Ricorre responsabilità medica in caso di nesso causale tra la lesione subita alla salute e la condotta dell’operatore sanitario.
Attualmente la responsabilità medica è disciplinata dalla Legge Gelli – Bianco (n. 24/2017).
Fondamentale risulta la necessaria acquisizione del consenso informato e il diritto del paziente all’autodeterminazione delle scelte terapeutiche.
Occorre, quindi, che chi opera assolva correttamente ai propri obblighi informatici, pena la responsabilità.
Nel caso di errore medico, che un medico legale dovrà attentamente valutare, sorge l’obbligo di rispondere delle conseguenze derivanti dalla condotta illecita, commissiva od omissiva.
La richiesta danni andrà rivolta sia al medico che ha effettivamente operato sia alla struttura sanitaria presso la quale ha lavorato.
L’eventuale giudizio andrà proceduto da un tentativo di conciliazione, che potrà essere esperito o tramite un procedimento di mediazione o tramite un ricorso ex art. 696 bis c.p.c.
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