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Ricorso in appello: reinserimento nelle gae (graduatorie ad esaurimento) per coloro che non hanno presentato tempestivamente domanda di aggiornamento.

Scritto da: Gianfranco Nunziata - Diritto scolastico




Pubblicazione legale: La sentenza della Corte di Appello di Potenza, n. 265 del 2018 è molto interessante in virtù di molteplici profili, difatti, la Corte di Appello di Potenza ha stabilito: in merito alla competenza territoriale il principio della prevalenza (ovvero del giudice maggiormente competente) trattandosi di ricorso cumulativo davanti al giudice competente per materia ex art. 40 c.p.c..; ha ribadito la giurisdizione dell’A.G.O. in materia di graduatorie permanenti; e infine, anche se in passato la Corte ha ritenuto la definitività della cancellazione dalle GAE ha aderito al recentissimo orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 28250 del 2017 nonché alla giurisprudenza amministrativa espressa dal Consiglio di Stato sentenza n. 3324 del 2017 in merito all’applicabilità dell’art. 1 del D.L. n. 97 del 2004 che consente al docente cancellato dalle GAE, in conseguenza della mancata presentazione della domanda, il reinserimento con il recupero del punteggio maturato al momento della cancellazione.

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Gianfranco Nunziata

Avvocato cassazionista giuslavorista