Diritto dell’ex coniuge al TFR versato alla previdenza complementare: l’Ordinanza interlocutoria della Cassazione n. 3496/2024

Scritto da: Giovanni Caviglia - Avv. Giovanni Caviglia




Pubblicazione legale: L'articolo esamina un'importante questione giuridica relativa ai rapporti patrimoniali tra ex coniugi, analizzando una specifica Ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione, la n. 3496. Il testo funge da approfondimento su un tema complesso, destinato a chiarire i confini applicativi del diritto del coniuge divorziato a percepire una quota del TFR maturato dall'altro. Il punto nodale della trattazione è il seguente: il diritto del coniuge divorziato alla quota del TFR (Trattamento di Fine Rapporto), previsto dall'art. 12-bis della Legge sul divorzio, sussiste anche qualora le somme maturate siano state conferite a un fondo di previdenza complementare? Il contenuto della pagina evidenzia come la Corte di Cassazione sia stata chiamata a risolvere un contrasto giurisprudenziale sorto su questo specifico interrogativo. L'articolo analizza le due principali interpretazioni emerse nella giurisprudenza: Tesi favorevole al riconoscimento del diritto: Secondo un primo orientamento (sostenuto, ad esempio, dalla sentenza Cass. n. 12882/2017), il diritto dell'ex coniuge alla quota del TFR non viene meno per il fatto che le somme siano state versate in un fondo pensione. La natura del TFR, quale retribuzione differita, rimarrebbe invariata, e il conferimento al fondo rappresenterebbe solo una diversa modalità di gestione e fruizione di tale emolumento. Tesi contraria al riconoscimento del diritto: Un secondo orientamento, opposto, sostiene che il versamento delle quote di TFR al fondo di previdenza complementare ne modifichi la natura giuridica. Da accantonamento retributivo, la somma si trasformerebbe in una prestazione di natura squisitamente previdenziale. Di conseguenza, non trattandosi più di un'indennità "percepita" alla cessazione del rapporto di lavoro, verrebbe meno il presupposto per l'applicazione dell'art. 12-bis. Il contenuto della pagina spiega che l'Ordinanza n. 3496 non risolve il contrasto in via definitiva. Essendo un'ordinanza interlocutoria, essa svolge una funzione diversa: Riconosce il contrasto: La Corte prende atto dell'esistenza di due tesi interpretative divergenti e della "grande rilevanza nomofilattica" della questione, ossia della sua importanza per garantire l'uniforme interpretazione della legge. Introduce una distinzione: Viene delineata una prospettiva secondo cui le somme mantengono natura retributiva fino al momento del loro effettivo versamento al fondo. Solo successivamente a tale versamento, la prestazione che verrà erogata dal fondo assumerà carattere previdenziale. Rimette la decisione: Proprio a causa della complessità e dell'importanza della questione, l'ordinanza rinvia la causa a una pubblica udienza per una decisione più approfondita e ponderata.

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Avvocato Giovanni Caviglia a Pistoia
Giovanni Caviglia

Avvocato Penalista, Civilista ed Esperto in Diritto dell'Unione Europea.