Pubblicazione legale:
La clausola penale rappresenta uno strumento di autotutela fondamentale per le Stazioni Appaltanti, essendo finalizzata a garantire il rispetto dei tempi di esecuzione, essenziali per la tutela dell'interesse pubblico. Questo approfondimento esamina la disciplina delle penali per ritardo alla luce delle significative novità introdotte dall'articolo 126 del D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).
L'analisi sottolinea come l'inserimento di tale clausola non costituisca una mera facoltà discrezionale, bensì un precetto obbligatorio per l'amministrazione. Viene inoltre chiarito l'ambito applicativo, che la normativa vigente e i pareri ANAC limitano esclusivamente all'inadempimento temporale (il ritardo), escludendo l'applicabilità per inadempienze di natura qualitativa.
L'articolo dettaglia i limiti quantitativi, con la forbice giornaliera aggiornata dal "Decreto Correttivo" (tra lo 0,5‰ e l'1,5‰) dell'importo netto contrattuale, e il tetto massimo invalicabile del 10%, il cui raggiungimento, pur interrompendo l'applicazione di ulteriori penali, legittima la PA ad avviare la risoluzione del contratto.
Particolare attenzione è dedicata alla procedura: l'applicazione delle penali non è automatica, ma richiede un <u>rigoroso iter in contraddittorio con l'operatore economico. Si analizza la rilevante giurisprudenza sulla <u>natura perentoria dei termini procedurali, la cui violazione da parte della PA può comportare la decadenza dal potere sanzionatorio.
Infine, l'approfondimento esamina gli strumenti di tutela per l'appaltatore (prova di cause non imputabili, riduzione giudiziale ex art. 1384 c.c.) e il necessario bilanciamento introdotto dal nuovo obbligo del premio di accelerazione per i lavori.
Fonte: Studio Moscarini - leggi l'articolo