il privato paga i lavori e, successivamente all’esborso monetario, cede ad un terzo (banca, assicurazione, ecc.) l’importo corrispondente alla detrazione fiscale spettante, ricevendo in cambio dal terzo esattamente il corrispettivo monetario della detrazione fiscale ceduta, fatta eccezione dell’importo trattenuto dal terzo per l’operazione finanziaria; 2) cd sconto in fattura: in tal caso il privato non paga i lavori attraverso un esborso monetario ma attraverso la cessione anticipata all’impresa appaltatrice dell’importo della detrazione fiscale che spetterebbe sulla base dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti; successivamente, l’impresa esecutrice dei lavori può decidere se utilizzare l’importo corrispondente alla detrazione fiscale ricevuta come proprio credito d’imposta ovvero attraverso il trasferimento di tale importo ad un terzo (banca, assicurazione, ecc.), ricevendo in cambio dal terzo esattamente il corrispettivo monetario della detrazione fiscale ceduta, fatta eccezione dell’importo trattenuto dal terzo per l’operazione finanziaria. La detrazione fiscale spetta per gli interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti ad edifici condominiali, ad edifici plurifamiliari che dispongano di un accesso autonomo dall’esterno nonché ad abitazioni unifamiliari, fatta eccezione delle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli). Al fine di poter beneficiare della detrazione fiscale del 110% (cd Superbonus) è necessario che venga eseguita almeno una delle seguenti tipologie d’interventi (cd. “interventi trainanti” o “interventi principali”): 1) isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici (cd cappotto termine), compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 2) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 3) interventi antisismici di cui ai commi da 1bis a 1septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 (cd. sismabonus). Inoltre, la suddetta detrazione fiscale spetta anche per ulteriori tipologie d’interventi (cd. “interventi trainati” di efficientamento energetico come, ad esempio, la sostituzione d’infissi interni, caldaie, ecc.), a condizione che tali interventi siano stati eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati ai capi 1 e 2 e, sempre nell’ipotesi in cui siano stati eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti precedentemente elencati ai capi 1, 2 e 3, spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di lavori: - installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Dpr n. 412/1993; - installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno ovvero, ove ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Possono beneficiare della suddetta misura: 1) i condomìni; 2) le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni limitatamente ad un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento della detrazione per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio; 3) gli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati; 4) le Cooperative di abitazione a proprietà indivisa; 5) le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale; 6) le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5 co. 2 lett. c del decreto legislativo n. 242/99, limitatamente ai soli immobili o parti d’immobili adibiti a spogliatoi. La Circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate, del 08/08/2020, ha chiarito che riguardo agli interventi eseguiti su parti condominiali (parti comuni di un edificio costituito da due o più unità immobiliari distintamente accatastate e non possedute dal medesimo proprietario o in comproprietà ai medesimi soggetti) la detrazione spetta al singolo condomino limitatamente alla propria quota millesimale mentre per i soggetti che svolgono attività d’impresa, professioni od arti, la detrazione fiscale non spetta limitatamente agli interventi eseguiti sui beni immobili strumentali all’esercizio dell’attività ma spetta, invece, quando il bene partecipa alla spesa in relazione agli interventi da eseguire su parti condominiali. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, qualora un soggetto dovesse essere titolare in più stabili condominiali di più unità immobiliari, alcune accatastate a studio professionale ed altre ad unità abitativa non di lusso, e qualora dovessero essere deliberati lavori condominiali che possano fruire del cd Superbonus: il soggetto privato potrà portare in detrazione sempre il 110% del corrispettivo millesimale dei lavori condominiali eseguiti per la realizzazione del cd cappotto termico, non potrà mai portare in detrazione il corrispettivo dei lavori di efficientamento energetico (ad esempio spesa per infissi, caldaia, ecc.) eseguiti alle abitazioni accatastate a studio professionale, mentre, limitatamente alle unità abitative non di lusso e non accatastate a studio, potrà portare in detrazione il 110 % del corrispettivo dei lavori di efficientamento energetico eseguiti limitatamente a due appartamenti. La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile. In caso di realizzazione d’intervento “trainante” ed eventualmente “trainato” d’isolamento termico sugli involucri, il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore ai seguenti importi: − 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari; − 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari; − 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale, se lo stesso è composto da più di otto unità. La Circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate, del 08/08/2020, ha chiarito che rientrano tra le spese detraibili anche quelle per la coibentazione del tetto, a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno e che, anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco, incida su più del 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente e che gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. In caso di realizzazione d’intervento “trainante” ed eventualmente “trainato” di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici in condominio, il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore ai seguenti importi: - 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; - 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. In caso di realizzazione d’intervento “trainante” ed eventualmente “trainato” di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale su “edifici unifamiliari” o unità immobiliari di “edifici plurifamiliari”, il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro per unità immobiliare. In caso di realizzazione d’intervento “trainante” ed eventualmente “trainato” cd antisismico, il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore ai seguenti importi: -96.000 euro nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari; -96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio. Inoltre, agli importi di spesa soprandicati, va aggiunto un ulteriore limite di spesa fino ad euro 48.000,00 per ogni unità immobiliare (in caso di edifici unifamiliari o plurifamiliari) o complessivo per edifici condominiali in caso d’installazione d’impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo realizzati congiuntamente ad uno degli interventi trainanti individuati dall’art. 119 del D.L. 34/2020 e con cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito. Per espressa previsione normativa, sono detraibili nella misura del 110 per cento, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni. La detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare: − delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione); − degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori). Qualora il contribuente intenda optare per la cessione della detrazione fiscale a terzi o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale diretta, è necessario che la richiesta sia corredata anche dalla seguente ed ulteriore documentazione: 1) - visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus (rilasciato dai soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni come dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro oppure rilasciato dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF); 2) - asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Ai fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro. Sempre nell’ipotesi in cui il contribuente intenda optare per la cessione della detrazione fiscale a terzi o per lo sconto in fattura e, nel corso dell’ordinaria attività di controllo, l’Agenzia delle Entrate ovvero gli ulteriori organi preposti rilevino l’insussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi e delle sanzioni (dal 100% al 200% dei crediti inesistenti o illegittimamente inutilizzati) e, in presenza di concorso nella violazione (ossia in mancanza di buona fede), è prevista anche la responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari del credito, per il pagamento delle suddette somme.

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