Avvocato Gianfranco Nunziata a Salerno

Gianfranco Nunziata

Avvocato cassazionista giuslavorista


Informazioni generali

Mi chiamo Gianfranco Nunziata, sono un avvocato cassazionista specializzato in diritto del lavoro e scolastico. Ritengo che alla base di ogni causa, specialmente nel settore lavorativo vi sia necessità di coniugare interessi diversi, per questo offro generalmente servizi di mediazione. Tramite una comprensione profonda dei punti di vista reciproci, applicando quelli che sono i principi del diritto si possono trovare soluzioni ragionevoli in tempi che la giustizia italiana non sarebbe mai in grado di fornire. Ciò permette inoltre di avere costi più competitivi. Opero in tutto il territorio nazionale.

Esperienza


Diritto del lavoro

Sono specializzato in diritto del lavoro 2005, avendo collaborato con 3 diversi studi legali in tale ambito. Ho assistito sia grandi imprese che nuove startup, fornendo consulenza e difesa in contenzioso.


Diritto sindacale

Collabora con molti sindacati del Comparto pubblico e privato.


Ricorso al TAR

Mi occupa di diritto scolastico e concorsi pubblici.


Altre categorie:

Locazioni, Cassazione, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Previdenza, Diritto civile, Divorzio, Domiciliazioni, Sfratto, Risarcimento danni.


Referenze

Intervista pubblica

Diritto del Lavoro

La Città di Salerno - 3/2020

In riferimento alla didattica a distanza occorre verificare cosa stabilisce la contrattazione integrativa in merito ai criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio. Quindi, in assenza di contrattazione integrativa nessuno può essere obbligato: ad un orario di servizio per la didattica a distanza, a compilare schede sul “monitoraggio”, ad usare determinati strumenti o ad effettuare videoconferenze le quali sicuramente - in ogni caso - potranno avere la finalità di consolidamento e di approfondimento, ma non potranno generare valutazioni degli alunni. Si evidenzia, inoltre, che la didattica a distanza - in ogni caso - non può essere intesa come sostitutiva di una didattica in presenza atteso che mancano ad oggi norme a riguardo (è attiva sul sito del Ministero Istruzione, la pagina “Didattica a distanza”). Dunque, il docente deve essere considerato a disposizione, ma senza l’obbligo di adempiere al suo orario settimanale curriculare, previsto per il normale svolgimento delle lezioni.

Esperienza di lavoro

Avvocato - Sindacati ed Enti Pubblici

Dal 1/2020 al 1/2020

Consulenza Legale Ufficio Nazionale Sindacato Comparto Pubblico

Pubblicazione legale

Ricorso avverso l’algoritmo. La mobilità dei docenti secondo la “Buona Scuola” (L. n. 107/2015)

Diritto scolastico

Il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, giudice Dott.ssa Francesca D’Antonio, in merito al famoso algoritmo – in base al quale migliaia di docenti sono stati allontanati da casa – ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha accertato il diritto di parte ricorrente al trasferimento in una delle sedi comprese nell’ambito indicato nella domanda di mobilità dal ricorrente. La sentenza del Tribunale di Salerno n. 336 del 2020 è molto interessante in virtù di molteplici profili, difatti, ha stabilito il Giudice che: dal quadro normativo (CCNI dell’8.4.2016 e O.M. n. 241 dell’8.4.2016) si ricava in primo luogo un criterio di progressività che condiziona il passaggio alla fase successiva delle operazioni di mobilità solo dopo il completamento di quella precedente. All’interno di ciascuna fase, poi, opera il sistema delle precedenze; quindi, per ciascuna preferenza, è stilata una graduatoria e l’esame delle richieste viene effettuato partendo dal più alto punteggio. L’ordine di graduatoria degli aspiranti nell’ambito di ciascuna preferenza è dato dal punteggio più elevato. Pertanto la graduatoria segue l’ordine del punteggio all’interno della preferenza (ambito) indicata dall’aspirante e salvo il sistema delle precedenze; dalle risultanze istruttorie è emerso che i docenti, pur partecipando alla fase C della procedura di mobilità (e dunque ad una fase successiva a quella del ricorrente che, in quanto assunto entro l’a.s. 2014/2015, ha partecipato alla fase B) hanno ottenuto all’esito della stessa l’assegnazione un ambito richiesto dal ricorrente in via preferenziale (al secondo posto) e a questi, non riconosciuto

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Lo studio

Gianfranco Nunziata
Irno 11
Salerno (SA)

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