Caso legale:
Il nostro assistito, condannato con sentenza irrevocabile per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e detenuto in carcere in espiazione della pena, propose a mezzo dello scrivente, suo difensore, istanza di differimento dell'esecuzione della pena per gravi motivi di salute, essendo affetto da patologia insuscettibile di essere utilmente curata in regime detentivo carcerario.
Il Magistrato di Sorveglianza rigettò la richiesta di liberazione provvisoria ex art. 684 c.p.p. avanzata dalla difesa in quanto ritenne che non sussistesse il grave pregiudizio per il condannato derivante dal protrarsi della carcerazione e trasmise gli atti al competente Tribunale di Sorveglianza per la decisione definitiva nel merito.
Il Tribunale, anche alla luce della consulenza medica specialistica prodotta dalla difesa in merito alla gravità delle condizioni di salute del condannato ed alla impraticabilità delle cure necessarie in costanza di detenzione inframuraria, ritenne che sussistevano i presupposti per la concessione dell'invocato differimento dell'esecuzione della pena e tuttavia, tenuto conto della pericolosità del condannato, ritenuto il capo ed il promotore di un noto clan camorristico, dispose che la detenzione sarebbe dovuta proseguire nelle forme della detenzione domiciliare autorizzando il condannato ad allontanarsi dalla propria abitazione per due ore al giorno al fine di consentirgli di praticare gli accertamenti diagnostici e le terapie di cui egli necessitava.