Pubblicazione legale:
Notifica effettuata a mezzo di vettore di posta privata (Nexive o TNT). Ciò posto ricorre nel caso in esame una fattispecie di inesistenza del procedimento notificatorio: all’uomo va in primis rilevato che la resistente non ha allegato, ed ancora meno provato, di essersi affidata per la notifica a Poste Italiane, quale incaricato della spedizione , e che questa si è poi avvalsa sotto la sua responsabilità del servizio postale privato, ma piuttosto di aver provveduto alla spedizione in proprio quale incaricato dell’Agente di Riscossione, così come del resto risulta in atti.
Intende, dunque, la Commissione dare seguito all’orientamento già espresso in fattispecie analoga (cfr. Comm. Trib. prov.le Pisa sez. 3 8 novembre 2016, n. 478), infatti, se è pur vero che la giurisprudenza di legittimità (per tutte vedasi Cass., sez. Trib. 6.6.2012, n. 9111) ha a più riprese affermato il principio per cui: “la notificazione a mezzo posta, è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un’agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all’ufficio postale, e l’affidamento del plico all’agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell’Ente Poste, al quale il d. lgs. 22 luglio 1999, n. 261, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l’attività di recapito rimane all’interno del rapporto tra l’ente Poste e l’agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l’espletamento del sevizio”, tale eccezione alla regola non ricorre nella fattispecie in esame, ove, come già sottolineato, l’agente della riscossione non ha in alcun modo provato di aver richiesto l’invio della a/r per il cad a Poste Italiane, avendo, per contro, versato in atti un elenco della distinta delle raccomandate ar inviate tramite Nexive, e poi, TNT, e relative cartoline, niente allegando circa il rapporto con il fornitore del servizio universale.
Ciò posto, è da ribadire che SS.UU. della Suprema Corte (sent. n. 13453 e 13452/17) hanno rimarcato l’esclusiva in capo a Poste Italiane Spa , quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. n. 890/82 e, pertanto, la esclusiva va riferita ad ogni invio a mezzo posta che è utile a perfezionare il procedimento notificatorio; pur avendo la Corte regolatrice (Cass. sez. IV n. 23887/17) precisato l’abolizione di detta esclusiva a mente dell’art. 1, comma 57 lett. b) della L. n. 124/17 opera solo, ed a certe condizioni, a decorrere dal 10.9.2017; ciò a fronte di procedimenti notificatori il cui ultimo(quello relativo alla intimazione di pagamento) risale al gennaio 2017.n. 890/32 vanno annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari processuali e sostanziali (cfr. Cass. n. 19467/16 e precedenti ivi richiamati).
La notifica delle cartelle impugnate e, poi, della intimazione di pagamento va, dunque, dichiarata inesistente (Cass. n. 20306/17, n. 13956/17, n,2262/13).
Il Giudice di legittimità ha, quindi, costantemente affermato che tra gli atti ex lege n. 890/92 vanno annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari processuali e sostanziali (cfr. Cass. n. 19467/16 e precedenti richiamati). La notifica delle cartelle impugnate e, poi, della intimazione di pagamento va, dunque, dichiarata inesistente (Cass. n. 20306/17, n. 13956/17, n. 2262/13).
Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy