Avvocato Giorgia Pavani a Valsamoggia

Giorgia Pavani

Avvocato in Valsamoggia

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Negoziazione assistita e mediazione, le differenze

Scritto da: Giorgia Pavani -

Pubblicazione legale:

Sono entrambe ADR, cioè sistemi di risoluzione alternativa della lite. Lo scopo del legislatore è provare di evitare l’intasamento delle aule giudiziarie, per tutte quelle questioni che potrebbero essere risolte al di fuori. Per alcune materie le ADR sono condizione di procedibilità per il successivo eventuale giudizio, quindi obbligatorie. Altre volte rimangono a totale discrezione della parte istante. La negoziazione assistita è obbligatoria nelle cause di risarcimento danni per circolazione di veicoli o natanti e nelle altre domande di pagamento per somme fino a 50.000 euro. Tale procedura parte con un invito, da parte dell’avvocato dell’istante, a stipulare una convenzione di negoziazione volta a terminare con il raggiungimento di un accordo. La mediazione invece è obbligatoria per le seguenti materie: condominio, diritti reali, divisioni, successioni, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di azienda, responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Il procedimento si svolge innanzi a un organismo di mediazione e resta per la parte l’obbligatorietà di farsi assistere da un avvocato. La principale differenza tra i due procedimenti consiste nel fatto che mentre, in caso di negoziazione, è l’avvocato della parte istante che si rivolge direttamente alla controparte, in caso di mediazione è l’organismo preposto che fa da tramite e gestirà il procedimento fino alla fine.

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Avv. Giorgia Pavani - Avvocato in Valsamoggia

Sono l'avvocato Giorgia Pavani e da oltre 15 anni esercito questa professione. Uno dei miei obiettivi principali è la risoluzione rapida e quanto più possibile indolore dei problemi, alla ricerca del minimo inasprimento degli animi e nella speranza di lasciare un ricordo sereno nei clienti, con i quali vi è costante interazione e aggiornamento su ogni attività.




Giorgia Pavani

Esperienza


Diritto di famiglia

Negli anni di lavoro ho avuto la possibilità di seguire molte separazioni e divorzi, sia consensuali che giudiziali, oltre ad aiutare numerose coppie di fatto con figli nella ricerca di accordi per la loro gestione. Il mio primo obiettivo è sempre stato quello di aiutare chi si voleva separare a farlo in modo consensuale, trovando quindi un accordo, scongiurando il più possibile di procedere con pratiche giudiziali di lunga e scomoda risoluzione.


Incidenti stradali

Lavorando per vari assicuratori, ho avuto modo di seguire un numero molto elevato di incidenti stradali, gestendo sia danni materiali che danni fisici e conosco il settore interamente e nel dettaglio. So consigliare fin dall'inizio la procedura migliore per arrivare ad ottenere il giusto risarcimento del danno nel caso di ragione e il giusto trattamento nel caso di responsabilità.


Diritto civile

Ho molti anni di esperienza alle spalle, sia nell'ambito stragiudiziale che giudiziale. La precisione con cui lavoro e la conoscenza del diritto mi permettono di lavorare in modo serio e qualificato. Nella mia esperienza lavorativa ho toccato tutti gli aspetti del diritto civile e mi sono specializzata in alcuni di essi, tra cui il diritto di famiglia, i sinistri stradali, le procedure di sfratto, la volontaria giurisdizione, il recupero crediti e altri ancora.


Altre categorie:

Recupero crediti, Contratti, Sfratto, Diritto assicurativo, Eredità e successioni, Unioni civili, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Pignoramento, Mobbing, Diritto condominiale, Locazioni, Multe e contravvenzioni, Tutela del consumatore, Risarcimento danni, Mediazione, Negoziazione assistita.



Referenze

Recensione positiva

Dicono di me

1/2024 - Mario Nannucci - Giucar Services s.r.l.

Persona molto seria e competente, non spinge il cliente a pratiche di difficile soluzione e rapporto professionalità / prezzo assolutamente corretto.

Pubblicazione legale

Il decreto ingiuntivo

Se sei un creditore e vuoi recuperare quanto ti spetta, ma il debitore tentenna ad adempiere spontaneamente, puoi avvalerti dello strumento del decreto ingiuntivo. Trattasi di un provvedimento del giudice che ingiunte al debitore di pagare il dovuto, inclusi interessi e spese legali, entro il termine di 40 giorni dalla notifica, o immediatamente nel caso di provvedimento provvisoriamente esecutivo. Potrai ottenere l’ingiunzione con la sola dimostrazione di avere un credito certo, liquido ed esigibile. La controparte, quindi il debitore, non avrà modo di contestare la tua richiesta fino a che il provvedimento di ingiunzione non gli verrà notificato. Solo dopo questo momento, nel caso in cui ritenga che l’importo ingiunto, per una qualsiasi ragione, non sia dovuto, potrà procedere con l’opposizione al decreto ingiuntivo, motivando le sue contestazioni, notificando al tuo avvocato costituito in giudizio un atto di citazione ed andando quindi ad instaurare un vero e proprio giudizio. Il vantaggio della procedura di ingiunzione di pagamento è la sua rapidità. Infatti, nel caso in cui il tuo debitore non abbia ragioni per opporsi all’ingiunzione ricevuta, lo stesso avrà solo 40 giorni per pagare il dovuto o addirittura dovrà farlo immediatamente in caso di ingiunzione provvisoriamente esecutiva. Diversamente, quindi in mancanza di pagamento spontaneo, il creditore potrà iniziare la procedura esecutiva, passando per la notifica dell’atto di precetto per arrivare agli atti di pignoramento.

Pubblicazione legale

La responsabilità medica

Ricorre responsabilità medica in caso di nesso causale tra la lesione subita alla salute e la condotta dell’operatore sanitario. Attualmente la responsabilità medica è disciplinata dalla Legge Gelli – Bianco (n. 24/2017). Fondamentale risulta la necessaria acquisizione del consenso informato e il diritto del paziente all’autodeterminazione delle scelte terapeutiche. Occorre, quindi, che chi opera assolva correttamente ai propri obblighi informatici, pena la responsabilità. Nel caso di errore medico, che un medico legale dovrà attentamente valutare, sorge l’obbligo di rispondere delle conseguenze derivanti dalla condotta illecita, commissiva od omissiva. La richiesta danni andrà rivolta sia al medico che ha effettivamente operato sia alla struttura sanitaria presso la quale ha lavorato. L’eventuale giudizio andrà proceduto da un tentativo di conciliazione, che potrà essere esperito o tramite un procedimento di mediazione o tramite un ricorso ex art. 696 bis c.p.c.

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Lo studio

Giorgia Pavani
Via Rocchi 12
Valsamoggia (BO)

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