Avvocato Gian Paolo Schettino a Milano

Gian Paolo Schettino

Avvocato Penalista Patrocinante in Cassazione

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Condannata in primo e secondo grado per il reato di violenza privata aggravata dal metodo camorristico : assolta perche’ il fatto non sussiste dalla corte di appello nel giudizio di rinvio a seguito di sentenza di annullamento emessa dalla Corte di Cassazione

2016/2022 - Tribunale di Napoli - Corte di Appello di Napoli - Corte di Cassazione

Caso legale:

La nostra assistita veniva rinviata a giudizio per il reato di violenza privata aggravata dall’utilizzo del metodo camorristico per aver rivolto espressioni minacciose ad un soggetto che aveva compiuto una estorsione ai danni di una sua amica, affinchè costui si adoperasse per restituire la somma estorta alla vittima. Nel giudizio di primo grado, definito con le forme del rito abbreviato, l’imputata veniva condannata per il reato di cui all’art. 610 c.p. aggravato ex art. 7 l. 356/92. La Corte di Appello confermava la condanna irrogata in primo grado e pertanto proponevamo Ricorso per Cassazione nel quale evidenziavamo che le sentenze di primo e secondo grado erano affette da vizio conseguente ad erronea applicazione della disposizione di legge di cui all’art. 610 c.p. in quanto il delitto di violenza privata presuppone che la vittima venga costretta a fare, tollerare o omettere qualcosa mentre nella vicenda in esame non risultava che vi fosse stato tale tipo di costrizione, essendo state proferite dall’imputata solamente espressioni minacciose che tuttavia non era dato sapere se avessero sortito qualche effetto. La Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso annullava la sentenza di appello e rimetteva gli atti ad un’altra sezione della Corte di Appello affinchè procedesse ad un nuovo giudizio. La Corte di Appello, in applicazione del principio di diritto dettato dalla Suprema Corte, assolveva l’imputata perché il fatto non sussiste.


Avv. Gian Paolo Schettino - Avvocato Penalista Patrocinante in Cassazione

Avvocato Penalista dal 1996, sono abilitato al Patrocinio in Cassazione dal 2008. Le sedi del mio Studio Legale sono a Napoli e dal 2015 anche a Milano. Negli anni ho maturato esperienza in vari settori del diritto penale ed assisto imputati di varie tipologie di delitti: di criminalità organizzata, in materia di stupefacenti, contro il patrimonio, contro la persona, sessuali, societari, fallimentari. Ho conseguito altresì competenza nei procedimenti innanzi ai Tribunali di Sorveglianza, in quelli di esecuzione della pena ed in materia di misure di prevenzione. Assisto le parti nei Ricorsi ordinari e straordinari per Cassazione.




Gian Paolo Schettino

Esperienza


Diritto penale

Rispetto a quando ho intrapreso la professione forense il ruolo dell'Avvocato Penalista si è profondamente modificato in quanto sempre maggiore è la preparazione tecnico-giuridica richiesta laddove forse in passato veniva richiesta una maggiore capacità persuasiva ed oratoria. In quest'ottica ho ritenuto sempre essenziale privilegiare l'approfondimento delle questioni procedurali e lo studio analitico degli atti processuali in quanto ritengo che una buona difesa non possa prescindere da questi due aspetti che vanno comunque accompagnati dalla capacità di farsi comprendere ed ascoltare sia dai Giudici che dai propri assistiti.


Violenza

Ho assistito più volte imputati di violenza sessuale. La difficoltà nella difesa in tali tipologie di processi deriva soprattutto dalle modalità con le quali i reati di violenza sessuale vengono perpetrati. Trattandosi di reati che, nella maggior parte dei casi, non avvengono in presenza di testimoni ma si consumano in contesti ove sono presenti solo la vittima ed il presunto aggressore, la prova a carico dell'imputato è rappresentata quasi esclusivamente dalla narrazione della persona offesa che, se precisa e credibile, rende difficoltoso dimostrare l'estraneità e la non colpevolezza dell'imputato.


Stalking e molestie

I procedimenti per stalking e molestie personali sono aumentati in misura esponenziale negli ultimi anni. Alla luce dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p. (atti persecutori) avvenuta nel 2009, sono punite dal legislatore una serie di condotte minacciose o moleste, purché reiterate, idonee a cagionare in chi le subisce un grave stato di ansia o di paura. In questi casi può essere utile per la difesa dimostrare che la denuncia per stalking spesso è strumentale ed è finalizzata a vendicarsi rispetto a condotte che hanno determinato sofferenza emotiva ma che non sono penalmente rilevanti (tradimenti etc.).


Altre categorie:

Reati contro il patrimonio, Omicidio, Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Cassazione, Risarcimento danni.


Referenze

Caso legale seguito

Padre denunciato dalla figlia per il reato di maltrattamenti in famiglia: procedimento archiviato

2018-2019 PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE MILANO

Il nostro assistito, professionista operante nel settore sanitario, veniva indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia a seguito della denuncia sporta dalla figlia che lo accusava di averla percossa e schiaffeggiata in varie occasioni nonché di non averle prestato la dovuta assistenza familiare. La vicenda traeva origine dalla situazione di conflitto tra padre e figlia a seguito del carattere ribelle di quest'ultima e dei modi autoritari del genitore. Abbiamo chiesto che il nostro assistito fosse sottoposto ad interrogatorio dal PM ed abbiamo in quella sede evidenziato che i due episodi in cui il genitore aveva dato alcuni schiaffi alla figlia erano stati determinati da litigi intercorsi tra i due e nello specifico da pesanti offese che la figlia aveva rivolto al padre a seguito delle sollecitazioni che quest'ultimo le aveva rivolto affinché si impegnasse maggiormente nello studio e desistesse dall'uso di sostanze stupefacenti Abbiamo anche consegnato al PM una serie di foto che dimostravano come l'indagato fosse stabilmente dedito all'assistenza nei confronti della figlia, affetta da deficit motorio. Il PM, dopo aver esaminato la memoria difensiva da noi redatta nella quale evidenziavamo la carenza del requisito della abitualità delle condotte vessatorie, necessario ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, chiedeva l'archiviazione del procedimento ed il GIP accoglieva la richiesta.

Caso legale seguito

Condannata in primo e secondo grado per il reato di violenza privata aggravata dal metodo camorristico : assolta perche’ il fatto non sussiste dalla corte di appello nel giudizio di rinvio a seguito di sentenza di annullamento emessa dalla Corte di Cassazione

2016/2022 - Tribunale di Napoli - Corte di Appello di Napoli - Corte di Cassazione

La nostra assistita veniva rinviata a giudizio per il reato di violenza privata aggravata dall’utilizzo del metodo camorristico per aver rivolto espressioni minacciose ad un soggetto che aveva compiuto una estorsione ai danni di una sua amica, affinchè costui si adoperasse per restituire la somma estorta alla vittima. Nel giudizio di primo grado, definito con le forme del rito abbreviato, l’imputata veniva condannata per il reato di cui all’art. 610 c.p. aggravato ex art. 7 l. 356/92. La Corte di Appello confermava la condanna irrogata in primo grado e pertanto proponevamo Ricorso per Cassazione nel quale evidenziavamo che le sentenze di primo e secondo grado erano affette da vizio conseguente ad erronea applicazione della disposizione di legge di cui all’art. 610 c.p. in quanto il delitto di violenza privata presuppone che la vittima venga costretta a fare, tollerare o omettere qualcosa mentre nella vicenda in esame non risultava che vi fosse stato tale tipo di costrizione, essendo state proferite dall’imputata solamente espressioni minacciose che tuttavia non era dato sapere se avessero sortito qualche effetto. La Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso annullava la sentenza di appello e rimetteva gli atti ad un’altra sezione della Corte di Appello affinchè procedesse ad un nuovo giudizio. La Corte di Appello, in applicazione del principio di diritto dettato dalla Suprema Corte, assolveva l’imputata perché il fatto non sussiste.

Caso legale seguito

Arrestata con l’accusa di aver diretto una associazione per delinquere di stampo camorristico: assolta per non aver commesso il fatto

2019/2022 - Tribunale di Napoli

La nostra assistita è stata raggiunta da una ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. per aver ricoperto un ruolo direttivo in un clan camorristico. Il quadro indiziario a suo carico era costituito dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia che la indicavano come vertice di un gruppo camorristico appartenente ad una confederazione di clan operante nel territorio di Napoli nonché dagli esiti di attività di intercettazione ambientale. Avverso l’ordinanza di custodia cautelare abbiamo proposto ricorso al Tribunale del Riesame ed abbiamo evidenziato che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle attività di intercettazione non emergeva alcuna condotta concreta posta in essere dall'indagata da cui si potesse evincere l’assunzione da parte sua di un ruolo apicale all’interno del clan camorristico. Abbiamo altresì evidenziato che dalle attività di indagine effettuate dalla P.G. emergeva che la nostra assistita era soggetto “rispettato” nell’ambiente delinquenziale in quanto moglie di un noto boss ma che, in concreto, non aveva realizzato alcuna attività sintomatica della sua appartenenza con ruolo dirigenziale al sodalizio. Il Tribunale del Riesame condividendo le nostre argomentazioni ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare per assenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il PM ha chiesto il rinvio a giudizio della nostra assistita e pertanto abbiamo definito il procedimento con il rito abbreviato. Il PM ha chiesto la condanna dell’imputata ad anni 14 di reclusione. Il GIP ha assolto la nostra assistita per non aver commesso il fatto.

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Studio Legale Avv. Gian Paolo Schettino
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