Avvocato Gianfranco Nunziata a Salerno

Gianfranco Nunziata

Avvocato cassazionista giuslavorista


Informazioni generali

Mi chiamo Gianfranco Nunziata, sono un avvocato cassazionista specializzato in diritto del lavoro e scolastico. Ritengo che alla base di ogni causa, specialmente nel settore lavorativo vi sia necessità di coniugare interessi diversi, per questo offro generalmente servizi di mediazione. Tramite una comprensione profonda dei punti di vista reciproci, applicando quelli che sono i principi del diritto si possono trovare soluzioni ragionevoli in tempi che la giustizia italiana non sarebbe mai in grado di fornire. Ciò permette inoltre di avere costi più competitivi. Opero in tutto il territorio nazionale.

Esperienza


Diritto del lavoro

Sono specializzato in diritto del lavoro 2005, avendo collaborato con 3 diversi studi legali in tale ambito. Ho assistito sia grandi imprese che nuove startup, fornendo consulenza e difesa in contenzioso.


Diritto sindacale

Collabora con molti sindacati del Comparto pubblico e privato.


Ricorso al TAR

Mi occupa di diritto scolastico e concorsi pubblici.


Altre categorie:

Locazioni, Cassazione, Previdenza, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Diritto civile, Divorzio, Domiciliazioni, Sfratto, Risarcimento danni.


Referenze

Esperienza di lavoro

Avvocato - Sindacati ed Enti Pubblici

Dal 1/2020 al 1/2020

Consulenza Legale Ufficio Nazionale Sindacato Comparto Pubblico

Pubblicazione legale

Ricorso avverso l’algoritmo. La mobilità dei docenti secondo la “Buona Scuola” (L. n. 107/2015)

Diritto scolastico

Il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, giudice Dott.ssa Francesca D’Antonio, in merito al famoso algoritmo – in base al quale migliaia di docenti sono stati allontanati da casa – ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha accertato il diritto di parte ricorrente al trasferimento in una delle sedi comprese nell’ambito indicato nella domanda di mobilità dal ricorrente. La sentenza del Tribunale di Salerno n. 336 del 2020 è molto interessante in virtù di molteplici profili, difatti, ha stabilito il Giudice che: dal quadro normativo (CCNI dell’8.4.2016 e O.M. n. 241 dell’8.4.2016) si ricava in primo luogo un criterio di progressività che condiziona il passaggio alla fase successiva delle operazioni di mobilità solo dopo il completamento di quella precedente. All’interno di ciascuna fase, poi, opera il sistema delle precedenze; quindi, per ciascuna preferenza, è stilata una graduatoria e l’esame delle richieste viene effettuato partendo dal più alto punteggio. L’ordine di graduatoria degli aspiranti nell’ambito di ciascuna preferenza è dato dal punteggio più elevato. Pertanto la graduatoria segue l’ordine del punteggio all’interno della preferenza (ambito) indicata dall’aspirante e salvo il sistema delle precedenze; dalle risultanze istruttorie è emerso che i docenti, pur partecipando alla fase C della procedura di mobilità (e dunque ad una fase successiva a quella del ricorrente che, in quanto assunto entro l’a.s. 2014/2015, ha partecipato alla fase B) hanno ottenuto all’esito della stessa l’assegnazione un ambito richiesto dal ricorrente in via preferenziale (al secondo posto) e a questi, non riconosciuto

Pubblicazione legale

Riconoscimento integrale dell’intero servizio ai fini della ricostruzione della carriera

Diritto scolastico

La sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, è molto interessante in virtù di molteplici profili, difatti: Il Tribunale di Salerno ha affrontato la rilevanza della sentenza Motter nella ricostruzione della carriera del personale ATA alla luce della recente sentenza della Cass. Civ., Sez. lav., n. 31150 del 2019, quindi, condividendo le osservazioni della Suprema Corte; In merito alla prescrizione il Tribunale di Salerno ha stabilito che l’anzianità di servizio in sé non è suscettibile di prescriversi autonomamente e indipendentemente dai diritti cui che su di essa si fondano, per la semplice ragione che l’anzianità di servizio, lungi dal costituire l’oggetto di un autonomo diritto, è elemento costitutivo di altri diritti, di natura per lo più patrimoniale. Quindi, il diritto alla progressione economica (nella specie per fasce stipendiali, c.d. gradoni), sia pur prescritto con riferimento ad un dato periodo, non preclude il conseguimento dei successivi aumenti stipendiali; Per concludere, il Tribunale ha accertato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio non di ruolo prestato prima dell’assunzione a tempo indeterminato a decorrere dal 10 luglio 2001, pertanto, l’amministrazione scolastica resistente è stata condannata ad effettuare l’esatta ricostruzione di carriera dei ricorrenti, tenendo conto di tutti i periodi di servizio effettivamente prestati dopo il 10.7.2001, nonché a provvedere all’inquadramento dei ricorrenti nella corrispondente fascia stipendiale e a corrispondere le differenze retributive maturate a decorrere dal quinquennio antecedente.

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Lo studio

Gianfranco Nunziata
Irno 11
Salerno (SA)

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