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Buoni postali fruttiferi fra Cassazione, Tribunali e ABF.

Scritto da: Giovanni Longo - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Buoni postali fruttiferi: la vicenda è tormentata fra pronunce della Cassazione, dei Tribunali e dell’Arbitrato Bancario A.B.F.

Stando all’ultimo orientamento della Cassazione che smentisce il suo precedente orientamento del 2007, i Buoni postali fruttiferi sottoscritti prima del 2019.09.12-decisione-ABF possono subire una modifica del rendimento previo decreto ministeriale, anche retroattivo.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3963 dell’11 febbraio 2019, ha stabilito quindi che per i buoni postali fruttiferi sottoscritti anteriormente al 1999 varrebbe la modifica dei tassi stabilita dal decreto ministeriale; con tale dizione sembrerebbe quindi smentire quanto precedentemente affermato nel 2007 e chiudere la strada ai possibili ricorsi da parte dei consumatori.

Ma le ultime decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario sembrerebbero orientarsi  nel senso opposto.

L’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione del 10/9/2019 ha infatti accolto il ricorso presentato da un risparmiatore che lamentava la liquidazione di un rendimento diverso da quello indicato sul retro dei buoni postali, affermando quindi il principio della irretroattività della legge.

La questione decisa dall’ABF ha riguardato Buoni Postali successivi al 1/7/1986 ed emessi utilizzando i vecchi stampati (con l’aggiunta del timbro – per capirci le serie P e le serie Q) mentre per i possessori di buoni emessi precedentemente la variazione deve ritenersi legittima, in base all’orientamento espresso dalla Cassazione.

Da ultimo il Tribunale di Milano, con al sentenza n. 91 del 2020 ha confermato  orientamento dell’arbitro, avendo stabilito il diritto per il possessore ad ottenere il maggior rendimento stampato a tergo dei buoni.

Anche questa sentenza riguarda i buoni della serie “P”, ma che riportavano a tergo il timbro con la dicitura “serie Q/P”.

In pratica il Tribunale di Milano ha riconosciuto il rendimento degli ultimi 10 anni in base ai tassi originari stampati sul titolo.

Ripetesi, tale possibilità viene riconosciuta solo per i Buoni Postali emessi dopo il 1 luglio 1986.

2019.09.12-decisione-ABF

Trib. Milano sent. 90-2020



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Giovanni Longo

Avvocato civilista tributarista