Durante i quasi 30 anni di esercizio della professione di avvocato penalista ho maturato esperienza e competenza in diversi settori del diritto penale ed ho assistito imputati di varie tipologie di reati, cercando sempre di privilegiare l'approfondimento delle questioni procedurali e lo studio analitico degli atti processuali in quanto una buona difesa non può prescindere da questi due aspetti che vanno comunque accompagnati dalla capacità di farsi comprendere ed ascoltare sia dai Giudici che dai propri assistiti. Ho sempre evitato di promettere risultati ai miei assistiti ma ho sempre dato il massimo e fatto di tutto per ottenerli.
Informazioni generali
Avvocato Penalista dal 1996, abilitato al Patrocinio in Cassazione dal 2008. Le sedi del mio Studio Legale sono a Napoli ed a Milano. Negli anni ho maturato esperienza in vari settori del diritto penale ed in relazione a varie tipologie di delitti: di criminalità organizzata, stupefacenti, contro il patrimonio, contro la persona, sessuali, societari, fallimentari. Ho conseguito altresì competenza nei procedimenti innanzi ai Tribunali di Sorveglianza, in quelli di esecuzione della pena, di applicazione di misure di prevenzione e di emissione ed esecuzione del MAE. Patrocino nei Ricorsi ordinari e straordinari per Cassazione.
Esperienza
Ho assistito più volte imputati di violenza sessuale. La difficoltà nella difesa in tali tipologie di processi deriva soprattutto dalle modalità con le quali i reati di violenza sessuale vengono perpetrati. Trattandosi di reati che, nella maggior parte dei casi, non avvengono in presenza di testimoni ma si consumano in contesti ove sono presenti solo la vittima ed il presunto aggressore, la prova a carico dell'imputato è rappresentata quasi esclusivamente dalla narrazione della persona offesa che, se precisa e credibile, rende difficoltoso dimostrare l'estraneità e la non colpevolezza dell'imputato.
I procedimenti per stalking e molestie personali sono aumentati in misura esponenziale negli ultimi anni. Alla luce dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p. (atti persecutori) avvenuta nel 2009, sono punite dal legislatore una serie di condotte minacciose o moleste, purché reiterate, idonee a cagionare in chi le subisce un grave stato di ansia o di paura. In questi casi può essere utile per la difesa dimostrare che la denuncia per stalking spesso è strumentale ed è finalizzata a vendicarsi rispetto a condotte che hanno determinato sofferenza emotiva ma che non sono penalmente rilevanti (tradimenti etc.).
Altre categorie
Truffe, Omicidio, Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Cassazione.
Credenziali
Componente del collegio sindacale indagato per concorso in bancarotta fraudolenta: procedimento archiviato
2018/2019 - PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE MILANOUn componente del collegio sindacale di una società a responsabilità dichiarata fallita viene indagato, in concorso con l'amministratore, per il reato di bancarotta fraudolenta, per non aver impedito l'omessa tenuta delle scritture contabili e, nello specifico, la mancata redazione dei bilanci nelle annualità antecedenti la dichiarazione di fallimento della società. Abbiamo chiesto che il nostro assistito fosse sottoposto ad interrogatorio da parte del PM e, in quella sede, abbiamo chiarito che l'indagato, nella sua qualità di componente sindacale, aveva più volte sollecitato l'amministratore ad una corretta tenuta delle scritture contabili nonché alla redazione del bilancio da sottoporre ad approvazione dall'assemblea dei soci e che, nonostante le sollecitazioni del collegio sindacale, l'amministratore era rimasto inerte e non vi aveva dato seguito per cui gli inviti a provvedere erano stati reiterati ma senza successo alcuno. Abbiamo poi incaricato un esperto di diritto societario di redigere una consulenza in merito alle comunicazioni intercorse tra il collegio sindacale e l'amministratore e di rilasciare un parere giuridico sulla effettività dei poteri spettanti al collegio sindacale in caso di inerzia dell'amministratore. Ottenuta la consulenza abbiamo redatto una memoria difensiva indirizzata al PM ed abbiamo evidenziato la carenza di dolo, sia diretto che eventuale, nella condotta del nostro assistito e la mancanza del nesso di causalità tra condotta dei sindaci e la omessa conservazione delle scritture contabili. Il PM ha chiesto l'archiviazione del procedimento ed il GIP ha provveduto in conformità.
Arrestato con l’accusa di essere stato il mandante di omicidio di stampo camorristico: assolto per non aver commesso il fatto
2009/2010 Tribunale di NapoliIl nostro assistito fu colpito da ordinanza di custodia cautelare per un omicidio maturato ed eseguito durante una guerra tra clan camorristici. Il quadro indiziario era rappresentato dalle dichiarazioni di 4 collaboratori di giustizia che lo accusavano di essere stato uno dei soggetti che deliberarono l’omicidio e di essere stato presente sul luogo quando la vittima fu ammazzata. Avverso l’ordinanza di custodia cautelare abbiamo proposto ricorso al Tribunale del Riesame ed abbiamo dimostrato, all’esito di indagini difensive da noi effettuate, che quando fu deciso ed eseguito l’omicidio il nostro assistito era detenuto in carcere e quindi non aveva potuto partecipare alla riunione in cui l’omicidio fu deliberato né aveva potuto essere presente alla esecuzione dell’omicidio stesso. Accogliendo le nostre argomentazioni il Tribunale del Riesame ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in quanto le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che incolpavano il nostro assistito non risultavano attendibili avendo essi accusato un soggetto che, in quanto detenuto, non aveva potuto prendere parte all’omicidio. Il PM, ritenendo che l’accusa fosse fondata, ha chiesto il rinvio a giudizio dell’imputato e, all'esito del rito abbreviato, ha chiesto che il nostro assistito fosse condannato alla pena di anni 30 di reclusione. Nel corso della nostra arringa abbiamo ribadito l’impossibilità per l’imputato di aver partecipato alla riunione in cui fu deciso l’omicidio stante il suo stato di detenzione in carcere. Il GIP ha assolto l’imputato per non aver commesso il fatto.
COLD CASE - Condannato in primo grado per omicidio commesso 43 anni fa assolto nel giudizio di appello
2018/2023 - GIP TRIBUNALE NAPOLI - CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI NAPOLIIl nostro assistito viene tratto a giudizio e condannato in primo grado, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni 16 di reclusione per un omicidio avvenuto nel 1979 e maturato nell'ambito di una faida di camorra determinata da contrasti di natura familiare e dall'appartenenza dei protagonisti ad opposte fazioni della criminalità organizzata. Gli elementi di prova a carico dell'imputato erano costituiti dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia che riferivano di aver partecipato alle riunioni nel corso delle quali era stato deciso e pianificato l'omicidio alla cui esecuzione materiale l'imputato aveva anche partecipato personalmente. In particolare 3 fratelli, appartenenti ad una nota famiglia camorristica napoletana, divenuti collaboratori di giustizia, accusavano l'imputato di aver chiesto ed ottenuto la loro collaborazione ai fini dell'esecuzione dell'azione omicidiaria, di essersi posto alla testa del commando omicida e di essere stato uno dei soggetti che esplosero i colpi di arma da fuoco nei confronti della vittima e delle altre persone ferite nel corso dell'azione. Nel giudizio di appello abbiamo evidenziato che le dichiarazioni dei 3 fratelli che accusavano il nostro assistito erano prive di attendibilità intrinseca in quanto provenienti da soggetti che nutrivano astio e rancore nei confronti dell'imputato e che comunque esse non si riscontravano vicendevolmente in quanto differivano su elementi essenziali e determinanti della vicenda omicidiaria. La Corte di Assise di Appello ha condiviso le argomentazioni difensive ed ha assolto l'imputato per non aver commesso il fatto.
Assolto imputato di riciclaggio ed autoriciclaggio aggravati dal metodo mafioso
Tribunale di Napoli, Corte di Cassazione 2019/2021L'imputato venne raggiunto da ordinanza cautelare con l'imputazione di riciclaggio aggravato dal metodo mafioso per aver disposto l'investimento di ingenti somme di denaro attraverso prestanomi e con modalità tali da ostacolarne l'individuazione della provenienza illecita. Il Tribunale del Riesame, da noi adito, confermò l'ordinanza cautelare. Abbiamo proposto Ricorso per Cassazione ed abbiamo dedotto il vizio di erronea applicazione della legge penale in quanto il Giudice del Riesame non ha preso atto che le somme utilizzate per l'investimento erano il provento del delitto di associazione camorristica in relazione al quale il nostro assistito era stato condannato: doveva pertanto trovare applicazione la clausola di riserva in virtù della quale il fatto reato di cui all'art 648 bis c.p. è punibile solo nell'ipotesi in cui l'autore non abbia concorso nel delitto presupposto. La Corte di Cassazione accolse il Ricorso ed annullò senza rinvio l'ordinanza cautelare. Nel giudizio abbreviato con il quale fu definito il procedimento, il PM, preso atto della sentenza della Corte di Cassazione, modificò l'imputazione e contestò anche il reato di autoriciclaggio ex art. 648 ter.1 c.p. che punisce le condotte di riciclaggio poste in essere da colui che ha concorso nel delitto presupposto e chiese la condanna dell'imputato. Il Giudice accolse le nostre conclusioni nelle quali argomentammo che l'imputato doveva essere assolto in quanto la fattispecie di autoriciclaggio, introdotta nel 2015, non poteva essere applicata a fatti commessi nel 2014 ed assolse l'imputato perché il fatto non era previsto dalla legge come reato.
Mandante omicidio assolto per non aver commesso il fatto
2002/2006 - Corte di Assise di Milano - Corte di Assise di Appello di MilanoIl nostro assistito viene colpito da ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di essere stato mandante di un omicidio commesso a Milano nell'ambito di una guerra di camorra. La vittima, che in passato aveva militato nella NCO e che nel corso della guerra con la NF si era resa autrice di vari fatti di sangue, da anni viveva a Milano e si era inserita nel settore degli stupefacenti. Secondo la ricostruzione accusatoria, basata sulle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, l'omicidio era stato deciso nell'ambito di uno scambio di favori tra i capi di clan camorristici ed stato eseguito grazie all'intervento di alcuni napoletani, da anni trasferitisi a Milano e militanti nella locale criminalità organizzata. I vari dichiaranti avevano riferito che il nostro assistito, nell'ambito di trattative finalizzate al raggiungimento della pace camorristica, aveva chiesto che fosse effettuato l'omicidio dell'ex cutoliano in modo da chiudere definitivamente i conti con il passato; l'omicidio era stato pertanto eseguito a seguito della richiesta del nostro assistito. Nel corso del dibattimento siamo riusciti a dimostrare che uno dei collaboratori di giustizia era affetto da patologie mentali, un altro collaboratore era inattendibile intrinsecamente in quanto, dopo l'inizio del percorso collaborativo, aveva ripreso a commettere reati ed altri tre collaboratori nutrivano rancore nei confronti del nostro assistito. La Corte di Assise di Milano assolveva l'imputato per non aver commesso il fatto. Il verdetto assolutorio veniva confermato dalla Corte di Assise di Appello di Milano e poi dalla Corte di Cassazione.
Accusato di essere stato il mandante di un triplice omicidio di stampo camorristico: assolto per non aver commesso il fatto dalla Corte di Assise di Appello.
2011 - Corte di Assise di Appello di NapoliIl nostro assistito veniva raggiunto da ordinanza di custodia cautelare con l’accusa di essere stato il mandante/istigatore di un triplice omicidio, materialmente commesso da soggetti appartenenti ad un clan camorristico. L’accusa era di aver chiesto ai capi di altro cartello camorristico di eseguire l’omicidio di 3 soggetti (nei confronti dei quali il nostro assistito nutriva profondo odio per ragioni legate ad una vecchia faida di camorra) i quali si erano rifugiati nel territorio da loro controllato. Il quadro probatorio era rappresentato dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia i quali avevano riferito che il triplice omicidio era stato commesso a seguito di richiesta avanzata dal nostro assistito. All’esito del dibattimento di primo grado l’imputato veniva condannato alla pena dell’ergastolo. Proponevamo appello ed evidenziavamo che dagli atti processuali risultava anche l’esistenza di altro movente che poteva giustificare l’omicidio: le vittime appartenevano, a loro volta, ad una fazione camorristica storicamente in conflitto con il cartello di appartenenza di coloro che avevano materialmente eseguito il delitto. Evidenziavamo altresì che le accuse dei collaboratori di giustizia contro il nostro assistito, ancorchè apparentemente convergenti, in realtà non si riscontravano vicendevolmente in quanto discordanti su particolari significativi della vicenda: in particolare un collaboratore di giustizia aveva riferito di aver sparato con un'arma non compatibile con i proiettili rinvenuti in sede autopsia. La Corte di Assise di Appello assolveva l'imputato per non aver commesso il fatto.
Padre denunciato dalla figlia per il reato di maltrattamenti in famiglia: procedimento archiviato
2018-2019 PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE MILANOIl nostro assistito, professionista operante nel settore sanitario, veniva indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia a seguito della denuncia sporta dalla figlia che lo accusava di averla percossa e schiaffeggiata in varie occasioni nonché di non averle prestato la dovuta assistenza familiare. La vicenda traeva origine dalla situazione di conflitto tra padre e figlia a seguito del carattere ribelle di quest'ultima e dei modi autoritari del genitore. Abbiamo chiesto che il nostro assistito fosse sottoposto ad interrogatorio dal PM ed abbiamo in quella sede evidenziato che i due episodi in cui il genitore aveva dato alcuni schiaffi alla figlia erano stati determinati da litigi intercorsi tra i due e nello specifico da pesanti offese che la figlia aveva rivolto al padre a seguito delle sollecitazioni che quest'ultimo le aveva rivolto affinché si impegnasse maggiormente nello studio e desistesse dall'uso di sostanze stupefacenti Abbiamo anche consegnato al PM una serie di foto che dimostravano come l'indagato fosse stabilmente dedito all'assistenza nei confronti della figlia, affetta da deficit motorio. Il PM, dopo aver esaminato la memoria difensiva da noi redatta nella quale evidenziavamo la carenza del requisito della abitualità delle condotte vessatorie, necessario ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, chiedeva l'archiviazione del procedimento ed il GIP accoglieva la richiesta.
Arrestata con l’accusa di aver diretto una associazione per delinquere di stampo camorristico: assolta per non aver commesso il fatto
2019/2022 - Tribunale di NapoliLa nostra assistita è stata raggiunta da una ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. per aver ricoperto un ruolo direttivo in un clan camorristico. Il quadro indiziario a suo carico era costituito dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia che la indicavano come vertice di un gruppo camorristico appartenente ad una confederazione di clan operante nel territorio di Napoli nonché dagli esiti di attività di intercettazione ambientale. Avverso l’ordinanza di custodia cautelare abbiamo proposto ricorso al Tribunale del Riesame ed abbiamo evidenziato che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle attività di intercettazione non emergeva alcuna condotta concreta posta in essere dall'indagata da cui si potesse evincere l’assunzione da parte sua di un ruolo apicale all’interno del clan camorristico. Abbiamo altresì evidenziato che dalle attività di indagine effettuate dalla P.G. emergeva che la nostra assistita era soggetto “rispettato” nell’ambiente delinquenziale in quanto moglie di un noto boss ma che, in concreto, non aveva realizzato alcuna attività sintomatica della sua appartenenza con ruolo dirigenziale al sodalizio. Il Tribunale del Riesame condividendo le nostre argomentazioni ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare per assenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il PM ha chiesto il rinvio a giudizio della nostra assistita e pertanto abbiamo definito il procedimento con il rito abbreviato. Il PM ha chiesto la condanna dell’imputata ad anni 14 di reclusione. Il GIP ha assolto la nostra assistita per non aver commesso il fatto.
Maltrattamenti in famiglia e lesioni
Napoli 2019/2020L’assistito fu denunciato dalla ex compagna per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La donna, madre di un bambino di un anno, avuto dall’imputato, riferiva in denuncia che il suo ex compagno, dopo la fine della loro relazione sentimentale, aveva avuto dei comportamenti violenti e vessatori nei suoi confronti culminati in un episodio in cui l’uomo le aveva provocato lesioni personali guaribili in 10 giorni. In sede di dibattimentale innanzi al Tribunale siamo riusciti a dimostrare che il reato di maltrattamenti in famiglia non poteva ritenersi integrato in quanto difettavano i due elementi essenziali rappresentati dalla abitualità delle condotte vessatorie e dallo stato di convivenza. Riuscivamo altresì a dimostrare che l’episodio in cui si erano verificate le lesioni era stato in realtà un acceso contrasto tra il nostro assistito e la donna nel corso del quale vi erano state percosse e lesioni reciproche. Il Tribunale, all’esito della complessa istruttoria dibattimentale e delle arringhe delle parti, ha condiviso le nostre argomentazioni ed ha assolto l’imputato dal reato di maltrattamenti in famiglia perché il fatto non sussiste ed ha dichiarato non doversi procedere per il reato di lesioni personali per mancanza della condizione di procedibilita’ della querela.
Condannata in primo e secondo grado per il reato di violenza privata aggravata dal metodo camorristico : assolta perche’ il fatto non sussiste dalla corte di appello nel giudizio di rinvio a seguito di sentenza di annullamento emessa dalla Corte di Cassazione
2016/2022 - Tribunale di Napoli - Corte di Appello di Napoli - Corte di CassazioneLa nostra assistita veniva rinviata a giudizio per il reato di violenza privata aggravata dall’utilizzo del metodo camorristico per aver rivolto espressioni minacciose ad un soggetto che aveva compiuto una estorsione ai danni di una sua amica, affinchè costui si adoperasse per restituire la somma estorta alla vittima. Nel giudizio di primo grado, definito con le forme del rito abbreviato, l’imputata veniva condannata per il reato di cui all’art. 610 c.p. aggravato ex art. 7 l. 356/92. La Corte di Appello confermava la condanna irrogata in primo grado e pertanto proponevamo Ricorso per Cassazione nel quale evidenziavamo che le sentenze di primo e secondo grado erano affette da vizio conseguente ad erronea applicazione della disposizione di legge di cui all’art. 610 c.p. in quanto il delitto di violenza privata presuppone che la vittima venga costretta a fare, tollerare o omettere qualcosa mentre nella vicenda in esame non risultava che vi fosse stato tale tipo di costrizione, essendo state proferite dall’imputata solamente espressioni minacciose che tuttavia non era dato sapere se avessero sortito qualche effetto. La Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso annullava la sentenza di appello e rimetteva gli atti ad un’altra sezione della Corte di Appello affinchè procedesse ad un nuovo giudizio. La Corte di Appello, in applicazione del principio di diritto dettato dalla Suprema Corte, assolveva l’imputata perché il fatto non sussiste.
Arrestato e condannato in primo grado per violenza sessuale: assolto per non aver commesso il fatto nel giudizio di appello e risarcito per l’ingiusta detenzione
2016/2017 - Tribunale di Milano - Corte di Appello di MilanoIl nostro assistito, extracomunitario, fu raggiunto da ordinanza di custodia cautelare per il delitto di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 20 anni. Il quadro indiziario a suo carico era rappresentato dalla denuncia della persona offesa che riferiva di essere stata aggredita nei pressi della propria abitazione in orario notturno da un uomo che, sopraggiunto alle sue spalle, le aveva palpato il seno e le altri parti intime e poi era fuggito; la ragazza indicava le fattezze dell’aggressore, soggetto di carnagione scura, probabilmente nordafricano. Dopo alcuni giorni la ragazza incrociava casualmente per strada un uomo nel quale riconosceva il suo aggressore e quindi lo seguiva: il soggetto si recava presso uno sportello bancomat ove prelevava delle banconote e successivamente faceva perdere le proprie tracce. La Polizia, a seguito delle indicazioni fornite dalla ragazza, otteneva i fotogrammi delle telecamere di sicurezza dello sportello bancomat e riusciva a risalire all’identità del soggetto che aveva effettuato l’operazione di prelievo. A seguito di perquisizione presso l’abitazione del nostro assistito veniva rinvenuto uno zainetto simile a quello che la giovane vittima aveva indicato essere in possesso del suo aggressore al momento del fatto. Il giudizio di primo grado si è concluso con la condanna dell'imputato alla pena di anni 5 di reclusione. In appello abbiamo evidenziato tutti gli elementi che, seppur apparentemente indicativi della colpevolezza del nostro assistito, in realtà presentavano forti ambiguità. La Corte di Appello ha assolto l'imputato per non aver commesso il fatto.
Il Ricorso per Cassazione nel processo penale
RADIO CANALE ITALIA - 2/2024Affrontiamo il tema del Ricorso per Cassazione nel processo penale evidenziando le tipologie di ricorsi che possono essere proposti ed i motivi che possono essere posti a sostegno della proposizione di questo mezzo di impugnazione. Si tratta di un tipo di impugnazione particolare in quanto oggetto della valutazione ad opera della Corte di Cassazione non è l’imputato bensì la sentenza, dovendosi intendere che la Suprema Corte giudica la sentenza verificando se la stessa sia stata emessa all’esito di un percorso procedimentale corretto e sia adeguatamente motivata. L’importanza della tematica deriva anche e soprattutto dall’essere il Ricorso per Cassazione l’ultimo mezzo di impugnazione esperibile avverso una sentenza o un provvedimento giudiziario.
Condannato per associazione mafiosa ammesso alla detenzione domiciliare
Tribunale di Sorveglianza di Milano - 2014Il nostro assistito, condannato con sentenza irrevocabile per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e detenuto in carcere in espiazione della pena, propose a mezzo dello scrivente, suo difensore, istanza di differimento dell'esecuzione della pena per gravi motivi di salute, essendo affetto da patologia insuscettibile di essere utilmente curata in regime detentivo carcerario. Il Magistrato di Sorveglianza rigettò la richiesta di liberazione provvisoria ex art. 684 c.p.p. avanzata dalla difesa in quanto ritenne che non sussistesse il grave pregiudizio per il condannato derivante dal protrarsi della carcerazione e trasmise gli atti al competente Tribunale di Sorveglianza per la decisione definitiva nel merito. Il Tribunale, anche alla luce della consulenza medica specialistica prodotta dalla difesa in merito alla gravità delle condizioni di salute del condannato ed alla impraticabilità delle cure necessarie in costanza di detenzione inframuraria, ritenne che sussistevano i presupposti per la concessione dell'invocato differimento dell'esecuzione della pena e tuttavia, tenuto conto della pericolosità del condannato, ritenuto il capo ed il promotore di un noto clan camorristico, dispose che la detenzione sarebbe dovuta proseguire nelle forme della detenzione domiciliare autorizzando il condannato ad allontanarsi dalla propria abitazione per due ore al giorno al fine di consentirgli di praticare gli accertamenti diagnostici e le terapie di cui egli necessitava.
Condannato per reati contro il patrimonio ammesso al regime della semiliberta'
Tribunale di Sorveglianza di Napoli - 2021Il nostro assistito condannato per una pluralità di delitti con il patrimonio (furti aggravati, rapine, ricettazioni ed associazione per delinquere) era in espiazione della pena di anni 20 di reclusione derivante da un cumulo di pene effettuato dalla Procura Generale presso la Corte di Appello. Dopo aver scontato metà della pena inflitta e quindi dieci anni di reclusione, abbiamo proposto istanza al Tribunale di Sorveglianza affinché al nostro assistito fosse concessa la misura alternativa alla detenzione della semilibertà ai sensi dell'art. 50 della legge di ordinamento penitenziario. Il Tribunale di Sorveglianza, all'esito di una lunga istruttoria che ha riguardato la condotta carceraria del condannato, la sua personalità, il nucleo familiare di appartenenza e la concreta possibilità di dedicarsi ad onesta e regolare attività lavorativa, ha concesso al predetto di usufruire del regime della semilibertà che prevede la possibilità di trascorrere parte della giornata (dalle prime ore del mattino e fino alla sera) al di fuori dello stabilimento penitenziario dedicandosi ad attività lavorativa. In tal modo viene garantita la possibilità per il condannato di conseguire un graduale reinserimento nel tessuto sociale e, al contempo, viene conservata la possibilità di effettuare un penetrante controllo sul suo modus vivendi.
Professionalità e serietà
4/2020 - Lara GiganteProfessionista impeccabile che garantisce serietà e competenza
Professionalità e competenza
1/2019 - Enzo CerpoliniGrande professionalità e capacità di operare sempre per il meglio nell'interesse del cliente. Grazie ancora per tutto.
Diploma di Specializzazione in Diritto e Procedura Penale
Università degli Studi Federico 2° Napoli - 10/1996Diploma post laurea rilasciato dall'Università Federico 2° di Napoli all'esito di un corso triennale nel quale sono state affrontare tutte le materie strettamente connesse all'esercizio della professione forense in ambito penale. Particolarmente interessanti le tematiche affrontate ed esaminate nelle materie di Diritto Penitenziario, di Criminologia e di Diritto dell'esecuzione penale che mi hanno consentito di apprendere argomenti ed affrontare tematiche che risultano di grande attualità nell'esercizio dell'attività di avvocato penalista. Alla fine del corso triennale ho sostenuto l'esame in Diritto dell'esecuzione penale nel corso del quale ho illustrato la Tesi che avevo redatto e che aveva ad oggetto le problematiche relative al regime carcerario di cui all'art. 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario. Nel corso della mia vita professionale mi sono poi trovato molte volte a confrontarmi con le stesse tematiche che avevo affrontato nella Tesi di Specializzazione.
Avvocato - Studio Legale Avv. Mario Bruno
Dal 10/1996 al 7/2006Terminato il periodo di tirocinio iniziato nel marzo del 1993 e conseguito il titolo di Avvocato nel settembre 1996, ho proseguito fino a luglio 2006 il mio rapporto di collaborazione con l'Avv. Mario Bruno. Nei dieci anni in cui ho continuato a collaborare con il mio "dominus" ho avuto la possibilità di condividere con lui la difesa di numerosi imputati ed ho potuto in tal modo maturare l'esperienza e la professionalità necessarie per poi poter esercitare in autonomia la professione di avvocato penalista. La vasta di tipologia di processi ai quali ho potuto partecipare mi ha consentito di acquisire un bagaglio di esperienze processuali e di conoscenze giuridiche che oggi mi consentono di affrontare anche i processi più difficoltosi senza alcun timore e con la consapevolezza di poter rendere al meglio delle mie possibilità.
Titolare - Studio Legale Avv. Gian Paolo Schettino
Dal 7/2006 - lavoro attualmente quiNel luglio del 2006 ho deciso di proseguire il mio percorso professionale in totale autonomia e pertanto ho fondato il mio attuale Studio Legale in Napoli alla Via dei Mille n. 74. La scelta di rendermi autonomo ha determinato un radicale mutamento delle mie prospettive lavorative in quanto ho dovuto, da quel momento, affrontare le difese dei miei assistiti senza poter più usufruire dei preziosi e fondamentali consigli e suggerimenti del "dominus" con cui avevo sino ad allora collaborato. Ho dovuto pertanto accollarmi personalmente tutte le responsabilità connesse alla assunzione del ruolo di difensore nel processo penale. Sono soddisfatto della mia scelta in quanto ritengo che l'affrancamento dallo studio legale ove ci si è formati professionalmente costituisca un passaggio necessario per la crescita e la realizzazione di un avvocato penalista in quanto solo attraverso la propria completa responsabilizzazione si possono affrontare le vicende professionali e processuali più complicate e gravose. Nel novembre 2008 sono stato poi ammesso la patrocinio innanzi la Suprema Corte di Cassazione e, di conseguenza, ho iniziato ad assistere numerosi imputati nel giudizio di Cassazione. A mio avviso il processo in Cassazione costituisce il momento più gratificante per un avvocato in quanto gli consente di confrontarsi con il Giudice di grado più elevato e di affrontare i processi sotto punti di vista assolutamente differenti da quelli che caratterizzano le fasi di merito. Nel 2015 ho poi iniziato con soddisfazione a svolgere la mia attività professionale anche presso la sede di Milano del mio Studio Legale.
Disciplina sanzionatoria sostanze stupefacenti
Radio Canale Italia - 11/2022La disciplina in tema di sostanze stupefacenti originariamente prevista dal D.P.R. 309/90 ha negli anni subito numerose modifiche conseguenti ad interventi del legislatore e della Corte Costituzionale. Per questo motivo abbiamo ritenuto che sia importante, tenuto conto della natura non omogenea degli interventi succedutisi, ricostruire l'assetto normativo attualmente vigente. Il video integrale dell'intervista all'Avv. Gian Paolo Schettino è disponibile su YouTube.
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Lo studio
Studio Legale Avv. Gian Paolo Schettino
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