Pubblicazione legale:
Buoni fruttiferi postali serie P e serie Q: poste italiane deve pagare quanto riportato sull’effetto.
E’ quanto è stato confermato dalla recente sentenza del Tribunale di Milano n. 91/2020 del 09 Gennaio 2020, in linea peraltro con la precedente giurisprudenza.
La materia del contendere riguardava le rendite e/o tassi di intersse da applicarsi dal ventunesimo al trentesimo anno della loro emissione.
E’ un caso speculare a molti altri, ovvero la circostanza che detti buoni appartenevano alla serie “P”, ma riportavano sul fronte apposto con timbro la dicitura “serie P/Q”.
Detto timbro modificava i rendimenti dei buoni solo per i primi 2o anni, mentre per l’ultimo decennio nulla veniva disposto.
Secondo il Tribunale occorre dare forza e valore fra le parti a quanto è stato contrattualmente pattuito.
In pratica le Poste hanno utilizzato i moduli già pre-stampati della precedente serie P, mettendo un timbro e qualificandoli come “serie Q”, senza però correggere o novare interamente i rendimenti trentennali della tabella (in particol modo per quanto concerne gli ultimi dieci anni dal ventesimo al trentesimo).
Per tale motivo Poste italiane è tenuta ad adempiere al contratto con il sottoscrittore così come risulta dal tenore del titolo, in quanto l’art. 4 del DM 13.6.1986 fa riferimento alla (sola) tabella stampata sui buoni fruttiferi postali.
sent. trib. milano 91.2020 buoni postali.