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"La rilevanza strategica degli Intangibles nella fase Post-Covid"
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La rilevanza strategica degli Intangibles nella fase Post-Covid **
Il perdurare dell’emergenza Covid con le connesse incertezze
potrebbe indurre l’imprenditore a rinviare decisioni piuttosto da assumere
oggi, affinché queste in futuro dispieghino tutti i propri effetti
efficacemente e tempestivamente.
Nello specifico, se è condivisa l’opinione che attribuisce un
ruolo essenziale e propulsivo agli intangibles [1]
nella imminente fase post-Covid, occorre prendere decisioni conseguenti.
a. a. 0ccorre
quindi in primo luogo porsi il problema della loro miglior tutela e
protezione legale , possibilmente anche internazionali, senza trascurare la Rete:
sarà cioè sempre più necessaria una strategia dedicata, che parta dalla fase di
registrazione e brevettazione. I relativi strumenti giuridici, pur numerosi,
sono più alla portata della medio-grande impresa che delle MPMI; in
controtendenza, va quindi sottolineato il cd. voucher gratuito “3I” che
consente alle start-up innovative di commissionare servizi per la brevettabilità
delle proprie invenzioni [2] .
b.
b. In
secondo luogo esiste una vasta gamma di incentivi fiscali [3]
funzionali a molti intangibles : qui ricordiamo i tanti tipi di crediti
di imposta che possono agevolare gli immateriali strumentali in quanto tali [4] ,
oppure anche le attività di ricerca, sviluppo o/e innovazione, che normalmente
possono sfociare nella creazione - talvolta seriale - di brevetti o modelli
industriali. A questi si affianca e li completa, il noto strumento del Patent
Box , che dimezza [5]
le imposte [6]
sui redditi derivanti dal succedaneo sfruttamento economico di molti beni
immateriali [7] ; le
recenti semplificazioni normative [8]
- che rendono sempre facoltativo il ruling di standard internazionale e
introducono una penalty protection a determinate condizioni -
prevedibilmente faciliteranno la diffusione ulteriore di questo strumento.
c 1 . Infine è di grande attualità
il tema della valorizzazione in bilancio degli intangibles già facenti
parte del patrimonio di conoscenze dell’impresa: essi possono essere
valorizzati per patrimonializzare il proprio bilancio, eventualmente anche per
facilitare l’accesso al credito bancario e simili, o per agevolare la
partecipazione a bandi di gara. Gli strumenti recentemente proposti dal
legislatore al riguardo sono il riallineamento e la rivalutazione solo
civilistica dei beni di impresa [9] ;
tali operazioni presentano un ambito oggettivo più ampio degli immateriali qui
in discussione, potendo riguardare anche l’avviamento, le partecipazioni e gli
immobili che non costituiscano merce. Inoltre possono riguardare anche singoli
beni a scelta dell’imprenditore, purchè posseduti al 31 dicembre 2019 e
riallineati o rivalutati nel bilancio successivo, di prossima approvazione. E
nel cd. Decreto “Sostegni-bis” potrebbe essere prevista la proroga di tale
norma ai bilanci 2021. Inoltre, recenti interventi dell’OIC e dell’Agenzia
delle Entrate [10] per
quanto di rispettiva competenza, hanno chiarito - essendoci significativi dubbi
al riguardo - la possibilità di rivalutare anche intangibles quali
marchi e know-how non più iscritti a stato patrimoniale, ma subito spesati
a conto economico: purchè tuttora giuridicamente tutelabili [11] .
c 2. Ma la
massimazione dei benefici assicurati da tale normativa emergenziale si ottiene
attribuendo riconoscimento anche fiscale ai valori contabili così emergenti:
previo pagamento di una ridotta imposta sostituiva (3 %) [12]
sarà infatti possibile dedursi ad aliquota piena già dall’esercizio 2021 la
differenza da rivalutazione di competenza. Tale opzione risulta al momento
limitata ai bilanci 2020 in via di approvazione [13]
[14] .
c 3. Discorso
a parte naturalmente va fatto per gli intangibles (come per gli altri asset
diversi dai beni merce ove esistenti) detenuti dalle imprese alberghiere e termali [15]
alle quali, in considerazione della gravità della crisi del settore, è
riconosciuta la facoltà di rivalutarli in esenzione di imposta. Tale
rivalutazione gratuita avrà piena rilevanza fiscale, potrà esser imputata anche
nel bilancio 2021, ma dovrà esser effettuata per categorie omogenee.
[1]
Per spirito di sintesi, il termine intangibles nella presente sede vuole
riferirsi congiuntamente: ai marchi, ai brevetti, ai modelli industriali, al software
registrato, al know-how - pur conoscendo le specifiche differenze che caratterizzano
ciascuno di questi IP.
[2]
V. D.MISE del 28 novembre 2019. Il ns studio ha ottenuto l’iscrizione agli
Elenchi degli specialisti per la fornitura gratuita di tali servizi.
[3] Oltre
naturalmente agli incentivi di natura finanziaria, altrettanto importanti.
[4] V. ad
es. il nuovo credito per investimenti in immateriali (commi 1053 e ss. della
legge di bilancio 2021).
[5] Dal 2017
in poi.
[6] L’IRES ordinariamente
è al 24 % (o IRPEF, progressiva) e l’IRAP in genere al 3,9 %.
[7]
Esclusi i marchi di impresa con il DM 28 novembre 2017, restano brevetti,
modelli industriali, software registrato, know-how.
[8]
Introdotte dal cd. decreto Crescita (DL. 34 del 2019, art. 4). V. B. Pagamici,
“Agevolazioni per le imprese”, 2020, pagg. 169 e ss..
[9]
V. l’art. 110 del DL 104 del 2020. In particolare con la rivalutazione dei beni
l’ intangible iscritto nell’esercizio 2019 viene incrementato di valore,
con il riallineamento l’incremento di valore è già presente nel bilancio, solo
che non è fiscalmente riconosciuto.
[10]
V. il Documento interpretativo nr. 7 dell’Organismo Italiano di Contabilità, la
Risposta ad interpello della DRE Lombardia n. 904-2406/2020 del 18 novembre
2020, la Risposta ad Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 956-343/2021, ma già
l’art. 2 del DM 162 del 2001.
[11]
I principi contabili nazionali prevedono infatti
che, a differenza di quanto accade per i beni materiali, il processo di
ammortamento per le immobilizzazioni immateriali non si manifesti con la
rilevazione di un fondo, ma con la diretta riduzione della voce.
[12]
Il pagamento è suddiviso in tre rate annuali di pari importo. Per completezza
si ricorda che per i bilanci relativi al 2020, 2021 e 2022 resta possibile
comunque usufruire della più onerosa rivalutazione ordinaria introdotta dalla
Legge di Bilancio 2020 (v. art. 12 ter del DL 23 del 2020).
[13] Si
torna così all’urgenza di assumere importanti decisioni aziendali.
[14]
Per l’intreccio tra Patent Box , crediti di imposta e rivalutazione v. L.
Braga, F. Nobili “Effetti incrociati da rivalutazioni, patent e bonus
R&S” in “Sole-24 Ore” del 22 febbraio 2021.
[15] V. art.
6bis del DL 23 del 2020.