Uno degli ultimi casi affrontati offre uno spunto per approfondire il tema degli accordi privati, stipulati tra genitori non coniugati, aventi ad oggetto la regolamentazione dei rapporti patrimoniali (e non) tra genitori/figlio, ivi compresi - a titolo d’esempio – l’assegno di mantenimento, la ripartizione delle spese straordinarie o l’assegnazione della casa famigliare. Orbene detti accordi, alla luce della recente pronuncia n. 663/2022 della Suprema Corte di Cassazione, devono ritenersi validi, efficaci e vincolanti in quanto espressione di autonomia privata ex art. 337 ter comma 4 c.c.; questo, il principio di diritto espresso dagli Ermellini: "In tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cui all'art. 337 ter c.c., comma 4, anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell'autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un'omologazione o controllo giudiziale preventivo". E ciò con l'ovvio e naturale limite che dette pattuizioni corrispondano all'effettivo interesse morale e materiale della prole.
L'avvocato Giorgia Persoglia si è laureata con 110 e lode presso l'Università di Trieste ed è stata destinataria di svariati riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio "Marco Ubertini" per aver superato l'esame di stato con le votazioni più alte della regione Friuli Venezia Giulia. Opera prevalentemente nell'ambito civile, con particolare riguardo al diritto di famiglia, sua principale vocazione. Vista la delicatezza della materia trattata, "empatia" è la parola d'ordine: il cliente viene seguito in questo difficile percorso offrendo, qualora si volesse, anche il supporto psicologico di stimati professionisti in materia.
La materia del recupero crediti mi accompagna sin dagli albori del mio percorso professionale. Anche in questo caso il cliente, dopo aver tentato una soluzione transattiva della vicenda, verrà seguito passo dopo passo in tutto l'iter esecutivo, a partire dall'ottenimento di un titolo atto alla riscossione, sino al pignoramento (sia esso mobiliare, immobiliare o presso terzi). Materia, questa, che applico anche nell'ambito del diritto di famiglia, e ciò per garantire il recupero di somme non versate a vario titolo: si pensi, ad esempio, al mancato pagamento dell'assegno di mantenimento da parte del coniuge.
La spiccata passione per questa materia mi consente di trattare il diritto di famiglia con il grado di approfondimento e di professionalità richiesta. Forte dei continui corsi di aggiornamento, dei quali l'ultimo mi ha conferito la qualifica di "curatrice del minore", sono in grado di offrire consulenza e assistenza legale in ambito coniugale, di convivenze "di fatto" ed in tema di unioni civili, ivi comprese le questioni puramente e prettamente patrimoniali.
La separazione, quanto il divorzio, rappresentano le sfaccettature più delicate del diritto di famiglia e, in quanto tali, meritano di essere affrontante con la serietà e la discrezione richiesta dal caso di specie, tanto che si tratti di una separazione consensuale, sia che si parli di una sofferta separazione giudiziale coinvolgente minorenni e/o questioni patrimoniali di non facile risoluzione. Ed è proprio la professionalità, sommata all'empatia, ciò che viene garantito: il cliente viene assistito a 360° con l'imprescindibile priorità di soddisfarne le esigenze, ancor'più qualora si tratti del benessere della prole coinvolta.
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Giorgia Persoglia
Via G. Gallina N. 5
Trieste (TS)
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