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Dichiarazione fraudolenta

Scritto da: Gherardo Castelli - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

L’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000 punisce chiunque indica in dichiarazione elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti riferiti ad operazioni inesistenti.

Quando la contestazione interessa società di capitali il primo soggetto iscritto nel registro degli indagati – quale firmatario della dichiarazione – è solitamente il rappresentante legale.

Tale prassi, per quanto non credo possa sorprendere, in taluni casi può però celare indagini superficiali, e che offrono, ai difensori più attenti e capaci, argomentazioni difensive più che efficaci.

In particolare si fa riferimento a quei casi in cui società di dimensioni medio-grandi presentino una dissociazione tra la figura che gestisce l’impresa e quella che la rappresenta (che ha firmato la dichiarazione).

E’ infatti noto che, l’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000 sia delitto che richieda la prova del dolo specifico.

Ora, sappiamo tutti che, specie in ambito penale tributario l’elemento soggettivo più che dimostrato dall’accusa va confutato dalla difesa.

Ebbene, in questo caso, diciamo che si può, come dire, assolvere la pretesa.

Più nel dettaglio una valida ed attenta difesa sarà tenuta a comprovare l’articolazione e la complessità della struttura amministrativa nonché le puntuali e specifiche responsabilità del soggetto imputato che ha firmato la dichiarazione.

In tale ottica sarà opportuno, punto per punto, mediante attente analisi svolte con la necessaria e fondamentale collaborazione del cliente valorizzare: i significativi volumi dell’attività economica, il modello amministrativo della società, in specie se di carattere collegiale, le eventuali deleghe all’interno del c.d.a., ovvero e comunque tutte le specifiche caratteristiche della struttura aziendale.

Insomma tutti gli elementi utili ad escludere l’effettiva consapevolezza dell’imputato nella singole operazioni di gestione contestate, ed ottenere una pronuncia assolutoria (come da ultimo a noi capitato in diversi processi celebrati e conclusi con la piena assoluzione del cliente) che esclude la sussistenza del dolo in capo al legale rappresentante della società di capitali che ha firmato la dichiarazione.



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Gherardo Castelli

Avvocato Tributarista a Milano e Torino