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Avvocato Gianluca Tosches a Bari

Gianluca Tosches

Avvocato civilista a Bari

Informazioni generali

Laureatomi all'Università di Bari (Aldo Moro) con la votazione di 110 e lode ho immediatamente intrapreso la carriera forense, affrontando con successo controversie nel ramo civile (diritti reali, contratti, successioni e famiglia), del diritto agrario, del lavoro, della tutela dei minori e della responsabilità extracontrattuale. Il rapporto con i miei clienti è da sempre improntato sulla schiettezza e sull'empatia. Collaboro anche con la Cattedra di Diritto Processuale Civile dell'Università del Salento in qualità di dottorando e cultore della materia, occupandomi prevalentemente di esecuzione forzata. Parlo inglese e spagnolo.

Esperienza


Eredità e successioni

Ho trattato numerose controversie ereditarie. Per esperienza posso dire che la materia delle successioni, il più delle volte, racchiude al suo interno ulteriori questioni giuridiche "nascoste" che vengono a galla via via nel corso del giudizio. La mia versatilità professionale mi ha spesso aiutato a non restare spiazzato difronte a queste situazioni non preventivate e ha contribuito al conseguimento di ottimi risultati per i miei clienti.


Separazione

Ho curato con successo numerose pratiche di separazione, con particolare attenzione e sensibilità nei casi in cui venivano coinvolti anche dei minori. Ove possibile prediligo la strada della conciliazione tra le parti; in caso contrario credo molto nel coinvolgimento del cliente per stilare una strategia difensiva comune volta al raggiungimento del massimo risultato.


Diritto civile

Il diritto civile è il motivo per cui faccio questo mestiere. Lo studio del rapporto tra privati nell'ambito delle obbligazioni, dei contratti, dei diritti reali, delle successioni e del diritto di famiglia è oggetto quotidiano delle mie giornate. Non credo a chi vende "soluzioni lampo" alle questioni giuridiche prospettate in questo ambito molto complesso del diritto privato: una volta ricevuto il cliente ed ascoltati i fatti, espongo la mia prima impressione, per poi prendermi il tempo necessario a fornire una risposta ponderata, completa e tecnicamente corretta. Il diritto civile non è mai scontato, richiede ingegno e dedizione.


Altre categorie

Recupero crediti, Diritto agrario, Tutela dei minori, Pignoramento, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Diritto di famiglia, Matrimonio, Unioni civili, Divorzio, Diritto commerciale e societario, Fallimento e proc. concorsuali, Proprietà intellettuale, Brevetti, Marchi, Diritto assicurativo, Contratti, Sovraindebitamento, Diritto del lavoro, Ricorso al TAR, Incidenti stradali, Diritto marittimo, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica, Diritto del turismo, Diritto dello sport, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

La pignorabilità delle anticipazioni di tesoreria tra contrasti giurisprudenziali e profili processuali

Rivista dell'esecuzione forzata

Nell'articolo in questione si tratta il tema dell'impignorabilità delle anticipazioni di tesoreria degli Enti Pubblici, analizzando le varie tesi che in dottrina e giurisprudenza si sono susseguite sul punto.

Pubblicazione legale

L’utilità dell’intervento dei creditori nel procedimento di espropriazione dei crediti alla luce dei limiti sanciti dall’art. 546 c.p.c..

Rivista dell'esecuzione forzata

Il limite dell’importo del credito precettato aumentato della metà, previsto dall’art. 546, 1° co., c.p.c., individua anche l’oggetto del processo esecu-tivo, sicché, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, pur se del medesimo procedente, non consente il superamento del detto limite e, quindi, l’assegnazione di crediti in misura maggiore.

Pubblicazione legale

La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento come causa di estinzione atipica ed insanabile del processo esecutivo immobiliare

Rassegna dell’Esecuzione Forzata

A norma degli artt. 2668-bis e 2668-ter c.c., introdotti dall’art. 62 della legge n. 69/2009, l’effetto della trascrizione del pignoramento immobiliare cessa se la trascrizione non è rinnovata nel termine di venti anni dalla data in cui fu compiuta, con la conseguente caducazione del processo esecutivo nella sua interezza e, pertanto, anche dell’atto di pignoramento nel suo essenziale contenuto di ingiunzione al debitore di non disporre del bene assoggettato ad espropriazione. Per questa ragione non è ammissibile la rinnovazione tardiva della trascrizione, essendo detta rinnovazione possibile solamente prima della scadenza del ventennio. Tale vicenda estintiva è affidata al potere di rilevazione officiosa del giudice dell’esecuzione e va inquadrata tra le ipotesi di chiusura anticipata del processo esecutivo, esulando dal paradigma dell’art. 630 c.p.c. in tema di estinzione tipica.

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Lo studio

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Corso Mazzini 102
Bari (BA)