Avvocato Giovanni Schiavone a Castellaneta

Giovanni Schiavone

Avvocato a Castellaneta


Informazioni generali

Sono Giovanni Schiavone ed opero prevalentemente nel settore del diritto del lavoro, della previdenza sociale, del recupero del credito e della tutela dei consumatori. Mi apprezzano per il mio senso pratico, con cui cerco la soluzione per ogni problema. Mi occupo, grazie a collaborazioni esterne, anche di infortunistica stradale, diritto di famiglia e contrattualistica. Opero principalmente nelle province di Taranto, Bari e Matera.

Esperienza


Diritto tributario

Seguo molte cause, di cui molte con esito positivo, aventi ad oggetto l'impugnazione di cartelle di pagamento ed intimazioni di pagamento notificate da Agenzia delle Entrate Riscossione, oltre ad avvisi per fermo amministrativo e pignoramenti notificati dall'agente della riscossione. La causa che spesso porta alla pronuncia da parte delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali dell'annullamento di tali atti è l'intervenuta prescrizione dei tributi richiesti.


Diritto del lavoro

Ho seguito e continuo a seguire imprese e società che hanno problematiche relative al rapporto con il personale dipendente (richieste di ferie in situazioni di carenza di personale, malattie "a macchia di leopardo", contestazioni e sanzioni disciplinari, transazioni in sede sindacale, ispezioni dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro). Inoltre, assisto anche lavoratori ingiustamente licenziati o che non hanno percepito la retribuzione prevista dai rispettivi CCNL.


Previdenza

Assisto imprenditori e professionisti cui vengono notificati avvisi di addebito inviati dalle sedi territoriali INPS e/o relative intimazioni di pagamento notificate da Agenzia delle Entrate Riscossione: il motivo che spesso porta all'annullamento di tali atti è l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali richiesti. Inoltre, collaboro con due patronati, il che mi porta a richiedere la tutela di privati che necessitano di misure di assistenza patrimoniale che l'INPS ingiustamente nega (indennità di accompagnamento, pensione di invalidità, indennità di frequenza, ecc.)


Altre categorie:

Diritto condominiale, Tutela del consumatore, Diritto dei trasporti terrestri, Incidenti stradali, Diritto civile, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Diritto sindacale, Locazioni, Sfratto, Diritto agrario, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Sentenza giudiziaria

L'utente della strada deve dimostrare il nesso causale tra infortunio ed insidia stradale per ottenere il risarcimento dal Comune.

Sentenza n. 131/2017 del 10.01.2017 - Giudice di Pace di Taranto

L'attore subìva danni fisici a seguito di una caduta per strada. Citava in giudizio, dunque, il Comune, ente proprietario della strada ove il sinistro era accaduto. A causa dell'insussistenza dell'insidia stradale, intesa come pericolo per l'incolumità del pedone non visibile e non prevedibile, nonchè del nesso causale tra danno subìto ed insidia stessa, il Giudice di Pace rigettava la richiesta, escludendo qualsiasi tipo di responsabilità in capo all'ente comunale.

Sentenza giudiziaria

Confermata sentenza del Tribunale che aveva annullato parzialmente un'iscrizione ipotecaria per intervenuta prescrizione del credito

Sentenza n. 591/2021 del 24.11.2021 - Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto

Il termine di prescrizione per i contributi previdenziali è di cinque anni, non potendosi ammettere alcun termine più lungo in caso di mancata impugnazione della relativa cartella di pagamento. Detto orientamento è stato confermato dalla Corte d'Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, che ha quindi confermato la sentenza resa dal Tribunale di Taranto, dando ulteriormente ragione al contribuente e ponendo nel nulla la richiesta dell'agente della riscossione. (sentenza n. 591/2021).

Sentenza giudiziaria

Annullata cartella di pagamento bollo auto per omessa notifica del previo avviso di accertamento

Sentenza n. 312 del 08.04.2021 - Comm. Trib. Prov. Taranto

La cartella di pagamento con cui l'Agente della Riscossione, per conto della Regione, chiede il pagamento del bollo auto è nulla, e quindi illegittima, qualora l'ente creditore non abbia regolarmente notificato entro i termini di Legge l'avviso di accertamento. Nel caso in questione, il contribuente non aveva ricevuto il predetto avviso, pertanto ha ottenuto l'annullamento della cartella di pagamento, relativa a bollo auto per l'anno 2013.

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Lo studio

Giovanni Schiavone
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