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Caso Stefano Lanzi

2021




Caso legale: In merito all’articolo pubblicato oggi (qui il LINK), relativo alla squalifica per 18 mesi di Stefano Lanzi, pubblichiamo una precisazione dell’Avv. Gianpaolo Rossini: “Gentile redazione, su incarico del mio assistito Sig. Stefano Lanzi, in seguito all’articolo pubblicato in data odierna ed avente ad oggetto il procedimento disciplinare sportivo che lo ha visto coinvolto, sono qui a riportarVi una breve nota di replica al fine di poter meglio chiarire i fatti per come sono andati. In particolare, nel corso del succitato procedimento disciplinare sportivo, è stato chiarito ed acclarato oltre ogni ragionevole dubbio che la positività alla sostanza vietata “clenbuterolo” non è stata determinata dalla volontà dell’atleta di alterare le proprie prestazioni sportive ma solo ed esclusivamente in ragione di una condizione medico clinica pregressa al controllo antidoping, che lo vedeva costretto ad assumere un farmaco contenente il principio attivo vietato. La tesi difensiva dell’atleta è stata accolta in toto dal collegio giudicante dell’UCI, che tuttavia, sebbene abbia riconosciuto la buona fede nonchè l’estraneità circa la presunta assunzione fraudolenta, ha dovuto disporre la sanzione più lieve prevista dal codice sportivo antidoping, dato che l’atleta, come da procedura avrebbe dovuto dare comunicazione per tempo al CEFT (Comitato Esenzione ai Fini Terapeutici) della patologia e di eventuali farmaci assunti in ragione di quest’ultima.”

Fonte: Solobike



Pubblicato da:


Gianpaolo Rossini

Avvocato esperto in diritto dello sport e antidoping