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Assegno di mantenimento dei figli: ripetibilità delle somme versate in eccesso.

Scritto da: Giovanni Longo - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

 

Assegno di mantenimento dei figli: ripetibilità delle somme versate in eccesso.

IL FATTO:

Un padre di due figli separato si è trovato costretto a versare alla ex compagna una considerevole somma di denaro a titolo di assegno di mantenimento in favore dei due figli, con trattenuta diretta alla fonte da parte del suo datore di lavoro.

Nelle more uno dei due figli è andato a vivere stabilmente col padre; per tale motivo ha chiesto al Tribunale una revisione dell’assegno.

Il Tribunale, dopo una lunga causa, ha stabilito che ogni genitore dovesse provvedere al mantenimento del figlio con lui convivente, nulla però disponendo per il passato.

Il padre, si è sentito pregiudicato, in quanto, è vero che il Tribunale gli aveva riconosciuto tale diritto, però fino all’ottenimento della pronuncia di primo grado, si era visto costretto a continuare a versare alla ex moglie (con trattenuta alla fonte da parte del datore di lavoro) la somma originariamente stabilita in favore di entrambi i figli (quando oramai un figlio viveva stabilmente col padre e l’altro con la madre).

Per tale motivo ha proposto reclamo, chiedendo la restituzione delle somme medio-tempore versare alla madre.

Si è costituita la madre sostenendo la assoluta irripetibilità delle somme corrisposte dall’altro genitore per il mantenimento dei figli successivamente al verificarsi dell’evento che abbia fatto o ridotto l’entità o estinto il presupposto dell’obbligazione stessa.

All’uopo ha richiamato Cass. civ. sez. VI, 29 maggio 2014, n. 12085; Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2016, n. 13609.

Il reclamante ha rappresentato di essersi trovato costretto a versare forzosamente alla ex compagna, la non trascurabile somma mensile, che il suo datore di lavoro ha trattenuto direttamente alla fonte ed ha provveduto a versare alla ex compagna, per mantenere due figli, di cui uno oramai viveva con lui.

Ha richiamato la sentenza (Cassazione civile, sez. I, 23 Maggio 2014, n. 11489. Est. Giancola), con cui il Supremo Collegio ha esaminato un caso speculare, aprendo alla ripetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento dei figli, quando i presupposti sono venuti meno.

Nel caso in cui l’obbligo di mantenimento indiretto della prole posto a carico del genitore venga revocato con provvedimento giudiziale, l’onerato ha diritto a ripetere le somme che abbia versato dal momento in cui il titolo è venuto meno. La ritenzione non può ritenersi giustificata in ragione dei principi in tema di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità delle prestazioni alimentari, posto che tali principi non operano indiscriminatamente ed in virtù di teorica assimilabilità alle prestazioni alimentari dell’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni, ma implicano che in concreto gli importi riscossi per questo titolo abbiano assunto o comunque abbiano potuto assumere analoga funzione alimentare”.

Nel caso esaminato, tali esborsi non hanno di certo assunto la funzione “alimentare”, in quanto il soggetto beneficiato (il figlio convivente col padre) non ne ha goduto (vivendo col padre), essendoseli intascati la madre che non ha più provveduto a mantenere il figlio.

Al riguardo il Tribunale Savona (sent. 01-03-2018) ha correttamente evidenziato come le somme versate a titolo di mantenimento, sia in favore del coniuge che dei figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti, non sono ripetibili, nel caso in cui il provvedimento di assegnazione del contributo sia in seguito revocato o modificato. A tale risultato si è giunti attraverso una sostanziale equiparazione tra prestazione di alimenti e di mantenimento. Tale conclusione è stata giustificata ipotizzando una presunzione di pressoché istantanea utilizzazione degli alimenti, destinati per loro natura ad essere consumati rapidamente, con conseguente assenza in capo al beneficiario del dovere di accantonarne una certa quantità in previsione di un eventuale provvedimento di modifica o di revocaTuttavia, ciò vale, esclusivamente, per quelle somme destinate ad una concreta funzione alimentare. Il principio di irripetibilità resta, quindi, limitato a prestazioni dirette ad assicurare unicamente, per la loro misura e le condizioni economiche del percipiente, i mezzi necessari per fare fronte alle esigenze essenziali di vita.

Laddove tale funzione alimentare non sussista, il principio della irripetibilità non ha più ragione di esistereIn questo senso, si veda Cass. 11489/14 (relativo ad una domanda di ripetizione proposta nei confronti di figli maggiorenne ed autosufficienti; in questo caso, la S.C. ha escluso che l’assegno avesse funzione alimentare nel caso in cui il contributo risulti destinato a favore di chi abbia già raggiunto una posizione di indipendenza economica e non necessiti più del sostentamento assicurato dal genitore ed ha, quindi, accolto la domanda di restituzione proposta dal genitore obbligato) o Cass. 2182/09 (in cui una parte è stata condannata a restituire le somme percepite, grazie alla sentenza di primo grado, a titolo di assegno divorzile, in misura superiore a quella determinata in sede di appello, considerando la natura non alimentare delle somme suddette alla luce della consistente entità dell’assegno). Il principio in esame è stato ribadito poi in motivazione da Cass. n. 6864/09.

La Corte di Appello con riferimento alla domanda di ripetizione del contributo avanzata dal reclamante, ha stabilito che, costituiscono fatti pacifici in atti che il sig. XXX versava € YYY alla ex convivente per il mantenimento di ambedue i figli che con quest’ultima convivevano; che dall’agosto 2018 il figlio ZZZ andava a coabitare con il padre; che la sig.ra , tuttavia continuava a percepire la somma suddetta, per il mantenimento di entrambi, in quanto versata direttamente dal datore di lavoro del sig. XXX; che il Tribunale revocava ogni contributo per ZZZ e fissava in € = il contributo per l’altro figlio, JJJ, che continuava a convivere con la madre. Non è dubbio, come costantemente affermato anche dalla Suprema Corte, che il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, sicché la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione (cfr., da ultimo, Cassazione civile, Sezione VI-1, Ordinanza 24.10.2017 n. 25166; ib., 04.07.2016 n. 13609). Tale principio è tuttavia da contemperarsi con le ordinarie regole in materia di indebito: se difatti, nel caso di specie il principio della sostanziale irripetibilità deve essere applicato in riferimento alla quota parte di contributo che la sig.ra __ riceveva per JJJ che con lei continuava a convivere, non altrettanto deve dirsi per la quota parte riferibile all’altro figlio in quanto il fatto storico dell’allontanamento dall’abitazione materna faceva venir meno, a monte, ogni diritto della madre ad ottenere il contributo il cui persistente versamento, lungi dal mantenere la natura alimentare, iniziava ad assumere piuttosto i connotati di indebito oggettivo. Pertanto, limitatamente a tale quota, da considerarsi presuntivamente pari alla metà del totale, la domanda di ripetizione a far data dal mese dell’allontanamento del ragazzo (agosto 2018) è da accogliere. Ne consegue che la reclamata deve essere condannata alla restituzione della somma di € __= (€ __:2) per mese a far data dall’agosto 2018 oltre interessi nella misura legale dalla stessa data fino al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte d’Appello di Firenze così provvede:

ACCOGLIE parzialmente il reclamo proposto dal sig. XXX e, per l’effetto, accertato il diritto di quest’ultimo alla ripetizione della metà del contributo già fissato per il mantenimento dei figli, a far data dall’agosto 2018, dispone che la sig.ra__  corrisponda, in favore di controparte, la somma di € __= per mese a far data dall’agosto 2018 fino al saldo oltre interessi nella misura legale dalla stessa data fino al saldo.


Avv. Giovanni Longo - Avvocato civilista tributarista

Giovanni Longo è un avvocato, arbitro e mediatore professionista D.M. 28/10. Accoglie i propri assistiti presso il suo Studio di Pisa, dove si avvale della collaborazione multidisciplinare di altri professionisti in diritto per svolgere consulenze ed assistenza legale. Lo Studio Legale dell’avv. Giovanni Longo si distingue per il suo dinamismo, la sua forza e la sua vitalità che permettono di instaurare una relazione con i clienti solida e sempre improntata alla fiducia ed al rispetto reciproco (come da omonimo sito internet studiolegalegiovannilongo).




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Referenze

Pubblicazione legale

Promemoria per l’Amministratore di Sostegno

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Promemoria per l’Amministratore di Sostegno DOVERI Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni, delle aspirazioni e delle volontà espressi dal beneficiario. L’amministratore di sostegno (AdS) deve: ‐ informare (preventivamente) il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il G.T. in caso di dissenso con il beneficiario stesso; ‐farsi portavoce dinnanzi al Giudice Tutelare (G.T.) di ogni istanza nell’interesse del beneficiario; ‐ segnalare al G.T. ogni cambiamento nella situazione di vita e di autonomia del beneficiario, anche al fine di rimodularne la protezione; ‐ amministrare diligentemente (la diligenza del buon padre di famiglia) il patrimonio e rendere al G.T. il conto periodico (annuale) della sua gestione. La durata dell’incarico è di norma decennale, non ha scadenza per il coniuge, gli ascendenti e i discendenti. L’incarico di amministraotre di sostegno è gratuito. POTERI L’amministratore di sostegno AdS è chiamato a svolgere i compiti che gli sono attribuiti dal G.T., sulla base delle esigenze di vita della persona interessata. Questi compiti sono elencati in modo dettagliato nel DECRETO DI NOMINA, che stabilisce altresì come debbano essere svolti: I’amministratore di sostegno AdS può compiere gli atti in assistenza al beneficiario (amministrazione cosiddetta assistenziale, art. 405 n. 4 cc), oppure può compiere gli atti in sostituzione del beneficiario (amministrazione cosiddetta rappresentativa, art. 405 n. 3 cc). Gli atti per i quali non è conferito all’amministraotre di sostegno AdS il potere di compierli possono essere compiuti solo dal beneficiario. Lo stesso vale per i cosiddetti atti minimi (gli atti necessari a soddisfare le esigenze della quotidianità) e per i cosiddetti atti personalissimi (es. testamento, donazione, matrimonio). RESPONSABILITA’ Gli atti compiuti dall’AdS in violazione di disposizioni di legge o in eccesso di potere e quelli compiuti dal beneficiario in violazione delle disposizioni contenute nel decreto possono essere annullati (art. 412 cc). In caso di negligenza nel perseguire l’interesse o di soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, ovvero di atti dannosi per lo stesso, il GT adotta “opportuni provvedimenti” (art.410 cc). E’ vietato all’AdS ereditare dal beneficiario, salvo vincoli di parentela o coniugio/convivenza (comminatoria della nullità). L’AdS può essere chiamato a rispondere dei danni arrecati a terzi per gli atti compiuti e per le obbligazioni assunte in nome e per conto del beneficiario senza le prescritte autorizzazioni del GT. E’ esclusa la responsabilità dell’AdS per atti penalmente rilevanti compiuti dal beneficiario. RAPPORTI CON IL GIUDICE TUTELARE (G.T.) ► RELAZIONE/RENDICONTO Frequenza: stabilita nel decreto di nomina (di solito annuale) Decorrenza: data del giuramento Contenuto: nella prima parte del rendiconto deve riferirsi al G.T. circa l’attività sanitaria / assistenziale svolta per il beneficiario e circa le sue condizioni di salute, di vita personale e sociale (servizi frequentati, tempo libero, eventuali attività lavorative ecc.). Nella seconda parte l’AdS deve presentare la situazione economico‐patrimoniale del beneficiario: patrimonio (immobili, mobili, c/c, libretti postali/bancari, titoli di stato, crediti, danaro contante, ecc.), bilancio dell’anno (entrate / uscite, residuo attivo o passivo). ► ISTANZE PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE A COMPIERE ALCUNI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE A titolo esemplificativo, è necessaria l’autorizzazione del G.T. per: ‐ l’utilizzo di una somma che superi il limiti di spesa indicati nel decreto di nomina ‐ l’acquisto /la vendita di beni di una certa entità (soprattutto beni immobili) ‐ la riscossione capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche e allo svincolo di pegni, l’assunzione di obbligazioni (escluso per somme esigue destinate al mantenimento e all’ordinaria amministrazione del patrimonio) ‐ la costituzione di pegni o ipoteche ‐ l’accettazione o la rinuncia di eredità, l’accettazione di donazioni o di legati soggetti a pesi o a condizioni ‐ la divisioni dei beni ‐ la stipula di contratti di locazione d’immobili per una durata di oltre 9 anni ‐ promuovere giudizi ‐ fare compromessi e transazioni o accettare concordati ‐ compiere alcune scelte di rilievo e determinanti per il progetto di vita del beneficiario (es.: inserimento presso una struttura)

Pubblicazione legale

Amministrazione di sostegno: gratuito patrocinio.

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Amministrazione di sostegno: gratuito patrocinio. Il patrocinio a spese dello stato è ammesso anche nei procedimenti per la nomina dell’amministratore di sostegno. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15175/2019, pubblicata il 4 giugno scorso. IL CASO : Nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto la nomina di un amministratore di sostegno l’istante, ammesso al patrocinio dello stato, depositava istanza per liquidazione del compenso del proprio difensore. Il Giudice tutelare, poiché il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno ha natura di volontaria giurisdizione per il quale non è necessaria la difesa tecnica di un avvocato, ha rigettato l’istanza, ritenendo inammissibile per tali procedimenti la liquidazione del patrocinio a spese dello stato. In sede di reclamo promosso dall’istante, il Tribunale confermava la decisione del giudice tutelare, osservando che il provvedimento emesso da quest’ultimo si era risolto nella nomina dell’amministratore di sostengo per il compimento di alcuni atti, senza incidere nell’esercizio dei diritti fondamentali del beneficiario e poiché il procedimento può essere introdotto dalla parte personalmente, non si applica nel suddetto procedimento l’istituto del patrocinino a spese dello stato previsto solo nei casi in cui la legge richiede l’assistenza obbligatoria del legale. LA DECISIONE : La Corte di Cassazione, chiamata a decidere sul ricorso promosso dall’originario istante, con la sentenza in commento, ha ribaltato le decisioni dei giudici di merito accogliendo il ricorso sulla scorta delle seguenti osservazioni: il patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, compreso quello di volontaria giurisdizione e anche nel caso in cui l’assistenza tecnica del difensore non è obbligatoria; le disposizioni generali sul gratuito patrocinio (artt. 74 e 75 del DPR n. 115/2002), sono dirette ad assicurare la difesa alle persone non abbienti oltre che nel processo civile anche negli affari di volontaria giurisdizione, sia nel caso in cui la presenza del difensore è obbligatoria sia nel caso in cui essa è facoltativa e quindi è lasciata alla libera scelta dell’interessato; l’applicazione della disciplina del gratuito patrocinio anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione oltre a discendere dalla lettera della legge è in perfetta coerenza con lo scopo del suddetto istituto che, in adempimento di quanto previsto dal terzo comma dell’art. 24 della Costituzione, è finalizzato “ad assicurare alle persone non abbienti l’accesso alla tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole ed in posizione di parità con quanti dispongo dei mezzi necessari”; nel caso in cui la parte può stare in giudizio personalmente, la suddetta posizione di parità si sostanzia “ anche nell’esercizio della facoltà di avvalersi della consulenza ed assistenza tecnica di un avvocato al fine di tutelare nel modo ritenuto più adeguato i propri interessi e diritti ”. Articolo originale: Amministrazione di sostegno: sì al patrocinio a spese dello https://news.avvocatoandreani.it/articoli/amministrazione-sostegno-patrocinio-spese-dello-stato-105220.html Cassazione-civile-sentenza-15175-2019

Pubblicazione legale

Amministratore di sostegno: equo indennizzo o compenso?

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Amministratore di sostegno: equo indennizzo o compenso? Amministratore di sostengo deve percepire un equo indennizzo o un compenso e come tale assoggettabile alle fiscalità di legge? Questo è il dilemma che affligge molti professionisti che fra le loro attività svolgono anche quella di amministratore di sostegno. Per tale motivo spero di dare il mio contributo, esaminando un provvedimento che condivido in toto. Il G.T. parte dal corretto assunto che l’Ufficio di amministratore di sostengo deve considerarsi gratuito; purtuttavia il G.T. può prevedere una equa indennità in favore dell’a.d.s. per l’attività svolta, non avente natura retributiva. Infatti se avesse natura retributiva, allora andrebbe parametrato ai criteri di cui al D.M. 55/14, non potendo scendere sotto ai valori medi. Il G.T. “letta l’istanza presentata in data 4.07.2019 dall’Avv. Giovanni Longo, tesa ad ottenere la liquidazione di un’indennità per l’attività svolta quale amministratore di sostegno di XXX, e l’autorizzazione al rimborso delle anticipazioni sostenute; – considerato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 411 e 379 c.c., l’ufficio di amministratore di sostegno deve considerarsi gratuito, salva la possibilità per il giudice tutelare di assegnare all’amministratore un’equa indennità commisurata alla “entità del patrimonio” e alle “difficoltà dell’amministrazione”; – rilevato che, come specificato dalla Corte Costituzionale (con ord. 24.11.1988, n. 1073, in materia di gratuità dell’ufficio di tutore), l’equa indennità non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili di cui è gravato il tutore (o l’amministratore di sostegno) per l’attività di amministrazione del patrimonio dell’incapace, alla quale è obbligato per l’ufficio tutelare (o di a.d.s.) personalmente, senza possibilità di nominare sostituti; – rilevato che, pertanto, nella individuazione del quantum da riconoscere all’amministratore di sostegno a titolo di equa indennità – soprattutto nei casi in cui l’incarico venga svolto da professionisti legali, commercialisti, tecnici, etc. – non possa aversi riguardo all’effettivo valore economico delle prestazioni (professionali) effettuate, poiché altrimenti si finirebbe per annettere natura retributiva alla ridetta indennità, così violando le norme che impongono la gratuità dell’ufficio; – considerato, peraltro, che la gratuità dell’attività di amministratore di sostegno non osta al rimborso delle spese effettuate (e anticipate) dall’amministratore nell’interesse del beneficiario, salvo che per le spese evidentemente superflue, inutili o sproporzionate, che restano a carico dell’amministratore perché non necessitate dall’esigenza di una corretta amministrazione; – considerato che, nel caso di specie possa essere riconosciuta all’istante un’equa indennità pari ad € ZZZ, in relazione: all’entità del patrimonio della beneficiaria (€ YYY oltre agli immobili descritti) e alle difficoltà dell’amministrazione – rilevato che debba altresì riconoscersi in favore dell’istante un rimborso spese di € 27,00 (spese da considerarsi congrue, utili e non superflue); P.Q.M. Visti gli artt. 411 e 379 c.c. LIQUIDA in favore dell’Avv. Giovanni Longo, in qualità di amministratore di sostegno di XXX, la somma di € ZZZ, a titolo di equa indennità per l’attività svolta; AUTORIZZA il rimborso delle anticipazioni sostenute, ammontanti a complessivi €27,00 ; AUTORIZZA l’amministratore di sostegno a prelevare le somme come sopra liquidate (€ ZZZ + € 27,00), dal conto corrente/libretto di deposito intestato alla beneficiaria; MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Pisa, 15 luglio 2019 Il Giudice Onorario in funzione di Giudice Tutelare Quindi, poiché spesso l’incarico di amministratore di sostegno viene affidato a professionisti (specialmente avvocati), si pone sempre il problema del trattamento fiscale dell’indennizzo. La questione riguarda, in particolare, l’assoggettamento o meno ad Iva di tali somme. Secondo l’Agenzia delle Entrate, sulla base di quanto disposto dalla Risoluzione n. 2/E del 9 gennaio 2012 , emessa dalla Direzione Centrale normativa dell’Agenzia delle Entrate, la somma ricevuta a titolo di equa indennità costituirebbe compenso per mansioni proprie di un professionista e, come tale, soggetta alla relativa tassazione (IRPEF, IVA e C.P.A). Diversa, invece, è la posizione della giurisprudenza. Una recente pronuncia della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 218 del 4 luglio 2016 , confermando la pronuncia della Commissione Provinciale di Trieste , ha infatti stabilito chiaramente che “ l’indennità liquidata dal giudice tutelare non è inquadrabile in una forma di retribuzione ma in un semplice compenso finalizzato esclusivamente a compensare gli oneri e le spese difficilmente documentabili che sono sostenute dall’amministratore di sostegno. Questo significa che tale somma non deve essere assoggettata ad iva nel caso di cui l’incarico sia svolto da un professionista. Se si accettasse la tesi dell’Agenzia delle Entrate, si porrebbe invece una questione di disparità di trattamento tra «soggetto non titolare di reddito di lavoro autonomo (assegnatario eventuale di “indennità compensativa”, intassabile) e soggetto titolare di reddito di lavoro autonomo (assegnatario di “indennità comunque retributiva”, tassabile agli effetti delle imposte dirette e indirette)».

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Lungarno Bruno Buozzi 13
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