Sentenza giudiziaria:
• che la proposta eccezione difensiva - di declaratoria di nullità del decreto di latitanza - non può considerarsi tardiva tout court (perché, in ipotesi, afferente a nullità a regime intermedio sicché sanata in quanto non dedotta entro la sentenza di prime cure), e ciò in forza di quell’orientamento di legittimità “...secondo cui l’erronea dichiarazione di latitanza dell’imputato, siccome fondata su decreto invalido, inficia la validità della citazione a giudizio che è da considerare tamquam non esset e travolge ogni atto successivo, imponendo la regressione del procedimento. E’ quindi errata l’affermazione secondo cui, dichiarata la latitanza nella fase delle indagini preliminari, l’imputato avrebbe potuto eccepire la nullità delle notifiche in tal modo effettuate e l’invalidità, di conseguenza, del giudizio celebratosi in sua assenza, soltanto denunziando il decreto di latitanza emesso nella fase delle indagini nei termini dell’articolo 181 c.p.p., comma 2...” (Cass. pen. 10 settembre 2021 n. 33618); ipotesi per procedere in absentia, senza che l'imputato abbia ricevuto la notifica a mani proprie e che vi sia la conoscenza effettiva della vocatio in iudicium, è la volontaria sottrazione «alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento», tratta da condotte positive non tipizzate e da accertarsi in fatto;