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Avvocato Gian Marco Ballarini a Pescantina

Gian Marco Ballarini

Avvocato esperto in risarcimento del danno da sinistro

Informazioni generali

Lo studio Legale dell'Avv. Ballarini è una giovane e fresca realtà esistente da oltre un anno, che opera in diversi settori di attività sia giudiziali sia stragiudiziali e offre assistenza alle imprese, ai liberi professionisti e ai privati in tutti i principali ambiti di interesse giuridico. La nostra mission è assicurare alla Clientela un’ampia ed efficace assistenza. In questo studio godiamo di altissima competenza e professionalità; di numerosi e prestigiosi successi nell'ambito del risarcimento del danno da sinistro. Il Cliente con noi è in ottime mani, senza anticipi, siamo in grato di assicurare il massimo risultato.

Esperienza


Incidenti stradali

Nell'ambito del diritto assicurativo e dei trasporti terrestri, lo studio legale dell'Avv. Gian Marco Ballarini ha ottenuto numerosi successi per i propri Clienti. I nostri punti di forza? Siamo professionisti del risarcimento del danno e, oltre agli ottimi risultati raggiunti, godiamo di grande umanità e disponibilità nei confronti della clientela: siamo infatti a disposizione 24h su 24h per un supporto del cliente constante; zero anticipi; rapidità; abili negoziatori e mediatori. Siamo convinti che nella gestione dei sinistri oltre all'estrema competenza sia necessaria grande umanità e sensibilità.


Diritto assicurativo

Lo studio legale dell'Avv. Gian Marco Ballarini, specializzato prevalentemente nel risarcimento danni da sinistro, vanta successi ed esperienza anche nel diritto assicurativo. Infatti, assicura al cliente una completa tutela sia in ambito stragiudiziale sia giudiziale. Ci occupiamo nello specifico sia di risarcimento del danno da sinistro, sia di contratti assicurativi di qualsiasi natura (contratti assicurativi contro i danni; contratti assicurativi sulla responsabilità civile; contratti assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali, polizze vita e risarcimento del danno).


Malasanità e responsabilità medica

Nell'ambito della responsabilità medica, lo studio legale dell'Avv. Gian Marco Ballarini ha ottenuto numerosi successi per i propri Clienti. I nostri punti di forza? Siamo professionisti del risarcimento del danno sempre a disposizione della clientela.


Altre categorie

Diritto commerciale e societario, Diritto civile, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Sfratto, Privacy e GDPR, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Risarcimento danni.



Credenziali

Recensione positiva

Un Avvocato umano, competente, gentile e disponibile.

1/2022 - Cliente signora Mara ::::::::::

Prima che con un avvocato ti confronti con un essere umano gentile, comprensivo, paziente e disponibile e non sono qualità da sottovalutare o da dare per scontate. Contentissima di essermi fatta seguire dall’avvocato Gianmarco Ballarini che ad ogni passo mi ha rassicurata ed è sempre stato concreto e pratico ma sempre con ottimismo e gentilezza. Grazie, grazie e ancora grazie!

Recensione positiva

Assistenza su diverse tematiche articolate

2/2022 - Mb gp

Ho avuto modo di essere assistito su diverse tematiche anche articolate su temi diversi negli ultimi mesi. Ho trovato grande disponibilità e volontà di trovare la soluzione del problema prendendosi carico anche di temi non strettamente legali che hanno portato al successo. Abbiamo vinto tutti i confronti e valutato oculatamente lì dove non conveniva agire. Quindi la mia esperienza è più che positiva

Pubblicazione legale

Morte della zia in un incidente stradale: i nipoti vanno risarciti, anche se non conviventi

Pubblicato su IUSTLAB

In tema di danno da perdita di un congiunto ( ad esempio di una Zia ) non appartenente al “nucleo familiare ristretto”, la convivenza non è condizione necessaria per accedere al risarcimento. La convivenza rappresenta unicamente un elemento di prova utile per dimostrare, insieme ad altri elementi, l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo. FACCIAMO UN ESEMPIO CONCRETO Mentre attraversa la strada, Tizia muore perché viene investita dal veicolo condotto da Luigina. Caio, Sempronio e Mevio - nipoti di Tizia - citano in giudizio la conducente Luigina, il proprietario e la compagnia assicuratrice del veicolo, chiedendo il risarcimento dei danni patiti per la perdita della cara zia. DOMANDA! Al di fuori del nucleo familiare ristretto (genitori, figli, fratelli), la lesione del rapporto parentale è risarcibile solo in caso di convivenza tra danneggiato e parente deceduto? La risposta è NO! La "società naturale" della famiglia cui fa riferimento l'art. 29 della Costituzione non può essere limitata all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", incentrata su coniuge, genitori e figli. La convivenza, pertanto, non può essere condizione necessaria per dar luogo a un rapporto parentale caratterizzato da reciproci vincoli affettivi, pratica della solidarietà, sostegno economico, la cui perdita sia risarcibile. A conferma di ciò, la Corte di Cassazione ha osservato come esistano convivenze non fondate su vincoli affettivi (magari perché determinate da necessità economiche, egoismi o altro) e “non-convivenze” determinate da esigenze di studio o di lavoro in sedi lontane - o comunque non necessitate da bisogni assistenziali e di cura - ma che non implicano, di per sé, carenza di intensi rapporti affettivi o difetto di relazioni di reciproca solidarietà: rapporti e relazioni la cui perdita, dunque, non può essere esclusa dall'area della risarcibilità. La recente Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2021 n. 8218, in commento, conferma queste argomentazioni già sostenute in precedenza, senza riserve, inclusa quella che relega il fatto della convivenza alla funzione di elemento probatorio utile, insieme ad altri, per dimostrare sia l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e, con esse, la risarcibilità del danno, sia per la quantificazione dello stesso. Con la precisazione che, se manca la convivenza non è possibile escludere a priori la risarcibilità del danno derivante dalla perdita della zia. Ciò nonostante, il danneggiato deve pur sempre allegare e provare tutti gli elementi costitutivi del danno e, quindi, anche l'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare non-convivente defunto. OSSERVAZIONI - ATTENZIONE! La condivisibile apertura della giurisprudenza al risarcimento della perdita di congiunti non appartenenti al nucleo familiare ristretto e non conviventi non deve trarre in inganno. La necessità di evitare una dilatazione ingiustificata dei “danneggiati secondari” è sempre ben presente nei pensieri della Corte di Cassazione; e - allora come ora - l'obiettivo viene perseguito circoscrivendo la risarcibilità del danno, con un occhio alla Costituzione, alle sole relazioni di parentela contraddistinte da reciproci e stabili legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico. In buona sostanza, quindi, l'orientamento giurisprudenziale più moderno si differenzia dal precedente solo in questo: mentre prima si riteneva che il venir meno della convivenza fosse l'unica circostanza idonea a provare la perdita di una relazione parentale sufficientemente “stabile e solidale”, oggi viene considerata una delle possibili circostanze idonee (e, oltretutto, solo se corroborata da altri elementi).

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Lo studio

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Via Papa Paolo Vi
Pescantina (VR)