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Promemoria per l’Amministratore di Sostegno

Scritto da: Giovanni Longo - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

 

Promemoria per l’Amministratore di Sostegno

DOVERI

Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni, delle aspirazioni e delle volontà espressi dal beneficiario. L’amministratore di sostegno (AdS) deve:

‐ informare (preventivamente) il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il G.T. in caso di dissenso con il beneficiario stesso;

‐farsi portavoce dinnanzi al Giudice Tutelare (G.T.) di ogni istanza nell’interesse del beneficiario;

‐ segnalare al G.T. ogni cambiamento nella situazione di vita e di autonomia del beneficiario, anche al fine di rimodularne la protezione;

‐ amministrare diligentemente (la diligenza del buon padre di famiglia) il patrimonio e rendere al G.T. il conto periodico (annuale) della sua gestione.

La durata dell’incarico è di norma decennale, non ha scadenza per il coniuge, gli ascendenti e i discendenti.

L’incarico di amministraotre di sostegno è gratuito.

POTERI

L’amministratore di sostegno AdS è chiamato a svolgere i compiti che gli sono attribuiti dal G.T., sulla base delle esigenze di vita della persona interessata. Questi compiti sono elencati in modo dettagliato nel DECRETO DI NOMINA, che stabilisce altresì come debbano essere svolti: I’amministratore di sostegno AdS può compiere gli atti in assistenza al beneficiario (amministrazione cosiddetta assistenziale, art. 405 n. 4 cc), oppure può compiere gli atti in sostituzione del beneficiario (amministrazione cosiddetta rappresentativa, art. 405 n. 3 cc). Gli atti per i quali non è conferito all’amministraotre di sostegno AdS il potere di compierli possono essere compiuti solo dal beneficiario. Lo stesso vale per i cosiddetti atti minimi (gli atti necessari a soddisfare le esigenze della quotidianità) e per i cosiddetti atti personalissimi (es. testamento, donazione, matrimonio).

RESPONSABILITA’

Gli atti compiuti dall’AdS in violazione di disposizioni di legge o in eccesso di potere e quelli compiuti dal beneficiario in violazione delle disposizioni contenute nel decreto possono essere annullati (art. 412 cc). In caso di negligenza nel perseguire l’interesse o di soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, ovvero di atti dannosi per lo stesso, il GT adotta “opportuni provvedimenti” (art.410 cc). E’ vietato all’AdS ereditare dal beneficiario, salvo vincoli di parentela o coniugio/convivenza (comminatoria della nullità). L’AdS può essere chiamato a rispondere dei danni arrecati a terzi per gli atti compiuti e per le obbligazioni assunte in nome e per conto del beneficiario senza le prescritte autorizzazioni del GT. E’ esclusa la responsabilità dell’AdS per atti penalmente rilevanti compiuti dal beneficiario.

RAPPORTI CON IL GIUDICE TUTELARE (G.T.)

► RELAZIONE/RENDICONTO

  • Frequenza: stabilita nel decreto di nomina (di solito annuale)
  • Decorrenza: data del giuramento
  • Contenuto: nella prima parte del rendiconto deve riferirsi al G.T. circa l’attività sanitaria / assistenziale svolta per il beneficiario e circa le sue condizioni di salute, di vita personale e sociale (servizi frequentati, tempo libero, eventuali attività lavorative ecc.). Nella seconda parte l’AdS deve presentare la situazione economico‐patrimoniale del beneficiario: patrimonio (immobili, mobili, c/c, libretti postali/bancari, titoli di stato, crediti, danaro contante, ecc.), bilancio dell’anno (entrate / uscite, residuo attivo o passivo).

► ISTANZE PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE A COMPIERE ALCUNI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE A titolo esemplificativo, è necessaria l’autorizzazione del G.T. per:

‐ l’utilizzo di una somma che superi il limiti di spesa indicati nel decreto di nomina

‐ l’acquisto /la vendita di beni di una certa entità (soprattutto beni immobili)

‐ la riscossione capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche e allo svincolo di pegni, l’assunzione di obbligazioni (escluso per somme esigue destinate al mantenimento e all’ordinaria amministrazione del patrimonio)

‐ la costituzione di pegni o ipoteche

‐ l’accettazione o la rinuncia di eredità, l’accettazione di donazioni o di legati soggetti a pesi o a condizioni

‐ la divisioni dei beni

‐ la stipula di contratti di locazione d’immobili per una durata di oltre 9 anni

‐ promuovere giudizi ‐ fare compromessi e transazioni o accettare concordati

‐ compiere alcune scelte di rilievo e determinanti per il progetto di vita del beneficiario (es.: inserimento presso una struttura)



Pubblicato da:


Giovanni Longo

Avvocato civilista tributarista