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Avvocato Gherardo Castelli a Torino

Gherardo Castelli

Avvocato Tributarista a Milano e Torino

Informazioni generali

Specializzato in diritto tributario e penale tributario. Mi occupo abitualmente di contenzioso tributario e della gestione delle verifiche fiscali. Professionista giovane e dinamico (con esperienza quasi decennale) che affronta con competenza le sfide quotidiane. Ho conseguito Master in Diritto tributario dell'impresa all'Università Bocconi. Laurea con pieni voti.

Esperienza


Diritto penale

Specializzato in ambito penale tributario. Lavoriamo quotidianamente a tutela dei nostri assistiti in processi penali tributari e societari. Si garantisce competenza interdisciplinare in ambito penale e tributario.


Diritto tributario

Esperto in contenzioso tributario e nella pareristica. Lavoriamo quotidianamente a tutela dei contribuenti in caso di verifiche fiscali e di contestazioni dell'Agenzia delle Entrate. Master in Diritto tributario dell'impresa all'Università Bocconi


Immigrazione e cittadinanza

Specializzato in diritto dell'immigrazione. Assistenza nel rilascio di permesso di soggiorno e della cittadinanza. Esperto nella stesura di ricorsi in caso di rigetto alla richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno




Credenziali

Pubblicazione legale

Dichiarazione fraudolenta

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L’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000 punisce chiunque indica in dichiarazione elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti riferiti ad operazioni inesistenti. Quando la contestazione interessa società di capitali il primo soggetto iscritto nel registro degli indagati – quale firmatario della dichiarazione – è solitamente il rappresentante legale. Tale prassi, per quanto non credo possa sorprendere, in taluni casi può però celare indagini superficiali, e che offrono, ai difensori più attenti e capaci, argomentazioni difensive più che efficaci. In particolare si fa riferimento a quei casi in cui società di dimensioni medio-grandi presentino una dissociazione tra la figura che gestisce l’impresa e quella che la rappresenta (che ha firmato la dichiarazione). E’ infatti noto che, l’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000 sia delitto che richieda la prova del dolo specifico. Ora, sappiamo tutti che, specie in ambito penale tributario l’elemento soggettivo più che dimostrato dall’accusa va confutato dalla difesa. Ebbene, in questo caso, diciamo che si può, come dire, assolvere la pretesa. Più nel dettaglio una valida ed attenta difesa sarà tenuta a comprovare l’articolazione e la complessità della struttura amministrativa nonché le puntuali e specifiche responsabilità del soggetto imputato che ha firmato la dichiarazione. In tale ottica sarà opportuno, punto per punto, mediante attente analisi svolte con la necessaria e fondamentale collaborazione del cliente valorizzare: i significativi volumi dell’attività economica, il modello amministrativo della società, in specie se di carattere collegiale, le eventuali deleghe all’interno del c.d.a., ovvero e comunque tutte le specifiche caratteristiche della struttura aziendale. Insomma tutti gli elementi utili ad escludere l’effettiva consapevolezza dell’imputato nella singole operazioni di gestione contestate, ed ottenere una pronuncia assolutoria (come da ultimo a noi capitato in diversi processi celebrati e conclusi con la piena assoluzione del cliente) che esclude la sussistenza del dolo in capo al legale rappresentante della società di capitali che ha firmato la dichiarazione.

Pubblicazione legale

Inviti, questionari, accessi, ispezioni e verifiche fiscali

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In ambito tributario, al di là dei c.d. “controlli automatizzati”, l’Amministrazione finanziaria può esercitare il suo potere ispettivo esclusivamente seguendo due modalità: 1) mediante la presentazione di “Inviti” o “Questionari” ai sensi dell’art. 32, D.P.R. n. 600/1973 e art. 51, D.P.R. n. 633/1972; 2) secondo quanto espressamente previsto dall’art. 33, D.P.R. n. 600/1973 (rubricato «accessi, ispezioni, verifiche») e dall’art. 12, l. n. 212/2000 in materia di verifica fiscale secondo cui, all’esito, deve essere redatto un processo verbale di constatazione avverso il quale possono essere presentate “osservazioni e richieste”. In particolare i “Questionari” soggiacciono a un limite soggettivo (ossia deve essere riscontrato dal contribuente o suoi rappresentanti) e uno oggettivo (la richiesta deve essere (i) notificata; (ii) motivata e (iii) preventiva, ossia concedere un termine dilatorio non inferiore ai quindici giorni). Ciò significa che tutte le richieste formulate all’interno dell’attività istruttoria svolta ai sensi degli artt. 32, D.P.R. n. 600/1973 e 51, D.P.R. n. 633/1972 non possono derogare a tali limiti. L’Amministrazione finanziaria (a titolo esemplificativo, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza) è tenuta pertanto ad assegnare al contribuente un termine per rispondere di almeno quindici giorni. Diversamente la condotta dell’Amministrazione finanziaria viola l’art. 10, c. 1, l. n. 212/2000. e le garanzie difensive previste dalla legge e dallo Statuto del contribuente.

Pubblicazione legale

Verifica fiscale

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Le verifiche fiscali consistono in operazioni da parte dei verificatori che possono assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici e ad ogni altra operazione tecnica (art. 13, l. n. 689/1981). Durante una verifica fiscale, quindi, gli agenti accertatori hanno poteri di natura amministrativa che sono finalizzati alla verifica dell’osservanza di determinati obblighi di natura fiscale. In materia fiscale, ad esempio, l’esercizio dei poteri istruttori ha lo scopo (immediato) di controllare l’adempimento spontaneo del contribuente rispetto a una serie di obblighi e (più mediato) di esercitare la funzione di accertamento dei tributi, di riscossione e di irrogazione delle eventuali sanzioni. Durante una verifica fiscale, tuttavia, i poteri degli accertatori non sono illimitati: la disposizione dell’art. 220 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale assume un ruolo fondamentale. Questa norma prevede che, quando nel corso di attività ispettive (qual è ad esempio la verifica fiscale) emergono indizi di reato, gli atti necessari sono compiuti con l’osservanza delle garanzie previste dalla legge processuale penale, ben più pregnanti di quelle previste per il procedimento amministrativo. Tanto è vero che, in un eventuale processo penale che segua all’attività di accertamento e alla verifica fiscale, le informazioni acquisite in violazione della norma sopra menzionata dovrebbero essere dichiarate inutilizzabili dal giudice. Tuttavia, nonostante la chiarezza di tale norma, accade sovente che i verificatori procedono senza applicare le garanzie prescritte dal codice di procedura penale. L’importanza della presenza di un difensore professionista abilitato anche durante le prime fasi delle verifiche fiscali nelle aziende, allora, si rivela fondamentale sia per la verifica del rispetto delle procedure adottate dai verificatori, sia per approntare eccezioni a tutela e nell’interesse del contribuente accertato, sia per un’efficace difesa in ambito penale.

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