Intervista:
A.D.R. Alternative Dispute Resolution.
Il procedimento di arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 - 840 c.p.c., si colloca nell’ambito delle procedure di Alternative Dispute Resolution (A.D.R.), con cui le parti - anche senza l'ausilio degli avvocati - affidano la risoluzione di una controversia relativa a diritti disponibili a giudici privati, arbitri, anziché rivolgersi agli organi giurisdizionali, e costituisce uno strumento deflativo del contenzioso civile e commerciale.
La mediazione, invece, è un'attività di conciliazione che avviene alla presenza e con l'ausilio di un soggetto terzo (anche in composizione collegiale), assolutamente imparziale e super partes, il mediatore, che ha il compito di guidare le parti in lite ad un accordo in grado di dirimere la controversia.
Infine, la negoziazione assistita si tratta di una procedura in cui le parti, assistite da uno o più Avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia (art. 2 D.L. 132/2014).
La procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata, in alternativa alla giurisdizione ordinaria, per qualsiasi tipo di controversia purché si verta in materia di diritti disponibili.
Fonte: Radio Veronica One