Avvocato Giovanni Longo a Pisa

Giovanni Longo

Avvocato civilista tributarista


Informazioni generali

Giovanni Longo è un avvocato, arbitro e mediatore professionista D.M. 28/10. Accoglie i propri assistiti presso il suo Studio di Pisa, dove si avvale della collaborazione multidisciplinare di altri professionisti in diritto per svolgere consulenze ed assistenza legale. Lo Studio Legale dell’avv. Giovanni Longo si distingue per il suo dinamismo, la sua forza e la sua vitalità che permettono di instaurare una relazione con i clienti solida e sempre improntata alla fiducia ed al rispetto reciproco (come da omonimo sito internet studiolegalegiovannilongo).

Esperienza


Tutela degli anziani

L'avv. Giovanni Longo assiste e si occupa di tematiche legate al mondo ed alla tutela degli anziani, sia per quanto riaguarda risarcimenti (per es. legati a cadute presso strutture o R.S.A.), che per quanto riguarda la legittimità o meno del pagamento delle rette delle strutture, come da ampia produzione su internet.


Incapacità giuridica

L'avv. Giovanni Longo ha assunto decine di incarichi come a.d.s. e tutore, ampio conoscitore della materia. Disponibile ad assistere sia il beneficario sia i famigliari nella redazione del ricorso, che eventualmenrte a sostenere l'a.d.s. negli adempimenti successivi.


Investimenti

L'avv. Giovanni Longo, essendo legato al mondo consumeristico si è interessato assiduamente a problematiche legate al diritto bancario e dell'intermedizione finziaria, avendo seguito numerosi filoni e curato decine di cause legate ai crack Parmalati, Cirio Finpart, Argentina Vicenza, MPS, derivati, diamanti, Fondo Obelisco, Polizze Index, Buoni Fruttiferi Postali, eccetera.


Altre categorie:

Diritto tributario, Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Diritto del turismo, Arbitrato, Diritto civile, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Unioni civili, Separazione, Divorzio, Brevetti, Marchi, Usura, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto condominiale, Malasanità e responsabilità medica, Diritto dello sport, Mediazione, Diritto bancario e finanziario, Multe e contravvenzioni, Cassazione, Matrimonio, Locazioni, Sfratto, Negoziazione assistita, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni, Diritto del lavoro, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Previdenza, Diritto sindacale, Diritto immobiliare, Diritto ambientale, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Caduta in R.S.A., casa di riposo o casa di cura: risarcimento danni.

Pubblicato su IUSTLAB

Caduta in R.S.A., casa di riposo o casa di cura: risarcimento danni. Caduta in una R.S.A.: non è raro il caso di un anziano ricoverato in una R.S.A. che cade procurandosi magari gravi danni. Una caduta per una persona anziana può provocare lesioni anche molto gravi, come la frattura degli arti, dell’anca, traumi cranici e danni cerebrali che possono causare disabilità permanenti e addirittura il decesso della persona. Spesso i familiari degli anziani chiedono se è possibile che le strutture sanitare, le case di riposo o di cura e le residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) possano essere ritenute responsabili in caso di caduta accidentale del paziente anziano. Risarcimento danni per caduta del paziente anziano e l’onere della prova Le strutture sanitarie ed assistenziali sono responsabili della caduta accidentale del paziente e sono quindi tenute al risarcimento di tutti i danni patiti dal danneggiato e dai suoi familiari. Per liberarsi da tale responsabilità la struttura deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare la caduta del paziente. Nella sentenza n.12033 del 2017, ad esempio, il Tribunale di Roma ha ritenuto responsabile una casa di cura per la caduta dal letto di un paziente che, a causa delle gravi lesioni riportate, decedeva poco dopo nel reparto di terapia intensiva. Le condizioni della persona ricoverata erano precarie, non era autonomo ed il rischio di caduta era prevedibile, considerati i suoi problemi di equilibrio e deambulazione. La casa di riposo è stata quindi ritenuta responsabile perché non aveva adottato tutte le misure necessarie per evitare la caduta del paziente, nonostante gli evidenti fattori di rischio (tanto da essere ritenuta necessaria l’adozione delle spondine per il letto). Il giudice ha quindi disposto un risarcimento del danno in favore dei familiari della vittima e un risarcimento del danno biologico , trasmissibile iure hereditatis agli eredi, per il danno da I.T.T. patito dalla vittima nel periodo compreso tra il fatto illecito ed il decesso. Infine è stato liquidato anche un risarcimento del danno subito dalla moglie e dai figli della vittima, per le spese sostenute e per il mancato futuro apporto economico conseguente il decesso del coniuge. La responsabilità della struttura nei confronti del paziente è di natura contrattuale, di conseguenza, per ottenere un risarcimento spetta al danneggiato l’onere di dimostrare la sussistenza di un rapporto contrattuale e di un inadempimento, della casa di cura, di riposo, RSA od ospedale, idoneo a provocare il danno subito. Mentre la struttura, per liberarsi da tale responsabilità, deve dimostrare che non c’è stato alcun inadempimento da parte sua (art. 1218 Codice civile) o da parte del personale sanitario (art.1228 c.c.) oppure che lo stesso si sia verificato per cause ad essa non imputabili. Il rapporto invece che intercorre tra i parenti del paziente e la struttura sanitaria è di natura extracontrattuale ed in questo caso per ottenere un risarcimento è necessario dimostrare anche il nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno sofferto. Per verificare il nesso di causalità tra l’inadempimento della struttura ed il danno patito dal paziente il giudice deve applicare il criterio del “più probabile che non”. Dall’istruttoria era risultato che le sponde del letto, al momento del sinistro, non erano sollevate; quindi, o l’uomo era caduto a causa dell’assenza di tali strumenti di contenzione oppure si trovava fuori dal letto senza la necessaria assistenza, considerato l’evidente e riconosciuto forte rischio di caduta. Ragion per cui il giudice ha confermato la piena responsabilità della struttura e ha disposto il risarcimento per malasanità per tutti i danni provocati dalla caduta. Trib_Roma__sez_XIII__13_giugno_2017__n_12033_

Pubblicazione legale

Amministrazione di sostegno: gratuito patrocinio.

Pubblicato su IUSTLAB

Amministrazione di sostegno: gratuito patrocinio. Il patrocinio a spese dello stato è ammesso anche nei procedimenti per la nomina dell’amministratore di sostegno. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15175/2019, pubblicata il 4 giugno scorso. IL CASO : Nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto la nomina di un amministratore di sostegno l’istante, ammesso al patrocinio dello stato, depositava istanza per liquidazione del compenso del proprio difensore. Il Giudice tutelare, poiché il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno ha natura di volontaria giurisdizione per il quale non è necessaria la difesa tecnica di un avvocato, ha rigettato l’istanza, ritenendo inammissibile per tali procedimenti la liquidazione del patrocinio a spese dello stato. In sede di reclamo promosso dall’istante, il Tribunale confermava la decisione del giudice tutelare, osservando che il provvedimento emesso da quest’ultimo si era risolto nella nomina dell’amministratore di sostengo per il compimento di alcuni atti, senza incidere nell’esercizio dei diritti fondamentali del beneficiario e poiché il procedimento può essere introdotto dalla parte personalmente, non si applica nel suddetto procedimento l’istituto del patrocinino a spese dello stato previsto solo nei casi in cui la legge richiede l’assistenza obbligatoria del legale. LA DECISIONE : La Corte di Cassazione, chiamata a decidere sul ricorso promosso dall’originario istante, con la sentenza in commento, ha ribaltato le decisioni dei giudici di merito accogliendo il ricorso sulla scorta delle seguenti osservazioni: il patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, compreso quello di volontaria giurisdizione e anche nel caso in cui l’assistenza tecnica del difensore non è obbligatoria; le disposizioni generali sul gratuito patrocinio (artt. 74 e 75 del DPR n. 115/2002), sono dirette ad assicurare la difesa alle persone non abbienti oltre che nel processo civile anche negli affari di volontaria giurisdizione, sia nel caso in cui la presenza del difensore è obbligatoria sia nel caso in cui essa è facoltativa e quindi è lasciata alla libera scelta dell’interessato; l’applicazione della disciplina del gratuito patrocinio anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione oltre a discendere dalla lettera della legge è in perfetta coerenza con lo scopo del suddetto istituto che, in adempimento di quanto previsto dal terzo comma dell’art. 24 della Costituzione, è finalizzato “ad assicurare alle persone non abbienti l’accesso alla tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole ed in posizione di parità con quanti dispongo dei mezzi necessari”; nel caso in cui la parte può stare in giudizio personalmente, la suddetta posizione di parità si sostanzia “ anche nell’esercizio della facoltà di avvalersi della consulenza ed assistenza tecnica di un avvocato al fine di tutelare nel modo ritenuto più adeguato i propri interessi e diritti ”. Articolo originale: Amministrazione di sostegno: sì al patrocinio a spese dello https://news.avvocatoandreani.it/articoli/amministrazione-sostegno-patrocinio-spese-dello-stato-105220.html Cassazione-civile-sentenza-15175-2019

Pubblicazione legale

Amministratore di sostegno: equo indennizzo o compenso?

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Amministratore di sostegno: equo indennizzo o compenso? Amministratore di sostengo deve percepire un equo indennizzo o un compenso e come tale assoggettabile alle fiscalità di legge? Questo è il dilemma che affligge molti professionisti che fra le loro attività svolgono anche quella di amministratore di sostegno. Per tale motivo spero di dare il mio contributo, esaminando un provvedimento che condivido in toto. Il G.T. parte dal corretto assunto che l’Ufficio di amministratore di sostengo deve considerarsi gratuito; purtuttavia il G.T. può prevedere una equa indennità in favore dell’a.d.s. per l’attività svolta, non avente natura retributiva. Infatti se avesse natura retributiva, allora andrebbe parametrato ai criteri di cui al D.M. 55/14, non potendo scendere sotto ai valori medi. Il G.T. “letta l’istanza presentata in data 4.07.2019 dall’Avv. Giovanni Longo, tesa ad ottenere la liquidazione di un’indennità per l’attività svolta quale amministratore di sostegno di XXX, e l’autorizzazione al rimborso delle anticipazioni sostenute; – considerato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 411 e 379 c.c., l’ufficio di amministratore di sostegno deve considerarsi gratuito, salva la possibilità per il giudice tutelare di assegnare all’amministratore un’equa indennità commisurata alla “entità del patrimonio” e alle “difficoltà dell’amministrazione”; – rilevato che, come specificato dalla Corte Costituzionale (con ord. 24.11.1988, n. 1073, in materia di gratuità dell’ufficio di tutore), l’equa indennità non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili di cui è gravato il tutore (o l’amministratore di sostegno) per l’attività di amministrazione del patrimonio dell’incapace, alla quale è obbligato per l’ufficio tutelare (o di a.d.s.) personalmente, senza possibilità di nominare sostituti; – rilevato che, pertanto, nella individuazione del quantum da riconoscere all’amministratore di sostegno a titolo di equa indennità – soprattutto nei casi in cui l’incarico venga svolto da professionisti legali, commercialisti, tecnici, etc. – non possa aversi riguardo all’effettivo valore economico delle prestazioni (professionali) effettuate, poiché altrimenti si finirebbe per annettere natura retributiva alla ridetta indennità, così violando le norme che impongono la gratuità dell’ufficio; – considerato, peraltro, che la gratuità dell’attività di amministratore di sostegno non osta al rimborso delle spese effettuate (e anticipate) dall’amministratore nell’interesse del beneficiario, salvo che per le spese evidentemente superflue, inutili o sproporzionate, che restano a carico dell’amministratore perché non necessitate dall’esigenza di una corretta amministrazione; – considerato che, nel caso di specie possa essere riconosciuta all’istante un’equa indennità pari ad € ZZZ, in relazione: all’entità del patrimonio della beneficiaria (€ YYY oltre agli immobili descritti) e alle difficoltà dell’amministrazione – rilevato che debba altresì riconoscersi in favore dell’istante un rimborso spese di € 27,00 (spese da considerarsi congrue, utili e non superflue); P.Q.M. Visti gli artt. 411 e 379 c.c. LIQUIDA in favore dell’Avv. Giovanni Longo, in qualità di amministratore di sostegno di XXX, la somma di € ZZZ, a titolo di equa indennità per l’attività svolta; AUTORIZZA il rimborso delle anticipazioni sostenute, ammontanti a complessivi €27,00 ; AUTORIZZA l’amministratore di sostegno a prelevare le somme come sopra liquidate (€ ZZZ + € 27,00), dal conto corrente/libretto di deposito intestato alla beneficiaria; MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Pisa, 15 luglio 2019 Il Giudice Onorario in funzione di Giudice Tutelare Quindi, poiché spesso l’incarico di amministratore di sostegno viene affidato a professionisti (specialmente avvocati), si pone sempre il problema del trattamento fiscale dell’indennizzo. La questione riguarda, in particolare, l’assoggettamento o meno ad Iva di tali somme. Secondo l’Agenzia delle Entrate, sulla base di quanto disposto dalla Risoluzione n. 2/E del 9 gennaio 2012 , emessa dalla Direzione Centrale normativa dell’Agenzia delle Entrate, la somma ricevuta a titolo di equa indennità costituirebbe compenso per mansioni proprie di un professionista e, come tale, soggetta alla relativa tassazione (IRPEF, IVA e C.P.A). Diversa, invece, è la posizione della giurisprudenza. Una recente pronuncia della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 218 del 4 luglio 2016 , confermando la pronuncia della Commissione Provinciale di Trieste , ha infatti stabilito chiaramente che “ l’indennità liquidata dal giudice tutelare non è inquadrabile in una forma di retribuzione ma in un semplice compenso finalizzato esclusivamente a compensare gli oneri e le spese difficilmente documentabili che sono sostenute dall’amministratore di sostegno. Questo significa che tale somma non deve essere assoggettata ad iva nel caso di cui l’incarico sia svolto da un professionista. Se si accettasse la tesi dell’Agenzia delle Entrate, si porrebbe invece una questione di disparità di trattamento tra «soggetto non titolare di reddito di lavoro autonomo (assegnatario eventuale di “indennità compensativa”, intassabile) e soggetto titolare di reddito di lavoro autonomo (assegnatario di “indennità comunque retributiva”, tassabile agli effetti delle imposte dirette e indirette)».

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Lo studio

Giovanni Longo
Lungarno Bruno Buozzi 13
Pisa (PI)

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