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Assolto imputato di riciclaggio ed autoriciclaggio aggravati dal metodo mafioso

Tribunale di Napoli, Corte di Cassazione 2019/2021




Caso legale: L'imputato venne raggiunto da ordinanza cautelare con l'imputazione di riciclaggio aggravato dal metodo mafioso per aver disposto l'investimento di ingenti somme di denaro attraverso prestanomi e con modalità tali da ostacolarne l'individuazione della provenienza illecita. Il Tribunale del Riesame, da noi adito, confermò l'ordinanza cautelare. Abbiamo proposto Ricorso per Cassazione ed abbiamo dedotto il vizio di erronea applicazione della legge penale in quanto il Giudice del Riesame non ha preso atto che le somme utilizzate per l'investimento erano il provento del delitto di associazione camorristica in relazione al quale il nostro assistito era stato condannato: doveva pertanto trovare applicazione la clausola di riserva in virtù della quale il fatto reato di cui all'art 648 bis c.p. è punibile solo nell'ipotesi in cui l'autore non abbia concorso nel delitto presupposto. La Corte di Cassazione accolse il Ricorso ed annullò senza rinvio l'ordinanza cautelare. Nel giudizio abbreviato con il quale fu definito il procedimento, il PM, preso atto della sentenza della Corte di Cassazione, modificò l'imputazione e contestò anche il reato di autoriciclaggio ex art. 648 ter.1 c.p. che punisce le condotte di riciclaggio poste in essere da colui che ha concorso nel delitto presupposto e chiese la condanna dell'imputato. Il Giudice accolse le nostre conclusioni nelle quali argomentammo che l'imputato doveva essere assolto in quanto la fattispecie di autoriciclaggio, introdotta nel 2015, non poteva essere applicata a fatti commessi nel 2014 ed assolse l'imputato perché il fatto non era previsto dalla legge come reato.



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Gian Paolo Schettino

Avvocato Penalista a Napoli e Milano - Patrocinante in Cassazione