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Avvocato Gianluca Panetti a Roma

Gianluca Panetti

Avvocato a Roma

Informazioni generali

Mi chiamo Gianluca Panetti, ho 50 anni e sono un avvocato Cassazionista, con esperienza ventennale nei principali ambiti del diritto civile (responsabilità contrattuale e aquiliana, responsabilità da fatto illecito, infortuni sul lavoro, malpractice medica, infortunistica stradale), del diritto di famiglia, del diritto commerciale (societario, bancario, fallimentare), del recupero crediti e del diritto del lavoro. Correttezza, lealtà, trasparenza, impegno, sono i principi ed i valori che guidano i miei comportamenti e mi consentono di offrire un vato standard qualitativo ed un servizio di assistenza legale qualificato.

Esperienza


Diritto di famiglia

Sono particolarmente attivo nel settore del diritto di famiglia, nel quale offro assistenza e consulenza ai clienti, tutelando l’intera sfera della persona, i suoi sentimenti ed i suoi bisogni, nonché indirizzando gli stessi verso un accordo sostenibile, in caso di percorsi consensuali, ovvero verso la migliore strategia difensiva, nel caso di procedure giudiziali, mettendo sempre il diritto dei figli, soprattutto se minorenni, al primo posto.


Incidenti stradali

Ho maturato una notevole esperienza nel settore dell'infortunistica stradale, svolgendo da oltre 20 anni attività di assistenza e consulenza legale per sinistri stradali (anche per conto di carrozzerie e/o agenzie di assicurazioni), affiancando i clienti in tutte le fasi necessarie per ottenere il giusto risarcimento nel più breve tempo possibile.


Recupero crediti

Ho conseguito elevata esperienza nella gestione del contenzioso e del recupero giudiziale dei crediti in sofferenza per conto di Banche, Istituti di Credito e Master, Primary e Special Servicer su tutti i Fori nazionali.


Altre categorie

Contratti, Diritto civile, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Diritto commerciale e societario, Fallimento e proc. concorsuali, Investimenti, Usura, Diritto assicurativo, Pignoramento, Diritto del lavoro, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Previdenza, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Diritto dei trasporti terrestri, Multe e contravvenzioni, Risarcimento danni, Malasanità e responsabilità medica, Cassazione.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Il Tribunale di Verona disapplica l'obbligatorietà della mediazione perché non ha costi contenuti e ciò è in contrasto con la Direttiva UE

A ben vedere però va ribadito (si vedano sul punto l’ordinanza di questo giudice del 28.9.2017) come la norma in tema di mediazione sopra citata sia in contrasto con i principi fondamentali della Ue, a fortiori a seguito della entrata in vigore, il 15 novembre, del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150, che, tra le altre cose, ha elevato gli importi delle spese per la mediazione, determinando un incremento dei complessivi costi che le parti devono sostenere per la mediazione obbligatoria e che, aspetto da non dimenticare, sono comprensivi di quelli per l’assistenza difensiva obbligatoria. La Corte di Giustizia ha infatti affermato che un simile giudizio di compatibilità può essere espresso qualora la procedura soddisfi congiuntamente tutte le seguenti condizioni: 1) non conduca ad una decisione vincolante per le parti; 2) non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale; 3) sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione; 4) non generi costi, ovvero generi costi non ingenti. Ciò detto, ad avviso di questo giudice, la disciplina nazionale della mediazione obbligatoria, come integrata dal regolamento, non rispetta la penultima delle predette condizioni poiché, prevedendo anche l’assistenza difensiva obbligatoria (art. 8, comma 5, d. lgs. 28/2010) comporta dei costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti.

Sentenza giudiziaria

Il Tribunale di Roma: anche in RC auto autoliquidabili nel precetto gli interessi moratori in caso di domanda giudiziale

Trib. Roma, Sez. III, G.E. D'Angeli, RGE 9711/23

Il saggio di interessi di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d’applicazione.

Pubblicazione legale

Messaggi d’amore e foto su Facebook, ma per l’amante: il social network inchioda il marito

Diritto e Giustizia

Un uomo che declama pubblicamente, su Facebook, il proprio amore per una donna – che non è la moglie! – è la prova più comoda da utilizzare in un caso di separazione. Difatti, nella vicenda presa in esame dai giudici del Tribunale capitolino, proprio le esternazioni del marito sul social network – con foto annesse – sono state valutate come inequivocabili: logico, per i magistrati, attribuire all’uomo ogni responsabilità per la rottura della coppia. Evidente il fatto che il rapporto è «entrato in crisi» a causa del «tradimento» da parte del marito, «reso pubblico sul social network». E a colpire negativamente i giudici sono state anche «le modalità con cui è stata coltivata la relazione extraconiugale», modalità che «hanno leso la dignità e l’onore» della moglie.

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Lo studio

Gianluca Panetti
Viale Delle Milizie 38
Roma (RM)