Pubblicazione legale
Art. 13-bis Legge Professionale
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Sull’art. 13-bis Legge Professionale Il rapporto intercorso tra una società assicurativa,
banca o Ente (cd “committenti forti”) con avvocati definiti “fiduciari” va sì
qualificato ai sensi dell’art.2229 c.c., ma non va più regolato ai sensi
dell’art. 2233 cc ovvero dagli accordi convenzionali bensì dall’art. 13- bis Legge Professionale che è lex specialis. La norma dell’art.
13-bis (“Equo compenso e clausole vessatorie) ,
introdotto nella Legge Forense n.172 del 4 dicembre 2017 dall’art.
19-quatordicies, comma 1, d.l.16 ottobre 2017, n.148, si applica agli avvocati iscritti all’albo, nei rapporti professionali
regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività (di
cui all’art. 2, commi 5 e 6, primo periodo) in favore di imprese bancarie e assicurative con riferimento al caso in cui le convenzioni sono unilateralmente
predisposte dalle predette imprese . Le c.d. Convenzioni rappresentano contratto-tipo
in cui le clausole sono state interamente “predisposte” dall’impresa ed è sostanzialmente
uguale per tutti i professionisti. Le clausole non sono state proposte agli avvocati o ma utilizzate dalla società che se
ne avvale e le impone alla controparte debole. Detta convenzione, dall’introduzione
dell’art. 13-bis si presume unilateralmente predisposta ponendo
a carico del committente l’onere di dimostrare la prova contraria
ovvero che le clausole non sono state predisposte ma congiuntamente determinate
e concordate con l’avvocato. L’ammontare della
retribuzione è oggetto di disciplina garantistica sia nella Carta dei Diritti
fondamentali, sia nella Costituzione Italiana (art. 36) ed è uno dei principi
cardine del diritto del lavoro, sia dipendente che autonomo. L’espressione “equo
compenso” ha riguardo all’ammontare del compenso professionale che deve essere non irrisorio, ma satisfattivo e dignitoso
e decoroso. Perché sia “equo” il compenso deve rispondere a due requisiti
concorrenti, non alternativi, ex c.2
dell’art. 13 bis : deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità
del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione
conforme ai parametri del DM n. 55/2014. Se manca anche uno soltanto dei
requisiti il compenso non è equo. La non equità del
compenso rappresenta soltanto una delle cause da cui può scaturire la vessatorietà
delle clausole contenute nella Convenzione 2017. In particolare, l’art.
13-bis prevede che le clausole contenute nelle convenzioni si considerano
vessatorie quando “ determinano, anche
in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell’avvocato (comma
4)”. Tale squilibrio si
verifica quando il rapporto tra le
prestazioni non trovava alcuna giustificazione dal punto di vista
sinallagmatico ed è collegato alla condotta discrezionale e autoritaria del
committente . Il “ significativo
squilibrio contrattuale” ha consistito sia nell’imposizione di clausole cd.
“capestro” (quali quelle espressamente previste dal legislatore all’art.
13-bis, comma 5 ) sia nella determinazione di un compenso non equo. Quando gli
incarichi affidati diventano irrisori tale squilibrio si appalesa fortemente e
sembrava, fino al 2018, che da questa gabbia non se ne potesse più uscire. Mettiamo
il caso di un fiduciaro che ha “lavorato” per una grossa Compagnia per quasi 20
anni e, progressivamente gli vengono affidati sempre meno incarichi. Cosa può
fare? Il
comma 5 dell’art. 13-bis considera concretamente
vessatorie le clausole che consistono: nella riserva al cliente
della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni di contratto;” nell’attribuzione
al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l’avvocato
deve eseguire a titolo gratuito; nell’anticipazione delle spese della
controversia a carico dell’avvocato; nella previsione di clausole che impongono
all’avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla
prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione L’articolo
in esame consente all’avvocato contraente debole che trae pregiudizio dallo squilibrio
contrattuale verificatosi, di agire per far dichiarare nulla la convenzione. Tale
azione non è soggetta a prescrizione ex
art. 1422 c.c . Essa può essere esperita in ogni momento dal professionista giacchè l’art. 1, comma 487,
lett d), legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha abrogato l’art. 13-bis, comma 9, in
forza del quale l’azione diretta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole
della convenzione doveva essere “proposta,
a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle
convenzioni medesime”. La predetta nullità
di protezione può, dunque, essere azionata dall’avvocato ex fiduciario per tutte le cause affidate dall’inizio del
rapporto fiduciario perché trattasi
di contratto di durata ma non a consegne ripartite proprio perché le convenzioni
non prevedono che ogni incarico avesse una sua autonomia e, se concluso, era da
considerarsi separatamente rispetto alla prosecuzione del rapporto. L’ art.
13-bis, comma 8 , della legge forense dispone che le clausole considerate
vessatorie sono nulle, “mentre il
contratto rimane valido per il resto”. Siffatta previsione è espressione
del principio generale di conservazione del contratto ex art. 1419 c.c.. A
tal proposito, l’avvocato che ha rifiutato di sottoscrivere una ulteriore convenzione
peggiorativa può dichiarare di volersi
avvalere della previsione di cui all’art. 1419, comma 1, cod. civ. secondo cui la
nullità delle singole clausole importa la
nullità dell’intero contratto perché egli non lo avrebbe concluso senza
quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità. Una
volta dichiarata la nullità della convenzione l’avvocato potrà fatturare
parcelle integrative nel rispetto delle tariffe previgenti o dei parametri del
DM 55/2014 e potrà chiedere il risarcimento del danno (lucro cessante, perdita
di chance, indebito arricchimento,dipendenza economica, ecc…) Per
cui, nel ringraziare per il prezioso contributo il prof. Guido Alpa, invito tutti
i colleghi a far fronte comune contro i grossi committenti e a non lasciare che
questo importantissimo articolo venga ignorato.
Avv.
Giovanna Avallone